Il contratto di apprendistato è un'importante opportunità di inserimento lavorativo per i giovani che vogliono acquisire competenze professionali nel settore metalmeccanico. Questo strumento contrattuale coniuga formazione e lavoro, permettendo alle aziende di formare personale qualificato e ai lavoratori di entrare nel mondo del lavoro con specifiche tutele.
L'apprendistato nel settore metalmeccanico si articola in diverse tipologie, ciascuna con caratteristiche e finalità specifiche. Secondo il D.Lgs. 81/2015, possiamo distinguere:
Il CCNL metalmeccanici artigianato 2025 prevede anche la possibilità di stipulare contratti di apprendistato in cicli stagionali, che possono essere articolati in più periodi attraverso rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore metalmeccanico artigianato è stabilita in maniera specifica dal CCNL ed è determinata in base al livello di inquadramento e alla qualifica da conseguire.
Per il CCNL metalmeccanici artigianato 2025, la durata è fissata in:
Sono previste riduzioni della durata in caso di possesso di titoli di studio specifici:
Per l'apprendistato di primo livello (qualifica e diploma professionale), la durata varia in base al titolo da conseguire, e può essere di:
È importante sottolineare che il contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si caratterizza per una prima fase formativa.
Nel contratto metalmeccanico artigianato 2025, sono previsti limiti numerici per l'assunzione di apprendisti, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2015. In particolare:
Per le imprese artigiane, si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per le aziende con almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti.
La retribuzione degli apprendisti nel CCNL metalmeccanici artigianato 2025 è determinata in percentuale rispetto alla retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, aumentando progressivamente con l'anzianità di servizio. L'inquadramento prevede l'assegnazione al livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
Per operai e impiegati tecnici, la retribuzione è così articolata:
Per gli impiegati amministrativi:
Per gli addetti al centralino:
Nel settore del restauro artistico dei beni culturali, la retribuzione è articolata in modo più dettagliato, con percentuali che variano in base al semestre di apprendistato e al livello di inquadramento.
Importante: Il CCNL metalmeccanici stabilisce che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
L'elemento distintivo del contratto di apprendistato è l'aspetto formativo. Nel CCNL metalmeccanici artigianato 2025, l'impegno formativo dell'apprendista è stabilito in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all'azienda non inferiore a:
È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale come figura di riferimento per l'apprendista. Il Piano Formativo Individuale (PFI) deve essere definito entro 30 giorni dall'assunzione, con l'assistenza dell'Ente Bilaterale di categoria E.BI.A.S.P., che rilascia il parere di conformità.
La formazione deve riguardare:
L'attività formativa può essere svolta anche con modalità FAD (Formazione a Distanza) e/o e-learning.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questa fase:
È possibile anche la trasformazione da un tipo di apprendistato all'altro: dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale attraverso l'apprendistato di primo livello, il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
La durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dalla contrattazione collettiva.