Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti di farmacia privata rappresenta un elemento fondamentale per regolamentare i rapporti lavorativi all'interno delle farmacie.
Il CCNL farmacia privata organizza il personale in due principali categorie: Quadri e Impiegati. La categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali, mentre quella degli Impiegati è suddivisa in sei livelli, ciascuno corrispondente a specifiche responsabilità e competenze.
Per quanto riguarda i livelli e inquadramenti, i dipendenti di farmacie private sono classificati come segue:
Le retribuzioni previste dal CCNL farmacia privata 2025 variano in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio del dipendente. Gli stipendi mensili per ciascun livello, che rappresentano la somma di stipendio minimo, contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) e indennità speciale, sono strutturati come segue:
È importante sottolineare che le trattative per il rinnovo del CCNL farmacia privata sono attualmente in corso. Uno dei punti di maggiore discussione riguarda proprio l'adeguamento degli stipendi. Le organizzazioni sindacali hanno avanzato una richiesta di aumento salariale di 360 euro lordi, mentre Federfarma ha proposto un incremento di 120 euro, creando una significativa distanza tra le parti.
La richiesta sindacale si basa sulla necessità di recuperare il potere d'acquisto perso negli anni e di valorizzare adeguatamente la professionalità dei farmacisti, considerando anche l'evoluzione del ruolo all'interno della farmacia dei servizi.
L'orario di lavoro standard per i dipendenti con contratto farmacia privata è di 40 ore settimanali, generalmente distribuite su 5 giorni e mezzo. È possibile una distribuzione diversa dell'orario settimanale, ma questo non può in ogni caso superare le 46 ore settimanali.
La durata normale dell'orario di lavoro può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno, per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore medie per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il contratto prevede anche la possibilità di lavoro a tempo parziale (part-time), con orario ridotto rispetto a quello ordinario. In questo caso, il trattamento economico è riproporzionato in base al rapporto tra orario ridotto e orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Per quanto riguarda gli straordinari, questi devono avere carattere di eccezionalità e sono retribuiti con le seguenti maggiorazioni, calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione:
Per il servizio notturno sono previste maggiorazioni specifiche in base alla tipologia di servizio:
Il contratto farmacia privata garantisce 26 giorni di ferie annuali. Dal calcolo delle ferie sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. Indipendentemente dalla distribuzione settimanale dell'orario lavorativo, la settimana viene considerata di sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) ai fini del computo delle ferie.
Un aspetto importante da considerare è che, secondo l'interpretazione del CCNL, quando un farmacista che lavora dal lunedì al venerdì decide di prendere cinque giorni di ferie (una settimana lavorativa completa), verranno scalati dal monte ferie sei giorni e non cinque, a causa della settimana lavorativa considerata di sei giorni.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, il CCNL prevede:
È importante notare che, in base al rinnovo contrattuale del 2021, i neo assunti possono beneficiare delle 40 ore di permessi retribuiti solo dopo sei anni di anzianità a partire da novembre 2021.
Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica. Se la farmacia deve rimanere aperta di domenica per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto a prestare servizio e ha diritto al riposo compensativo in un'altra giornata della settimana.
In caso di malattia o infortunio, il CCNL farmacia privata prevede che il lavoratore debba darne immediata comunicazione al datore di lavoro. In assenza di comunicazione entro un giorno, l'assenza è considerata ingiustificata, con tutte le conseguenze del caso.
Il lavoratore deve inviare al datore di lavoro il certificato medico e, nei casi di prolungamento della malattia, i certificati successivi, incluso quello che indica la data di ripresa del lavoro. Per malattie di durata superiore a 5 giorni, al rientro il dipendente deve presentare un certificato medico che attesti l'assenza di pericoli di contagio.
Il farmacista dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni in un anno solare. In caso di malattie che prevedano l'utilizzo di terapie salvavita, è previsto un incremento del periodo di mantenimento del posto. Se la malattia perdura oltre questo periodo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
La retribuzione durante la malattia è così strutturata:
L'indennità di malattia è a carico dell'INPS, mentre il datore di lavoro è tenuto a integrare tale indennità fino a raggiungere le percentuali sopra indicate.
Il CCNL farmacia privata disciplina dettagliatamente le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni.
Il licenziamento può avvenire per:
Per quanto riguarda le dimissioni, il lavoratore è tenuto a rispettare un periodo di preavviso, la cui durata varia in base al livello di inquadramento:
Questi termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Durante il periodo di preavviso, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione di fatto, e tale periodo è considerato servizio a tutti gli effetti.
Un'eccezione è prevista per i farmacisti laureati che, a seguito di vincita di un concorso pubblico (per aprire ed esercitare una farmacia o per incarichi presso le ASL o farmacie pubbliche), possono dare un preavviso ridotto a 30 giorni anziché 90.
In caso di dimissioni per giusta causa (quando al datore di lavoro è ascrivibile un comportamento grave), il lavoratore non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva dello stesso.