Se il lavoratore si ammala durante le ferie potrà recuperare i giorni di vacanza in un periodo successivo. Questo è un diritto tutelato dalla normativa italiana, ma richiede alcuni passaggi, a cominciare dalla tempestiva comunicazione al datore di lavoro per convertire l'assenza per ferie in assenza per malattia.
Alle ferie non si rinuncia: il lavoratore deve fruirne secondo quanto stabilito dal proprio contratto di impiego e il datore non può negarle. Contemporaneamente, in caso di malattia, il dipendente conserva sia il diritto alla retribuzione sia quello alla conservazione del posto di lavoro. Ma come comportarsi quando queste due situazioni si sovrappongono?
L'ordinamento giuridico italiano prevede una normativa chiara sulla gestione della malattia durante il periodo di ferie. Secondo l'articolo 2109 del Codice Civile, integrato dalle interpretazioni della Corte di Cassazione, la malattia interrompe il decorso delle ferie poiché queste ultime hanno lo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, finalità che non può essere raggiunta in caso di stato patologico.
Questo principio è stato confermato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-78/11 del 21 giugno 2012, che ha ribadito come il diritto alle ferie annuali retribuite non possa essere pregiudicato dalla sopravvenienza di una malattia.
La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che si ammala durante le ferie ha diritto a:
Lavoratore e datore sono tenuti a raggiungere un accordo in relazione ai tempi delle ferie e alla loro durata. Al di là delle specificità contenute nei vari Contratti collettivi nazionali di lavoro, il periodo delle ferie deve essere goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione, mentre le restanti due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Nel caso di lavoro a tempo pieno per l'intero anno, il dipendente ha diritto a 4 settimane di ferie all'anno. La normativa 2025 conferma che le ferie non possono essere negate, sebbene il loro godimento possa essere rinviato nel caso in cui sopraggiungano difficoltà organizzative o produttive dell'azienda.
La normativa vigente nel 2025 è molto chiara: se il lavoratore si ammala durante le ferie potrà fruirne in un periodo successivo. Tuttavia, deve seguire una precisa procedura:
È importante sottolineare che, secondo le disposizioni INPS aggiornate al 2025, la mancata comunicazione o il mancato rispetto delle fasce di reperibilità può comportare la perdita del diritto all'indennità di malattia.
La gestione della malattia durante le ferie si complica quando il lavoratore si trova all'estero. Le procedure variano in base al paese in cui ci si trova:
Se il lavoratore si trova in vacanza in uno dei Paesi dell'Unione europea e si ammala, deve:
Se il medico del Paese di soggiorno non è tenuto a trasmettere il certificato all'INPS, il lavoratore deve rivolgersi all'istituzione sanitaria competente del luogo in cui si trova per l'accertamento dello stato di malattia e il successivo invio del certificato.
Se il lavoratore si trova in un Paese extra UE con il quale l'Italia o l'Unione europea ha stipulato accordi bilaterali o convenzioni, deve:
Nel caso in cui il lavoratore si ammali in un Paese con cui non è stato sottoscritto alcun accordo bilaterale o convenzione:
Questa procedura può risultare più complessa e richiedere tempi più lunghi, è quindi consigliabile informarsi preventivamente prima di partire per destinazioni extra-UE.
Quando il lavoratore si ammala durante le ferie, si verifica un cambio nel trattamento economico. Infatti:
È importante notare che, secondo la normativa 2025, il periodo di comporto (ovvero il periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia) continua a decorrere anche se la malattia interviene durante le ferie.
Anche durante il periodo originariamente destinato alle ferie, se convertito in malattia, il lavoratore è soggetto alle visite fiscali. Le fasce di reperibilità nel 2025 sono:
L'assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare sanzioni economiche significative, fino alla perdita totale dell'indennità di malattia per il periodo interessato.