Chi acquista un capo di abbigliamento o un accessorio che ricorda in maniera evidente quelli di una maison di lusso, ma che non riporta il marchio originale, non sta necessariamente infrangendo la legge. Se l'oggetto si limita a richiamare lo stile di un brand senza copiare loghi registrati, nomi protetti o elementi distintivi tutelati dal diritto industriale, siamo nel campo delle cosiddette imitazioni lecite o dupe, ossia articoli ispirati, ma non spacciati per autentici.
D'altra parte, quando ci si trova davanti a un prodotto che riproduce il marchio originale, o riporta una falsa etichetta con tanto di logo registrato, si entra nel territorio della contraffazione vera e propria, un reato previsto e punito severamente dal Codice Penale. L'articolo 473 punisce la falsificazione dei marchi con pene detentive e sanzioni economiche. A cui si aggiunge l'articolo 474, che sanziona la commercializzazione di prodotti contraffatti.
La differenza ha conseguenze molto diverse in termini legali: un dupe può essere lecito, una copia che simula l'originale può costare una multa salata, mentre una contraffazione spudorata può comportare la reclusione:
Quali rischi per chi acquista l'imitazione di un marca famosa
Le responsabilità penali del venditore
Molti consumatori sono convinti che comprare una borsa contraffatta al mercato o online non comporti conseguenze se destinata al solo uso personale. Ma la normativa italiana in materia parla chiaramente: anche chi acquista un prodotto falsificato può essere soggetto a sanzioni amministrative. ovvero multe fino a 7.000 euro per chi compra consapevolmente beni falsi, anche se non intende rivenderli.
Il consumatore non può giustificarsi affermando che l'acquisto era a titolo privato, poiché la legge presume la volontarietà dell'atto se il bene presenta caratteristiche evidenti di falsificazione, come nomi alterati ma riconoscibili, qualità scadente o prezzi irrealistici. Chi viene fermato in aeroporto, in spiaggia o per strada con merce contraffatta rischia quindi la confisca immediata del bene e l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Le cose si complicano se l'acquisto, pur fatto a titolo personale, riguarda quantità rilevanti o è riconducibile a più ordini nel tempo. In qquesto caso può configurarsi persino il reato di ricettazione - punibile con la reclusione da 2 a 8 anni - se l'autorità giudiziaria ritiene che l'acquirente fosse consapevole dell'origine illecita del bene e abbia favorito la sua diffusione, anche in modo indiretto.
Chi produce, importa o vende merce contraffatta, sia fisicamente che tramite e-commerce, si espone a sanzioni. Il Codice penale prevede pene fino a quattro anni di reclusione, accompagnate da multe che possono raggiungere i 35.000 euro, per chi venga sorpreso a commercializzare prodotti falsi. Anche le vendite su piattaforme apparentemente innocue come i marketplace online, da eBay a Facebook Marketplace, se effettuate con continuità, possono portare a una contestazione penale.
Il venditore rischia anche conseguenze sul piano civile: il titolare del marchio contraffatto può avviare un'azione di risarcimento per danno patrimoniale e d'immagine, con richieste che spesso superano decine di migliaia di euro, specie nei casi in cui il brand danneggiato è internazionale. Alcune sentenze hanno stabilito che anche la detenzione di merci contraffatte può essere punita, a prescindere dall'effettiva vendita, soprattutto se si trovano all'interno di esercizi commerciali, magazzini o punti di distribuzione.
L'aggravante più comune riguarda l'utilizzo del canale digitale per eludere i controlli: numerosi procedimenti penali sono stati avviati negli ultimi anni a carico di venditori attivi su piattaforme cinesi o attraverso profili social, dove si celano dietro marchi ambigui o account temporanei. In questi casi, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei conti correnti, l'oscuramento del sito e la confisca del materiale illecito.