La recente riforma apportata dal Collegato Lavoro 2025 segna un cambio di prospettiva per i contratti di apprendistato, introducendo una serie di disposizioni innovative destinate a incidere, in particolare, sulle modalità applicative delle diverse tipologie di apprendistato.
La possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dal nuovo provvedimento, rispondendo all’esigenza di valorizzare sia la continuità occupazionale che la formazione specialistica dei giovani.
Cos’è il contratto di apprendistato: definizione e caratteristiche principali
L’apprendistato si configura come una tipologia contrattuale a causa mista, poichè combina l’esercizio di un’attività lavorativa presso un datore di lavoro con un intenso percorso di formazione, sia pratica che teorica.
Si tratta di un istituto importante nell’ordinamento italiano che mira a favorire l’ingresso qualificato nel mercato del lavoro e l’ottenimento di competenze spendibili, rispondendo alle esigenze sia delle aziende che dei giovani in cerca di occupazione.
Le principali caratteristiche del contratto di apprendistato sono:
- Durata e struttura: l’apprendistato ha una durata variabile in base alla finalità e al livello, oscillando generalmente tra uno e tre anni, estendibile secondo quanto previsto dai contratti collettivi. Il rapporto prevede la progressiva acquisizione di capacità pratiche attraverso l’affiancamento a personale esperto, integrato da un programma di formazione professionale.
- Retribuzione: durante l’apprendistato, la retribuzione è parametrata secondo le tabelle contrattuali specifiche, con possibilità di gradualità basata sulle competenze acquisite e sui livelli raggiunti nel percorso formativo.
- Diritti e doveri: il lavoratore, in qualità di apprendista, gode delle principali tutele riconosciute agli altri dipendenti (come assicurazione sociale, ferie e malattia), ma deve seguire attivamente i programmi di formazione predisposti da azienda e ente formativo.
- Obblighi per il datore di lavoro: è previsto l’obbligo di garantire la formazione, di nominare un tutore aziendale e di predisporre un piano individuale di formazione, oltre a rispettare tutte le procedure amministrative per la corretta instaurazione e gestione del contratto.
La disciplina distingue fra apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca, ciascuno con finalità, target e percorsi formativi differenziati in base all’età e agli obiettivi professionali degli apprendisti.
Struttura e funzionamento del contratto di apprendistato prima delle modifiche 2025
Prima dell’introduzione delle modifiche del Collegato Lavoro 2025, la disciplina del contratto di apprendistato era fondata su una struttura che prevedeva tre principali tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (cosiddetto primo livello), apprendistato professionalizzante (secondo livello) e apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).
Ciascuna tipologia era delineata da limiti di età, finalità formative specifiche e obiettivi occupazionali differenziati.
- Primo livello: rivolto soprattutto ai giovani tra i 15 e i 25 anni per il conseguimento di una qualifica professionale secondo i programmi regionali.
- Secondo livello: indirizzato a giovani dai 18 ai 29 anni orientati all’acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel settore privato e pubblico.
- Terzo livello: accessibile a chi intende proseguire nei percorsi di alta formazione, prevedeva convenzioni con università, istituti di ricerca e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Il funzionamento si basava su una integrazione strutturata tra attività lavorativa e ore di formazione, secondo standard definiti dalla normativa nazionale e attuati dalle Regioni.
Il datore di lavoro era tenuto a predisporre un piano individuando le competenze da sviluppare, mentre la formazione veniva realizzata, in parte, presso l’azienda e, in parte, in enti accreditati.
La trasformazione del contratto da una tipologia all’altra era limitata e regolata in modo stretto; per esempio, il passaggio dall’apprendistato di primo livello al livello professionalizzante poteva avvenire, ma non era prevista la trasformazione diretta verso l’alta formazione e ricerca. Ulteriori elementi distintivi riguardavano:
- Gestione amministrativa tramite flussi telematici specifici (Uniemens)
- Particolari aliquote contributive ridotte finalizzate a incentivare l’assunzione giovanile.
Le novità introdotte dal Collegato Lavoro 2025 in materia di apprendistato
La Legge 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha introdotto modifiche significative riguardanti i percorsi di apprendistato. Una delle novità di più importanti è la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca.
La novità permette ai giovani che hanno intrapreso il percorso duale di proseguire senza soluzione di continuità, eliminando la precedente discontinuità normativa tra i livelli e consentendo l’ottenimento di titoli universitari, diplomi tecnici superiori o l’accesso alla pratica professionale.
La trasformazione non comporta la creazione di un nuovo rapporto di lavoro ma garantisce la continuità tra le due tipologie contrattuali; è prevista la stipula di un protocollo tra datore di lavoro ed ente formativo, necessario per l’avvio del nuovo percorso formativo connesso al medesimo rapporto di lavoro e, inoltre, la regolamentazione spetta alle Regioni ma, in assenza di disciplina regionale, si applicano le norme nazionali di riferimento.
Infine, la contribuzione segue le aliquote originarie del rapporto di apprendistato, mantenendo l’impianto amministrativo e contributivo già in essere.
La trasformazione del contratto di apprendistato: condizioni e procedure
La procedura per la trasformazione del contratto di apprendistato prevede una serie di condizioni e adempimenti puntuali, introdotti per garantire il passaggio effettivo tra il primo livello e quello di alta formazione e ricerca nel rispetto delle nuove norme:
- Requisito essenziale: il percorso deve essere finalizzato al conseguimento di un titolo terziario (diploma tecnico superiore, laurea, master, dottorato o altro titolo universitario) o all’accesso alla pratica professionale.
- È necessaria la sottoscrizione di un protocollo operativo tra datore di lavoro ed ente formativo che definisca modalità, durata e obiettivi del percorso di alta formazione. Tale documento è imprescindibile per documentare la volontà delle parti e la corrispondenza tra le esigenze formative e le mansioni previste in azienda.
- Nessuna interruzione del rapporto: il passaggio non determina la costituzione di un nuovo contratto, ma una modifica interna che assicura la prosecuzione senza soluzione di continuità della posizione lavorativa e contributiva.
- I datori di lavoro devono effettuare le comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali e agli organismi regionali, specificando la trasformazione del percorso formativo e i relativi dati identificativi.
- In assenza di specifiche regionali, valgono le disposizioni nazionali.
I protocolli stipulati devono rispettare quanto previsto dalle linee guida regionali e dalle convenzioni tra istituzioni scolastiche, università e imprese, assicurando la congruenza tra le attività lavorative e il percorso educativo formativo.
Le condizioni di esonero contributivo e la gestione amministrativa restano quelle già previste per l’apprendistato, garantendo la coerenza con gli assetti normativi e operativi vigenti.
Dal primo livello all’alta formazione e ricerca: cosa cambia nella pratica
L’evoluzione normativa consente di effettuare il passaggio diretto dall’apprendistato duale al percorso di alta formazione e ricerca, introducendo cambiamenti rilevanti nell’operatività delle aziende e degli enti formativi. A livello pratico, il lavoratore non interrompe la propria continuità lavorativa ma sono previsti:
- Personalizzazione del percorso formativo: la nuova disciplina valorizza la possibilità di adattare i programmi di apprendimento agli obiettivi specifici del candidato. Gli enti formativi e le aziende sono ora tenuti a definire, in fase di trasformazione, un progetto didattico calibrato sulle esigenze professionali e sugli standard dei corsi di laurea, master o ricerca ai quali lo studente intende accedere.
- Nuovi settori di applicazione: la riforma amplia le opzioni, consentendo l’accesso diretto alla formazione universitaria o alla pratica professionale in settori anche tradizionalmente esclusi dai percorsi di apprendistato. Ciò richiede una maggiore integrazione tra scuola, università e mondo del lavoro.
- Ruolo attivo del datore di lavoro: alle aziende viene richiesto uno sforzo aggiuntivo nella gestione amministrativa e nella predisposizione dei protocolli formativi, in stretta collaborazione con istituzioni accademiche e organismi regionali.
Caratteristica |
Prima delle modifiche |
Dopo le modifiche 2025 |
Continuità lavorativa |
Necessario interrompere e stipulare nuovo contratto |
Continuità assicurata senza interruzione |
Protocolli formativi |
Obbligatori solo tra scuola e datore |
Obbligo esteso a enti universitari e formativi terziari |
Ambito operativo |
Settori e titoli limitati |
Apertura a università, ITS e ricerca |
Regime contributivo, continuità lavorativa e gestione Uniemens nei contratti trasformati
Le modifiche normative introdotte non incidono sul regime contributivo delle aziende che optano per la trasformazione del rapporto di apprendistato, garantendo la stabilità del costo del lavoro e la valorizzazione della continuità amministrativa.
L’aliquota totale resta fissata al 10% della retribuzione imponibile, secondo la consueta normativa per l’apprendistato, a cui si aggiunge l’1,31% destinato all’assicurazione Naspi e lo 0,30% riservato ai Fondi interprofessionali.
Si prevedono, dunque:
- Trattamenti aggiuntivi: in presenza di aziende che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) o che aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali, si applicano le aliquote previste dal D.Lgs. n. 148/2015, senza ulteriori oneri specifici per la trasformazione del contratto.
- Continuità lavorativa e previdenziale: la trasformazione del contratto non comporta la cessazione del rapporto, ma rappresenta un proseguimento lineare sia dal punto di vista contrattuale che contributivo. L’anzianità maturata resta valida e garantita per tutte le prestazioni previdenziali associate.
- Gestione Uniemens: dal punto di vista operativo, il flusso Uniemens non cambia. Le aziende sono tenute a seguire le istruzioni già valide per l’apprendistato, riportando nella sezione PosContributiva le informazioni caratteristiche del rapporto trasformato, senza l’obbligo di effettuare nuove comunicazioni rispetto allo standard vigente.
Voce |
Aliquota |
Contributi apprendistato |
10% |
Aliquota NASpI |
1,31% |
Fondi interprofessionali |
0,30% |
Ruolo delle Regioni e delle norme nazionali nell’apprendistato trasformato
Il sistema di regolamentazione dell’apprendistato trasformato si fonda su una collaborazione multilivello tra Regioni e Stato.
Le Regioni hanno competenza primaria nell’attuazione operativa dei percorsi, intervenendo nella definizione degli standard formativi e per:
- la definizione delle linee guida formative: ogni Regione è chiamata a predisporre propri regolamenti specifici, anche in relazione ai diversi settori economici e alle esigenze locali delle imprese e dei lavoratori.
- gli standard fissati includono durata dell’apprendistato, distribuzione delle ore tra aula e azienda, requisiti degli enti erogatori e modalità di valutazione delle competenze acquisite.
- le Regioni svolgono funzioni di coordinamento tra aziende, università, istituti tecnici superiori e organismi di ricerca, con l’obiettivo di rendere efficaci ed effettivi i protocolli personalizzati di formazione-lavoro.
Nel caso in cui una Regione non abbia ancora adottato una propria disciplina, vengono applicate automaticamente le norme nazionali vigenti.
Implicazioni pratiche e vantaggi per aziende, giovani e sistema formativo
L’adozione delle nuove regole per la trasformazione dell’apprendistato comporta conseguenze pratiche sulle strategie formative e occupazionali dei diversi attori coinvolti.
Per le aziende, il vantaggio principale risiede nella possibilità di fidelizzare giovani talenti e investire nella loro crescita senza vincoli di interruzione del rapporto, valorizzando la continuità e riducendo oneri amministrativi.
La flessibilità nella personalizzazione dei percorsi professionali si traduce in maggiore capacità di rispondere ai fabbisogni produttivi e tecnologici settoriali.
Dunque, per riassumere:
- Giovani: gli apprendisti possono pianificare un percorso progressivo e coerente, passando dalla qualifica professionale a titoli accademici o di alta specializzazione senza dover cercare nuove aziende partner. La sicurezza della posizione lavorativa e la valorizzazione della formazione duale rafforzano l’inclusione occupazionale e favoriscono una più rapida transizione al lavoro stabile.
- Aziende: l’opzione di adattare i programmi formativi ai cicli di produzione interna e agli standard di innovazione porta a una reale integrazione tra lavoro e apprendimento. Le imprese possono diventare parte attiva nel design dei protocolli formativi con università e ITS, potenziando i risultati e semplificando la gestione contributiva.
- Sistema formativo: enti e istituzioni formative sono incentivati a stipulare convenzioni sempre più mirate, ridefinendo i rapporti tra scuola, università e industria. Questo agevola la creazione di modelli virtuosi di collaborazione e garantisce che i programmi si adattino in tempo reale alle dinamiche del mercato.