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Si può pignorare la Naspi? E fino a che limite di reddito? Le regole e le condizioni previste delle normative attuali

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono i casi in cui può scattare il pignoramento della Naspi per la disoccupazione ed entro quali limiti

Il tema del pignoramento delle indennità INPS, e in particolare della NASpI, rappresenta un aspetto di crescente interesse per chi percepisce sostegni al reddito in situazioni di disoccupazione involontaria. 

La NASpI per la disoccupazione spetta a lavoratori subordinati che hanno perso l’occupazione in modo involontario, come nel caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure aziendali, o dimissioni per giusta causa. Tra i requisiti fondamentali per ottenerla ci sono::

  • Maturazione di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro
  • Dimostrazione di almeno 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi prima dello stato di disoccupazione
  • Iscrizione, da parte del lavoratore, presso i centri per l’impiego come disoccupato
Chi beneficia della NASpI acquisisce non solo il diritto a un sostegno economico temporaneo, ma anche tutele specifiche in caso di fermo amministrativo o giudiziario. Se si riceve un atto di pignoramento, le leggi italiane prevedono il rispetto del cosiddetto “minimo vitale”, un importo insoglia non suscettibile di pignoramento, che punta a tutelare le esigenze primarie della persona in assenza di lavoro.

Regole e limiti per il pignoramento della NASpI: dall’accredito al conto corrente

Le regole riguardanti il pignoramento della NASpI riconoscono la natura ibrida dell’indennità, che da un lato rappresenta un sostegno al reddito e dall’altro una somma aggredibile in parte dai creditori:

  • Il prelievo forzoso può avvenire direttamente presso l’INPS, ovvero prima dell’accredito sul conto corrente del beneficiario
  • Nel caso di pignoramento presso terzi (INPS), solo la quota eccedente la soglia stabilita come “minimo vitale” può essere oggetto di esecuzione
  • L’ammontare della quota pignorabile è, di regola, fissato a un quinto (20%) della parte dell’indennità eccedente il suddetto minimo, in presenza di crediti ordinari
  • Per crediti alimentari (ad esempio mantenimento di figli o ex coniuge), il giudice può ammettere quote differenti, valutando caso per caso
Tipologia di pignoramento Limite applicabile
Crediti ordinari Fino a 1/5 dell’eccedenza rispetto al minimo vitale
Crediti alimentari Entità stabilita dal giudice

Il calcolo delle somme pignorabili: minimo vitale, limiti percentuali e casi specifici

Il concetto di minimo vitale indica la soglia al di sotto della quale nessuna trattenuta può essere effettuata sull’indennità, a garanzia della dignità e della sussistenza della persona. Tale limite coincide, secondo la legge vigente, con l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, per cui:
  • Se l’assegno sociale annualmente aggiornato ammonta, per esempio, a 672,10 euro, il minimo vitale sarà di pari importo
  • Solo la parte eccedente questa soglia può essere pignorata, fino al massimo del 20%
Quando le somme della Naspi sono già transitate sul conto corrente, la normativa stabilisce che sia pignorabile solo ciò che eccede il triplo dell’assegno sociale: tutto quanto è al di sotto è intangibile. Dunque:
  • Le somme prelevate direttamente dall’INPS prima dell’accredito rispettano il minimo vitale
  • Le somme già accreditate in conto corrente sono pignorabili solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale
Soglia di riferimento Importo non pignorabile
Prelievo INPS prima dell’accredito Minimo vitale (assegno sociale + 50%)
Dopo accredito in conto corrente Triplo assegno sociale

Pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e più pignoramenti contemporanei

Quando i debiti contratti riguardano tributi fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la normativa prevede limiti progressivi a seconda dell’ammontare dell’importo erogato. Le soglie sono:
  • Un decimo della somma per importi fino a 2.500 euro
  • Un settimo fino a 5.000 euro
  • Un quinto quando la prestazione supera la soglia di 5.000 euro.
Importo NASpI Quota pignorabile
Fino a 2.500 euro 1/10
2.500 - 5.000 euro 1/7
Oltre 5.000 euro 1/5
Quando sullo stesso beneficiario insistono più pignoramenti per motivi diversi, la somma delle trattenute non può superare il 50% dell’importo totale. 

Se ad un soggetto arriva un provvedimento di pignoramento della indennità Naspi, scattano le seguenti condizioni: 

  • Diritto a essere informato tempestivamente circa l’atto di pignoramento e le ragioni per cui viene disposto
  • Possibilità di ricorrere, tramite assistenza legale, per sospendere un pignoramento che violi i limiti stabiliti (quali minimo vitale o massimali percentuali)
  • Facoltà di presentare opposizione, dimostrando la necessità di protezione delle somme indispensabili per il proprio sostentamento e quello della famiglia
  • Supporto da parte di associazioni di categoria e patronati per orientarsi tra normativa e procedure esecutive. 
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