Anche ai genitori intenzionali di coppie di donne spetta il congedo obbligatorio retribuito dal lavoro: cosa stabiliscono i recenti chiarimenti dell'Inps dopo la sentenza della Consulta
Nel 2025 il quadro delle tutele a sostegno della genitorialità in Italia si arricchisce di un nuovo elemento interpretativo, riconosciuto sia a livello giurisprudenziale che amministrativo. L'INPS, sulla base delle recenti decisioni della Corte Costituzionale, ha fornito chiarimenti sul diritto di dieci giorni di astensione lavorativa retribuita al 100% anche alle cosiddette "madri intenzionali" presenti nelle coppie di donne.
Il genitore intenzionale identifica la persona che, pur non essendo il genitore biologico, partecipa consapevolmente ed in maniera attiva al progetto genitoriale, assumendo fin dall'inizio responsabilità di cura e supporto verso il minore.
In particolare, nel contesto delle coppie omogenitoriali femminili, la madre intenzionale rappresenta la figura che si affianca alla madre biologica nel percorso di accudimento e tutela del figlio/a, anche in assenza di legame genetico o biologico diretto e sussiste:
Figura parentale | Contesto di riconoscimento |
Madre biologica | Nascita naturale |
Genitore intenzionale | Registro civile, adozione, provvedimento giudiziale |
La Corte ha rilevato l’illegittimità parziale dell’articolo 27-bis del D.lgs 151/2001, eliminando la disparità di trattamento tra padre e genitore intenzionale, a fronte di un rapporto genitoriale pienamente riconosciuto dall’ordinamento civile e affermando:
L'Istituto ha quindi ribadito che anche il genitore intenzionale in una coppia di donne diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 in caso di parto plurimo e ha spiegato che anche la madre intenzionale deve effettuare la comunicazione di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto.
La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'Inps solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, ovvero nel caso di lavoratrici agricole, stagionali, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione e lavoratrici dello spettacolo, Per le altre lavoratrici dipendenti va fatta direttamente al datore di lavoro.
La richiesta di congedo deve essere fatta almeno cinque giorni prima del momento in cui il congedo inizia e il periodo deve essere compreso tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi dopo il parto. È prevista per il periodo di congedo obbligatorio la retribuzione al 100%.
Dunque, per riassumere:
Fase | Adempimento |
Comunicazione | Al datore di lavoro (o telematica a INPS) |
Erogazione indennità | Anticipata dal datore di lavoro (o mediante pagamento diretto INPS per lavoratrici non subordinate) |
Decorrenza diritto | Dal 24 luglio 2025 |