Il contratto di locazione transitorio si configura come uno strumento contrattuale specifico per esigenze abitative temporanee, non riconducibili a scopi turistici e disciplinate da una normativa dettagliata. Dal punto di vista legislativo e operativo, la locazione transitoria risponde a un bisogno flessibile e tutelato, sia per il proprietario che per l’inquilino, consentendo di regolare in modo sicuro la permanenza in un immobile per periodi circoscritti.
La locazione transitoria è una modalità contrattuale che consente di affittare un immobile a uso abitativo per un periodo limitato, generalmente tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 18 mesi. La peculiarità che distingue questa tipologia dalle locazioni ordinarie (come il classico 4+4) è l’obbligatorietà della motivazione e della documentazione dell’esigenza temporanea che ne giustifica la stipulazione, la quale deve essere indicata chiaramente nel contratto e documentata in base alle esigenze delle parti. Secondo l’articolo 5 della legge n. 431/1998 e i successivi decreti ministeriali di aggiornamento, il contratto può essere attivato sia per necessità dell’inquilino sia del locatore, a condizione che tali esigenze siano temporanee, reali e verificate. L’immobile deve comunque essere destinato a uso abitativo e non commerciale, industriale o turistico, e il contratto deve essere redatto in forma scritta seguendo i modelli ufficiali (Allegato C del DM 16/01/2017). Il rispetto di tutte queste condizioni garantisce la validità del contratto ed evita la trasformazione automatica in una locazione a lungo termine.
Un arricchimento recente riguarda la crescente attenzione verso la certezza nei pagamenti e il rispetto delle pratiche documentali: solo contratti che rispettano tutti i criteri previsti dagli accordi territoriali e allegano la corretta documentazione godono delle agevolazioni fiscali come la cedolare secca, soprattutto nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Il contratto transitorio può essere richiesto da entrambe le parti, ma solo in presenza di precise esigenze temporanee non riconducibili al turismo. Tra le motivazioni documentabili si includono:
Anche il locatore può documentare la propria esigenza, ad esempio in caso di:
La mancata esplicitazione o una motivazione generica possono rendere nullo il contratto nella sua forma transitoria, facendo scattare l’applicazione delle regole sulla locazione ordinaria.
La durata legale di un contratto di locazione transitorio va da 1 a 18 mesi. Nei casi previsti per studenti universitari si può estendere fino a 36 mesi. Per la sua natura, il contratto si estingue automaticamente allo scadere del termine senza bisogno di disdetta, tanto da rappresentare una tutela per entrambe le parti che possono programmare nel dettaglio lo sgombero.
In caso di permanenza dell’esigenza transitoria oltre la scadenza, il rinnovo è consentito una sola volta, previo accordo tra le parti e comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Superata la seconda scadenza, senza nuove e documentate esigenze transitorie, il contratto si trasforma in ordinario 4+4. La proroga deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza e può essere effettuata attraverso i canali telematici (RLI-Web o F24 con modello identificativo).
Un contratto transitorio richiede l’allegazione e la presentazione dei seguenti documenti:
La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria entro 30 giorni per contratti superiori ai 30 giorni. In caso di omissione, il contratto non produce effetti verso terzi e le parti sono soggette a sanzioni.
Il canone di locazione nei contratti transitori può essere definito liberamente tra le parti nei piccoli Comuni (meno di 10.000 abitanti), mentre nei centri urbani e nelle zone ad alta tensione abitativa è vincolato ai parametri fissati dagli accordi territoriali. Qui, frequentemente, è richiesto almeno un deposito cauzionale (di norma non superiore a tre mensilità) a garanzia di eventuali danni o morosità.
Le modalità di pagamento vengono generalmente stabilite per via elettronica (bonifico), ma entro i limiti previsti per i pagamenti in contante dalla legge. In caso di pagamento anticipato dell’intero periodo, è necessaria la tracciabilità e il rilascio di apposita ricevuta.
Le spese accessorie e le utenze possono essere attribuite all’inquilino (ad es. per consumi di acqua, energia, gas) secondo la prassi o una suddivisione forfettaria. Gli oneri condominiali ordinari sono generalmente a carico dell’affittuario, mentre quelli straordinari rimangono di spettanza del proprietario.
Il proprietario ha la possibilità di optare per il regime fiscale agevolato della cedolare secca, tassazione sostitutiva rispetto all’IRPEF che nel 2025 prevede:
Con la cedolare secca vengono meno le imposte di registro e di bollo. Questa opzione preclude ogni aggiornamento del canone, anche se previsto contrattualmente, per tutta la durata del regime agevolato.
L’inquilino può accedere, in specifiche condizioni (studenti, lavoratori fuori sede), a detrazioni IRPEF calcolate secondo la durata e la natura della locazione; ad esempio, per studenti fuori sede la detrazione può raggiungere una soglia annua su una base contrattuale massima stabilita dalla legge.
Una delle caratteristiche principali della locazione transitoria è la cessazione automatica del contratto allo scadere della durata pattuita: non occorrono né comunicazioni, né lettere di disdetta.
Il conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, comunicandolo al proprietario tramite raccomandata e rispettando il preavviso stabilito nel contratto (solitamente 1 mese per locazioni brevi, 3 mesi oltre un anno). Eventuali clausole che vietano il recesso anticipato sono considerate nulle in base alla normativa vigente.
Qualora il locatore non confermi la persistenza della propria esigenza transitoria ovvero non renda disponibile l’immobile all’uso dichiarato entro sei mesi dalla scadenza, il conduttore può chiedere il risarcimento danni o la conversione del contratto in una locazione ordinaria.
Per studenti fuori sede, la disciplina prevede modelli specifici con durata da 6 a 36 mesi e canone ancorato agli accordi territoriali locali. La detrazione fiscale per questa categoria è più alta, e il contratto può venire rinnovato automaticamente salvo diversa richiesta motivata del proprietario.
Situazioni particolari sono previste per lavoratori temporanei, assistenza a familiari, trasferimenti sanitari, pendolarismo e attesa di abitazione definitiva. In ciascun caso resta essenziale documentare e inserire per esteso la motivazione con la relativa trasparenza, come previsto dalla prassi legale e dagli accordi locali.