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Contratto credito e assicurazioni stipendi, livelli, mansioni, permessi, malattia, ferie, licenziamenti

Tutto sul contratto credito e assicurazioni: livelli, mansioni, stipendi, permessi, malattia, ferie e regole sui licenziamenti. Spiegazioni per lavoratori e aziende

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto credito e assicurazioni stipen

Il Contratto Ania è la tipologia contrattuale che si applica ai lavoratori del settore credito e assicurazione, definendo regole specifiche in termini di livelli, mansioni, stipendi, ferie, malattie, permessi e ogni altra voce normalmente disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo accordo contrattuale.

Caratteristiche generali del contratto credito e assicurazioni

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore credito e assicurazioni regola e disciplina il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di credito e assicurazione. Si tratta di un accordo normativo completo che definisce diritti e doveri di entrambe le parti del rapporto lavorativo.

L'ambito di applicazione riguarda principalmente i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione. Questo CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori (come First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca) e le associazioni datoriali di categoria.

Il contratto credito e assicurazioni prevede specifiche norme riguardanti la classificazione del personale, l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, il trattamento economico e le tutele in caso di malattia o infortunio. È stato progettato per bilanciare le esigenze operative delle aziende del settore con i diritti e le necessità dei lavoratori.

Livelli e stipendi nel contratto credito e assicurazioni

L'assunzione dei lavoratori con contratto Ania avviene previo un periodo di prova, a meno che la singola impresa non preveda diverse disposizioni. Solitamente il periodo di prova non supera i tre mesi.

Una volta assunti, i lavoratori vengono inquadrati in uno dei livelli previsti dal CCNL, percependo il relativo stipendio. La struttura retributiva nel settore è articolata su diversi livelli, ciascuno corrispondente a specifiche mansioni e ruoli.

  • Livello 1: stipendio base di 1.479,29 euro
  • Livello 2: stipendio base di 1.559,57 euro
  • Livello 3: stipendio base di 1.707,13 euro
  • Livello 4: stipendio base di 1.862,48 euro
  • Livello 5: stipendio base di 1.974,08 euro
  • Livello 6: stipendio base di 2.106,61 euro
  • Livello 7: stipendio base di 2.493,50 euro

Oltre alla retribuzione base, il CCNL prevede scatti di anzianità, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e possibili premi di produttività in base ai risultati aziendali e individuali.

Mansioni e funzioni nel settore assicurativo

Coloro che sono impiegati con contratto credito e assicurazione si occupano del settore assicurativo in ogni suo aspetto, compresa la risoluzione di problemi economico-finanziari, amministrativi, fiscali, giuridici e legislativi, nonché tecnici.

Le mansioni previste dal contratto variano notevolmente in base al livello di inquadramento:

  • Quadri direttivi: si occupano della direzione e del coordinamento di unità operative, con responsabilità di risultato.
  • Funzionari: gestiscono attività di coordinamento di medio livello, con responsabilità tecniche specifiche.
  • Impiegati amministrativi: svolgono mansioni esecutive di concetto nel settore amministrativo.
  • Operatori specializzati: si occupano della gestione delle pratiche assicurative e delle relazioni con la clientela.
  • Personale ausiliario: svolge compiti di supporto alle attività principali dell'agenzia.

Il contratto prevede la possibilità di progressione di carriera attraverso la valutazione delle competenze acquisite e dell'esperienza maturata. La formazione professionale gioca un ruolo fondamentale in questo settore, data la complessità e l'evoluzione continua delle normative assicurative e finanziarie.

Orario di lavoro e flessibilità

L'orario di lavoro nel settore credito e assicurazioni è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale. Le ore lavorative sono generalmente distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di articolazioni diverse in base alle esigenze organizzative.

La misura delle ore giornaliere non può superare il numero di 8 ore, suddivise su due turni (antimeridiano e pomeridiano). La chiusura delle agenzie e il termine dell'attività lavorativa sono previsti entro le ore 19, fatte salve situazioni che prevedano chiusura anteriore o diverse pattuizioni derivanti da accordi territoriali.

Il contratto prevede diverse forme di flessibilità oraria, tra cui:

  • Flessibilità dell'orario giornaliero, sia in entrata che in uscita
  • Possibilità di apertura nel turno antimeridiano del sabato (fino alle 13:00)
  • Articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro (fino a 44 ore settimanali per un massimo di 6 settimane)
  • Distribuzione dell'orario in base a situazioni organizzative specifiche (località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, ecc.)

Il lavoro straordinario è considerato quello prestato in eccedenza all'orario contrattuale, con un limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente. Le prestazioni straordinarie sono retribuite con maggiorazioni che variano dal 25% al 50% in base all'orario e al giorno in cui vengono effettuate.

Ferie, permessi e riposi nel CCNL

Il personale assunto con contratto Ania ha diritto a un periodo di ferie di 25 giorni lavorativi, in cui non vengono calcolati le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive. Per il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione sono previsti 20 giorni lavorativi di ferie per ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione, e 25 giorni lavorativi di ferie per ciascuno degli anni solari successivi.

Per quanto riguarda i permessi, il contratto prevede:

  • 8 ore di permessi retribuiti all'anno, richiedibili in qualsiasi momento compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa e con un preavviso di 2 giorni lavorativi
  • Tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto
  • Permessi retribuiti per lavoratrici gestanti che devono effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche
  • Permessi retribuiti per prestazioni idrotermali
  • Congedo straordinario retribuito di 15 giorni per matrimonio

La programmazione delle ferie deve avvenire con modalità che garantiscano il diritto al riposo e alle necessità familiari dei lavoratori, contemperandole con le esigenze di servizio. Il godimento delle ferie deve avvenire per almeno il 50% consecutivamente nel corso dell'anno di maturazione, mentre il residuo preferibilmente entro lo stesso anno, e comunque entro 18 mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate.

Gestione della malattia

In caso di assenza per malattia e infortunio, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente l'impresa e ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di un giorno di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa. Se tale obbligo non viene rispettato, l'assenza si considera non giustificata.

In caso di assenza per malattia, l'impresa conserva il posto al lavoratore per periodi differenziati in base all'anzianità di servizio:

  • 12 mesi nei casi di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti
  • 18 mesi nei casi di anzianità di servizio oltre i 10 anni

Per tutta la durata dei periodi viene corrisposto un importo pari all'intera retribuzione. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità previste dalla legge per consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

Quando una malattia si protrae oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro e far pervenire all'agenzia un nuovo certificato medico di proroga della malattia.

Licenziamenti e dimissioni nel CCNL credito e assicurazioni

Stando a quanto previsto dal contratto credito e assicurazione, è possibile licenziare il lavoratore dipendente del settore per giusta causa o per giustificato motivo con dovuto preavviso da parte del datore di lavoro.

I termini di preavviso variano in base all'anzianità di servizio:

  • 6 mesi per i lavoratori che non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo
  • 9 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo
  • Un mese in caso di dimissioni da parte del lavoratore

Il contratto prevede anche specifiche procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento dei periodi di comporto per malattia o per altre cause previste dalla legge. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve seguire le procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente. 

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