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Se ho troppe ferie arretrate cosa posso fare per non perderle?

di Marcello Tansini pubblicato il
troppe ferie arretrate

Quali sono le soluzioni per non perdere le ferie arretrate e cosa si può realmente fare

Il diritto al riposo annuale retribuito è una componente essenziale del rapporto di lavoro in Italia. La Costituzione italiana garantisce a tutti i lavoratori dipendenti il diritto a periodi di ferie retribuite, sancendo la funzione di tutela della salute psico-fisica del lavoratore. La regolamentazione delle ferie prevede che esse non siano un semplice beneficio ma un diritto irrinunciabile, non cedibile né sostituibile con una somma di denaro al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Tuttavia, le dinamiche organizzative delle aziende, particolari eventi lavorativi o personali, o esigenze di servizio, possono condurre all’accumulo di giorni di ferie non goduti, le cosiddette ferie arretrate.

Come si maturano le ferie: legge e CCNL a confronto

La maturazione delle ferie segue la disciplina del Codice Civile e delle disposizioni specifiche dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Per legge, ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite: due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi. Dunque, le regole per le ferie a lavoro seguono:

  • Normativa di base: Le ferie si maturano progressivamente durante l’esercizio lavorativo, con un rateo mensile (solitamente 1/12 delle ferie complessive annuali per ogni mese lavorato).
  • CCNL: I diversi CCNL possono prevedere un monte ferie più ampio rispetto al minimo legale, offrendo giorni aggiuntivi su base annuale o per specifiche categorie di lavoratori. Tali normative contrattuali indicano anche come richiedere, programmare e fruire dei giorni di ferie.
È importante sottolineare che il computo delle ferie maturate viene specificato mensilmente in busta paga, permettendo ad ogni lavoratore di tenere sotto controllo il proprio saldo ferie in relazione alla normativa vigente e al proprio contratto applicato.

La maturazione delle ferie a lavoro avviene anche durante assenze per malattia, maternità o altri eventi protetti, mentre può essere sospesa o ridotta in caso di lunghe sospensioni non retribuite, come previsto dalle singole discipline contrattuali.

Cosa succede se non si usano le ferie: normativa, termini e rischi per il lavoratore

Il mancato uso delle ferie entro i termini stabiliti dalla normativa può comportare implicazioni rilevanti per azienda e lavoratore. La normativa vigente impone che almeno due settimane siano godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti devono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi: ad esempio, le ferie maturate nel 2023 vanno consumate almeno per metà nel 2023 e per l’altra metà entro il 30 giugno 2025.

Le scadenze e gli obblighi da rispettare:

  • 30 giugno di ciascun anno: rappresenta il termine entro cui, di norma, il datore di lavoro deve verificare lo smaltimento delle ferie maturate e non godute nei 24 mesi precedenti.
  • Ove non si rispettino tali scadenze, il datore di lavoro è tenuto a versare anticipatamente i contributi previdenziali relativi alle giornate non godute e rischia sanzioni amministrative di entità variabile in relazione al numero di lavoratori coinvolti e agli anni di infrazione.
Le conseguenze della mancata fruizione delle ferie:
  • Lavoratore: il diritto alle ferie è irrinunciabile; tuttavia, se il lavoratore rifiuta reiteratamente la fruizione pur essendo stato adeguatamente informato, può perdere sia il diritto alla fruizione sia all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto.
  • Datore di lavoro: può essere soggetto a sanzioni e obbligato a versare contributi aggiuntivi; in alcuni casi, può scattare la sospensione della regolarità contributiva (DURC).

Ferie arretrate: rischiano davvero di andare perse?

Molti temono che aver maturato ferie non fruite entro i termini e le modalità stabilite possa implicare il rischio di perderle. Ma si tratta di una regola non prevista dalla normativa italiana. Le ferie arretrate, infatti, non si perdono, si accumulano e possono essere in alcuni casi previsti dalla legge anche monetizzate. 

Le disposizioni normative sanciscono che le ferie non decadono per il solo fatto di essere rimaste non godute: il diritto resta, salvo che il lavoratore abbia rifiutato consapevolmente la fruizione dopo essere stato esplicitamente informato delle possibili conseguenze. 

Le regole vigenti prevedono:

  • Nessuna automatica decadenza delle ferie arretrate si verifica al termine dei 18 mesi dalla maturazione; la perdita del diritto energetico avviene soltanto se vi è una rinuncia formale e consapevole.
  • Il datore di lavoro non può azzerare unilateralmente le ferie maturate e non fruite, a meno che non provi di aver attivato tutte le misure per consentirne la fruizione, incluse comunicazioni preventive scritte e inviti a programmare le ferie residue.
  • Monetizzazione all’uscita: Alla cessazione del rapporto, le ferie maturate e non godute devono essere pagate al lavoratore come indennità, salvo il caso di rinuncia volontaria e consapevole.
Tabella riepilogativa delle casistiche più ricorrenti:
Scadenza 18 mesi Il diritto non si perde automaticamente
Rifiuto reiterato e consapevole Possibile decadenza sia delle ferie che dell'indennità
Cessazione rapporto Indennità sostitutiva sempre dovuta tranne rinuncia consapevole

Gestione delle ferie non godute: gli obblighi per azienda e dipendente per non perderle

Per un’organizzazione efficace delle ferie non godute, l’azienda ha il dovere di programmare periodicamente lo smaltimento delle ferie, coinvolgendo il dipendente e rispettando sia le esigenze produttive che i diritti individuali, attraverso una precisa strategia che implica:

  • Pianificazione: La pianificazione delle ferie può avvenire con la definizione anticipata di piani ferie, con indicazione di periodi aziendali collettivi di chiusura (ad esempio in agosto o durante le festività) oppure tramite accordi individuali tra azienda e lavoratore.
  • Flessibilità: Permettere, nei limiti delle esigenze produttive, la suddivisione delle ferie residue su più periodi dell’anno e favorire la conciliazione tra esigenze personali e organizzative.
  • Coinvolgimento attivo: Responsabilizzare il lavoratore nella richiesta tempestiva delle ferie e nell’accettazione delle proposte avanzate dal datore di lavoro, salvo cause di servizio documentate.
  • Comunicazione: L’azienda deve informare con chiarezza e in tempo utile i lavoratori sui residui ferie e sulle eventuali conseguenze di mancato smaltimento, anche attraverso strumenti digitali di gestione presenze e ferie.
  • Ferie forzate: In caso di mancato accordo, il datore di lavoro può imporre periodi di ferie forzate per esigenze organizzative, a condizione di motivazione e comunicazione preventiva.
  • Dipendente: Il lavoratore è tenuto a formulare proposte di fruizione e a non ostacolare la programmazione aziendale. Senza giustificato motivo, un rifiuto reiterato può comportare la perdita del diritto all'indennità sostitutiva.
Il CCNL di riferimento in genere precisa le modalità per chiedere, ottenere e pianificare periodi di ferie e disciplina casi specifici come malattia o maternità, durante i quali i termini per il godimento delle ferie possono essere sospesi.

Monetizzazione delle ferie arretrate: quando si possono pagare e quali sono le eccezioni

La regola generale impone il divieto di monetizzazione delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono eccezioni che legittimano il pagamento delle ferie residue, come:

  • Cessazione del rapporto di lavoro: Alla fine di ogni tipo di rapporto (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto a termine), il saldo delle ferie non godute viene obbligatoriamente corrisposto sotto forma di indennità sostitutiva.
  • Superamento del minimo di legge: Le ferie eccedenti le quattro settimane obbligatorie, se previste da CCNL o accordi individuali, possono essere monetizzate su richiesta e secondo le modalità stabilite.
  • Impossibilità oggettiva: Nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per cause non imputabili alla sua volontà (malattia prolungata, cassa integrazione, maternità, servizio), la monetizzazione è prevista dalla giurisprudenza e dalla Corte di Giustizia UE, anche in caso di pubblico impiego.
Il calcolo di quanto pagare avviene moltiplicando i giorni di ferie non godute per la retribuzione giornaliera o oraria vigente al momento della cessazione o della richiesta. L’importo è soggetto a tassazione secondo la disciplina ordinaria o separata (per periodi pluriennali). Le richieste di indennità si prescrivono generalmente in dieci anni dalla cessazione del rapporto.