L’istituto delle ferie solidali consente ai lavoratori di donare o ricevere giorni di ferie dai colleghi, per fronteggiare situazioni familiari particolarmente delicate. La disciplina su questa forma di supporto, aggiornata al 2025, coinvolge direttamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), con novità introdotte per assicurare una maggiore tutela e trasparenza nelle modalità di cessione.
Le ferie solidali rappresentano una misura di welfare aziendale che permette ai dipendenti di cedere volontariamente, in forma gratuita, parte dei propri giorni di ferie maturate a favore di colleghi che abbiano esaurito i permessi per l’assistenza a figli minorenni con gravi problemi di salute e necessità di cure costanti.
Questa possibilità, introdotta in Italia con il Decreto Legislativo n. 151/2015 (Jobs Act, articolo 24), riprende modelli già sperimentati a livello internazionale, come la Loi Mathys francese. Il legislatore ha previsto che la normativa di dettaglio sia affidata ai CCNL e, dove previsto, ad accordi aziendali o di secondo livello.
Sul piano quantitativo, si possono cedere esclusivamente i giorni eccedenti il minimo di quattro settimane annue imposto dall’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003. Eventuali giorni aggiuntivi di ferie, previsti dal CCNL applicato o da patti individuali, sono quindi oggetto di possibile trasferimento.
I requisiti per accedere alle ferie in regalo sono definiti in modo stringente dalla normativa:
Questo strumento di solidarietà ha una valenza principalmente sociale e si pone l’obiettivo di garantire continuità di reddito e posto di lavoro a chi si trova in emergenze familiari impellenti, laddove gli ordinari permessi e congedi risultino insufficienti.
L’iter prevede il coinvolgimento dell’ufficio risorse umane o della direzione del personale. Il dipendente richiedente presenta formale domanda dettagliando:
Contestualmente, ogni dipendente donatore deve comunicare per iscritto la volontà di cedere una quota delle proprie ferie eccedenti al collega individuato, indicando:
La valutazione della richiesta tiene conto sia dei requisiti sanitari sia dell’organizzazione aziendale. Solo dopo l’esito positivo della verifica e l’autorizzazione aziendale, i giorni vengono ufficialmente attribuiti.
È importante sottolineare che la cessione è irrevocabile.
L’aggiornamento dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro al 2025 ha confermato e, in alcuni casi, ampliato le possibilità di ricorso alle ferie solidali. In particolare:
La tendenza è quella di estendere gradualmente i benefici a una più ampia platea di lavoratori e motivazioni, favorendo iniziative negoziali aziendali, nel rispetto dei limiti di legge.
Supponiamo il caso di un lavoratore con 28 giorni di ferie maturate secondo il proprio CCNL annuale. Poiché la legge ne impone almeno 20 (4 settimane su una settimana corta di 5 giorni), restano 8 giorni di ferie potenzialmente cedibili. In presenza di documentazione medica e dopo richiesta scritta sia del donatore che del beneficiario, questi 8 giorni possono essere trasferiti al collega, permettendo esclusivamente l’assenza motivata per le causali previste.
L’assegnazione avviene con registrazione nei sistemi HR e contestuale annotazione nel cedolino delle presenze.
Le ferie in regalo sono cumulabili, nelle situazioni consentite, con altri istituti di welfare contrattuale (come la banca ore solidale) e con i permessi previsti dalla L. 104/92 per l’assistenza a familiari con disabilità grave. Tuttavia, ogni regolamento aziendale e CCNL può prevedere modalità specifiche di priorità o esclusione tra gli istituti, o limiti temporali per l’utilizzo delle ferie solidali (ad esempio entro tre mesi dalla concessione).
La contemporanea richiesta di vari istituti deve essere valutata per evitare sovrapposizioni e assicurare la corretta applicazione delle normative.
Le ferie trasferite mantengono il loro valore economico originario e non comportano alcun trattamento fiscale o contributivo aggiuntivo per il donatore. Il beneficiario usufruisce delle ferie solidali con lo stesso regime retributivo delle proprie, senza la possibilità che il valore venga monetizzato.
Permangono alcuni dubbi interpretativi su come gestire differenze di retribuzione tra donatore e ricevente in casi di livelli o inquadramenti differenti, non ancora formalmente chiariti da specifiche circolari dell’INPS o dall’Agenzia delle Entrate: la prassi prevalente attribuisce il valore delle ferie in base allo stipendio del ricevente.
L’introduzione delle ferie solidali è considerata una misura dal forte impatto sociale e relazionale nell’ambiente lavorativo. I principali vantaggi per i lavoratori e per l’organizzazione comprendono:
Tra i limiti tuttora riscontrati si segnalano: