Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Contratto di apprendistato 2025 si può continuare per più tempo? E quante volte si può ripetere?

Quanto dura, come si evolve e come si svolge il contratto di apprendistato 2025: tempi, contratti possibili contemporaneamente e prosecuzioni

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto di apprendistato 2025 si può c

Il contratto di apprendistato rappresenta una tipologia contrattuale nel panorama lavorativo italiano, configurandosi come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione. Nel 2025, questo strumento contrattuale mantiene la sua importanza strategica per l'inserimento professionale dei giovani, ma introduce anche importanti novità in termini di durata, requisiti e possibilità di ripetizione.

Caratteristiche generali del contratto di apprendistato 2025

Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un periodo di formazione iniziale. La normativa stabilisce una durata minima di 6 mesi e una durata massima che può variare in base alla tipologia di apprendistato scelto e al contratto collettivo nazionale di riferimento.

Generalmente, la durata massima è di 3 anni, ma può essere estesa fino a 5 anni per determinate professioni artigianali, come previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. 

Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È importante evidenziare che, in caso di prosecuzione, i benefici contributivi sono mantenuti per un ulteriore anno.

Tipologie di contratto di apprendistato

La normativa italiana prevede tre principali tipologie di contratto di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello): rivolto ai giovani tra 15 e 25 anni, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio come la qualifica professionale, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • Apprendistato professionalizzante (secondo livello): destinato ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica professionale), con l'obiettivo di conseguire una qualifica professionale a fini contrattuali;
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello): rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, per il conseguimento di titoli universitari, master, dottorati di ricerca o per il praticantato necessario all'accesso alle professioni ordinistiche.

Esiste inoltre una tipologia speciale di apprendistato professionalizzante che può essere attivata senza limiti di età per i lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione o in mobilità, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2015. Questa opzione rappresenta un'importante opportunità per la riqualificazione professionale di persone disoccupate di qualsiasi età.

Continuazione e ripetizione del contratto di apprendistato

Una questione rilevante riguarda la possibilità di prolungare o ripetere un contratto di apprendistato. Al termine del periodo formativo, come abbiamo visto, il contratto non continua come apprendistato ma si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che una delle parti non decida di recedere.

Tuttavia, la legge prevede alcune situazioni in cui è possibile prolungare il periodo di apprendistato:

  • In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni, il periodo di apprendistato può essere prolungato per un tempo equivalente;
  • In caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, il periodo viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
  • Nel caso di maternità, come stabilito dall'art. 7 del D.P.R. n. 1026/1976, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa non si computano ai fini della durata dell'apprendistato.

Possibilità di stipulare due contratti di apprendistato consecutivi

La normativa italiana permette di stipulare due contratti di apprendistato consecutivi in diverse situazioni:

  • All'interno della stessa azienda: è possibile quando avviene un cambio di mansione. In questo caso, il nuovo contratto deve riportare un piano formativo aggiornato in base al nuovo incarico;
  • In due aziende diverse: sia per mansioni diverse sia per la stessa mansione. In questo caso, l'apprendista deve concludere il periodo formativo stabilito inizialmente nella prima azienda, e tra la fine del vecchio contratto e l'inizio del nuovo non può trascorrere un periodo superiore a un anno.

È importante sottolineare che, con l'entrata in vigore del Collegato Lavoro (Legge 203/2024) nel 2025, è stata introdotta la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in un contratto di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano formativo individuale. Questa innovazione permette una maggiore flessibilità nei percorsi formativi e professionali dei giovani.

Quanti contratti di apprendistato si possono fare

Un lavoratore può essere assunto con più contratti di apprendistato, anche contemporaneamente, purché si rispettino alcune condizioni:

  • È possibile avere due contratti di apprendistato part-time simultanei, a condizione che la durata complessiva del lavoro settimanale non superi le 48 ore, includendo le ore di lavoro straordinario;
  • Deve essere garantito un riposo settimanale di almeno 24 ore ogni 7 giorni lavorativi;
  • È necessario assicurare la frequenza ai corsi di apprendistato obbligatori durante l'orario di lavoro.

Questa possibilità offre maggiore flessibilità sia ai lavoratori, che possono acquisire competenze in ambiti diversi, sia alle aziende, che possono condividere le risorse umane in formazione.

Prosecuzione dell'apprendistato presso altra azienda

La normativa prevede che un apprendista che abbia iniziato un percorso formativo con un'azienda possa proseguire il rapporto presso un'altra impresa, mantenendo la durata massima del contratto inizialmente prevista, a condizione che l'attività svolta sia sostanzialmente simile.

Questa disposizione favorisce la mobilità professionale degli apprendisti, permettendo loro di completare il percorso formativo anche in caso di cambiamento del datore di lavoro, senza perdere i benefici e i diritti acquisiti durante il periodo di apprendistato già svolto.

Leggi anche