Come si può accedere ai dati INPS di una persona morta e chi lo può fare legalmente

Sono tante le ragioni per cui si deve accedere ai dati Inps di una persona morta. Ma chi può farlo e quali sono i modi ammessi?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Come si può accedere ai dati INPS di una

Dati Inps di una persona morta, chi e come si può accedere?

Sono i familiari e gli eredi della persona morta a poter accedere ai dati Inps. Non occorre una comunicazione specifica degli eredi in quanto la notizia della morte viene trasmessa in automatico dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei defunti all'Inps.

Una delle questioni più complesse riguarda il trattamento e l'accesso ai dati Inps di una persona morta. Lo è perché si intrecciano le norme di più enti. Da una parte ci sono ovviamente quelli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dall'altra occorre però fare i conti con le disposizioni relative alla privacy e dunque entra in gioco il Garante per la protezione dei dati personali. Senza poi dimenticare i regolamenti dell'Agenzia delle entrate e di tutti gli altri istituti coinvolti.

Possono infatti esistere numerosi motivi per cui si ha l'esigenza di accedere ai dati Inps di una persona morta. La regola generale riserva questa possibilità ai familiari e agli eredi, ma non ci resta che fare un passo in più:

  • Dati Inps di una persona morta, chi e come si può accedere

  • Normativa vigente sull'accesso ai dati Inps di una persona morta

Dati Inps di una persona morta, chi e come si può accedere

Abbiamo già anticipato che sono i familiari e gli eredi della persona morta a poter accedere ai dati Inps. Più esattamente i diritti concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti.

L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto e in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Non occorre una comunicazione specifica degli eredi in quanto la notizia della morte viene trasmessa in automatico dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei defunti all'Inps.

Di conseguenza le modalità di azione, qualunque sia la regione - come la domanda di liquidazione dei ratei di pensione o quella di pensione di reversibilità - può essere presentata direttamente agli sportelli dell'Inps; online sulla piattaforma web dell'Inps; telefonicamente al numero 803 164 (da rete fissa) o allo 06 164164 (da rete mobile); tramite Caf e patronati.

Normativa vigente sull'accesso ai dati Inps di una persona morta

Norme alla mano, i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

E ancora: la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti.

L'interessato conserva comunque in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.