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Cosa si puņ pignorare ad un nullatenente se si hanno crediti nei suoi confronti in base normative e giurisprudenza

Prima casa, beni del coniuge, soldi nascosti: cosa si puņ pignorare ad un nullatenente privo di reddito da lavoro e patrimoni

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa si puņ pignorare ad un nullatenente

Quando ci si trova ad affrontare crediti incagliati nei confronti di una persona apparentemente priva di patrimonio, la domanda più ricorrente è: cosa si può pignorare ad un nullatenente

Significato di nullatenente e responsabilità patrimoniale del debitore

La nozione di nullatenente, pur non essendo definita in senso stretto dal Codice civile, indica il soggetto privo di beni mobili registrati, immobili, crediti esigibili, stipendi o redditi pignorabili. L’art. 2740 c.c. sancisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, ma se questi risultano assenti, il creditore non potrà concretamente rivalersi tramite espropriazione forzata. Tuttavia, la dichiarazione di nullatenenza non è irreversibile: la situazione patrimoniale andrà rivalutata nel tempo e il procedimento esecutivo potrà essere tentato anche su beni acquisiti in futuro.

Beni pignorabili: cosa effettivamente può essere aggredito

Qualora un soggetto, pur considerato nullatenente, detenesse anche beni minimi, irrisori o ereditati, questi possono entrare nel mirino del creditore. Di seguito, un’analisi dei principali beni teoricamente pignorabili:

  • Beni immobili registrati: se intestati, anche solo pro quota, e non rientranti tra le categorie impignorabili per legge (ad esempio, alcune forme di prima casa in presenza di specifici requisiti per i crediti erariali), possono essere pignorati. L’esecuzione immobiliare resta molto complessa in presenza di comunione legale dei beni tra coniugi o intestazioni miste.
  • Conti correnti, carte prepagate, depositi: i saldi positivi presso istituti italiani o esteri sono aggredibili, a patto che siano individuati. Il legislatore e la giurisprudenza recente confermano la possibilità di pignorare anche carte prive di IBAN, purché siano riconducibili al soggetto debitore.
  • Quote ereditarie o diritti su beni indivisi: anche la semplice quota di proprietà o la spettanza su una futura eredità può costituire oggetto di aggressione.
  • Beni mobili: autoveicoli, gioielli e oggetti di valore presenti nell’abitazione, benché di scarso rilievo economico, sono potenzialmente pignorabili.
  • Stipendi, pensioni o altri crediti periodici: il quinto dello stipendio o della pensione può essere oggetto di azione esecutiva, con il limite della quota impignorabile (ad esempio, quota minima vitale sulle pensioni).

Va chiarito che un vero nullatenente non deve possedere alcuna delle risorse sopra elencate. Tuttavia, nella prassi, quasi sempre il creditore troverà qualche elemento aggredibile.

Pignorabilità della prima casa e recenti orientamenti giurisprudenziali

Uno dei temi ricorrenti riguarda la reale pignorabilità della prima casa. Contrariamente a una diffusa opinione, la prima casa può essere oggetto di pignoramento nelle seguenti circostanze:

  • Creditori privati: banche, finanziarie e soggetti privati possono pignorare la prima casa senza particolari limiti, purché non si tratti di immobili di categoria catastale protetta e il debitore non sia completamente privo di altri beni.
  • Crediti erariali: l’Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa solo al ricorrere di specifiche condizioni (art. 76, DPR 602/1973 e successive modifiche): unicità dell’immobile posseduto, assenza di categorie di lusso, residenza anagrafica e valore complessivo degli immobili inferiori a determinati limiti. Tuttavia, la recente introduzione della procedura di liquidazione controllata nell’ambito del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (art. 268 CCII) rende teoricamente possibile la vendita forzata anche della prima casa a tutela paritaria dei creditori.
  • Espropriazione di quota in comunione legale dei beni: in caso di coniugi in comunione, per debiti personali di uno solo, si può procedere al pignoramento dell’intero bene. Il coniuge non debitore riceve il 50% del valore ricavato dopo l’asta, ma subisce l’espropriazione anche se del tutto estraneo al debito (Cassazione n. 6575/2013 e succ. giurisprudenza consolidata).

Sono stati affrontati casi di alienazioni fraudolente o cessioni simulate (anche tramite costituzione di fondo patrimoniale o separazione dei beni improvvisa), che possono essere contrastate dal creditore mediante l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con validità fino a cinque anni dalla donazione o atto di trasferimento.

Pignoramento di beni del coniuge e regimi patrimoniali: comunione e separazione

La responsabilità patrimoniale varia significativamente in funzione del regime adottato dai coniugi (comunione dei beni vs. separazione dei beni):

  • Separazione dei beni: i creditori personali di un coniuge rispondono solamente sui beni del debitore. I beni dell’altro coniuge sono impignorabili, a meno che non vi siano prove di trasferimenti fittizi o garanzie formalmente prestate dal coniuge non debitore.
  • Comunione legale dei beni: i creditori possono agire sui beni comuni, con una preventiva verifica sull’insufficienza dei patrimoni personali (regola di sussidiarietà art. 189 c.c.). La prassi giuridica e la normativa prevedono che il bene sia venduto nel suo insieme e che la metà del ricavato venga assegnata al coniuge estraneo all’obbligazione. Lo stesso principio si applica ai conti correnti cointestati o intestati al coniuge, dove la quota afferente il debitore può essere aggredita previo accertamento della comunione delle somme.

Attenzione ai trasferimenti sospetti: la vendita o la donazione di beni in un contesto di rischio esecutivo può essere impugnata fino a cinque anni dopo con l’azione revocatoria; se il pignoramento segue a una donazione da meno di un anno, il creditore può agire direttamente anche contro il beneficiario.

Soldi, conti all’estero e strumenti finanziari: obblighi di dichiarazione, rischi e possibilità di pignoramento

Fra gli asset più rilevanti su cui può rivalersi il creditore, anche nei confronti di nullatenenti astuti, rientrano conti correnti bancari, depositi, carte prepagate (anche privi di IBAN), e risorse detenute all’estero. Normativa nazionale e sovranazionale (Direttiva UE 2011/16, Common Reporting Standard – CRS, FATCA) favoriscono lo scambio automatico di informazioni tra banche e autorità fiscali: difficilmente possono essere occultate ricchezze all’estero senza il rischio di individuazione e sanzioni severe.

Il residente italiano deve dichiarare tutti gli asset esteri compilando il Quadro RW del modello dei redditi persone fisiche, con soglie specifiche per minimo di giacenza annua. Il mancato adempimento espone a sanzioni tra il 3% e il 30% delle somme non dichiarate, più il recupero di imposte evase. Conti e investimenti possono essere pignorati anche in giurisdizioni estere: la cooperazione internazionale consente l’esecuzione in numerosi Paesi UE (Direttiva 2010/24/UE) e, con maggiori complessità, in altre giurisdizioni.

Le attività di accertamento sono state intensificate, con controlli incrociati tra banche dati nazionali, comparto tributario, INPS e PRA, oltre ad indagini patrimoniali e investigative su comportamenti elusivi o fraudolenti.

Pignoramenti infruttuosi, prescrizione e strategie difensive dei creditori e debitori

Se il pignoramento non produce effetti (il debitore è realmente privo di qualunque patrimonio), il creditore può utilizzare altri strumenti:

  • Pausa e ripetizione futura dell’azione: i diritti possono essere fatti valere anche successivamente, fino a che il credito non si sia prescritto (in genere 10 anni, prorogabile con atti interruttivi come diffide formali).
  • Indagini patrimoniali per individuare asset nascosti o intestati a terzi, avvalendosi anche di società specializzate.
  • Azione revocatoria di trasferimenti effettuati negli anni precedenti la procedura esecutiva.
  • Denuncia penale per truffa o dichiarazioni false nelle dichiarazioni patrimoniali (caso dell’assegno scoperto firmato consapevolmente da soggetto incapiente).

Per il debitore in condizioni di sovraindebitamento o nullatenenza stabile, la legge offre procedure di esdebitamento (legge 3/2012 e codice crisi), che prevedono la cancellazione dei debiti irreversibili anche in assenza di patrimonio, purché siano rispettati i parametri di accesso e non si sia agito con dolo, frode o dissipazione volontaria delle proprie risorse patrimoniali.

Pignoramento e comunione dei beni: come funziona, rischi e opportunità di difesa

Quando il patrimonio aggredibile è costituito da beni in comunione legale dei coniugi, la disciplina elaborata dalla Cassazione (sentenza n. 6575/2013 e seguenti) stabilisce una serie di principi:

  1. Il pignoramento ha ad oggetto il bene per l’intero; il coniuge non debitore ha diritto a ricevere metà del valore o ricavato dalla vendita forzata.
  2. È obbligatorio notificare il pignoramento a tutti i contitolari, in modo da garantire tutela e possibilità di opposizione.
  3. Solo in regime di separazione, salvo prove contrarie, i beni intestati al coniuge non obbligato sono al sicuro.
  4. Conti correnti, depositi o mobiliari intestati formalmente a un solo coniuge restano impignorabili, a meno che si provi che derivano da fondi comuni o da trasferimenti sospetti, ipotesi in cui scatta la revocatoria.

Per proteggere realmente il proprio patrimonio è necessario un puntuale tracciamento della provenienza dei fondi e la predisposizione di documentazione approvata che individui la natura dei beni (personali/familiari).

Accortezze, comportamenti a rischio e rimedi legali

Accorgimenti come l’intestazione di beni a familiari o l’adozione sospetta della separazione dei beni, condotti nel periodo anteriore all’esecuzione, non costituiscono una difesa impermeabile: i tribunali possono annullare tali trasferimenti, consentendo al creditore di aggredire comunque il patrimonio. Rimangono valide solamente cessioni anteriori allo stato di insolvenza del debitore e non riconducibili a una volontà elusiva.

Soluzioni alternative per il creditore: accordi, moratorie e strategie per il recupero crediti

Quando il pignoramento al nullatenente non conduce a risultati concreti, il creditore può tentare strade negoziali alternative:

  • Accordo di rientro dilazionato in funzione del miglioramento della situazione finanziaria del debitore;
  • Moratoria o sospensione temporanea del pagamento;
  • Monitoraggio periodico della situazione del debitore tramite indagini patrimoniali.

Spesso le soluzioni extragiudiziali sono preferibili ai lunghi, costosi e spesso infruttuosi procedimenti esecutivi.

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