Il tema del pignoramento delle indennità INPS, e in particolare della NASpI, rappresenta un aspetto di crescente interesse per chi percepisce sostegni al reddito in situazioni di disoccupazione involontaria.
La NASpI per la disoccupazione spetta a lavoratori subordinati che hanno perso l’occupazione in modo involontario, come nel caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure aziendali, o dimissioni per giusta causa. Tra i requisiti fondamentali per ottenerla ci sono::
- Maturazione di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro
- Dimostrazione di almeno 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi prima dello stato di disoccupazione
- Iscrizione, da parte del lavoratore, presso i centri per l’impiego come disoccupato
Chi beneficia della
NASpI acquisisce non solo il diritto a un sostegno economico temporaneo, ma anche tutele specifiche in caso di fermo amministrativo o giudiziario. Se si riceve un atto di pignoramento, le leggi italiane prevedono il rispetto del cosiddetto “minimo vitale”, un importo insoglia non suscettibile di pignoramento, che punta a tutelare le esigenze primarie della persona in assenza di lavoro.
Regole e limiti per il pignoramento della NASpI: dall’accredito al conto corrente
Le regole riguardanti il pignoramento della NASpI riconoscono la natura ibrida dell’indennità, che da un lato rappresenta un sostegno al reddito e dall’altro una somma aggredibile in parte dai creditori:
- Il prelievo forzoso può avvenire direttamente presso l’INPS, ovvero prima dell’accredito sul conto corrente del beneficiario
- Nel caso di pignoramento presso terzi (INPS), solo la quota eccedente la soglia stabilita come “minimo vitale” può essere oggetto di esecuzione
- L’ammontare della quota pignorabile è, di regola, fissato a un quinto (20%) della parte dell’indennità eccedente il suddetto minimo, in presenza di crediti ordinari
- Per crediti alimentari (ad esempio mantenimento di figli o ex coniuge), il giudice può ammettere quote differenti, valutando caso per caso
Tipologia di pignoramento |
Limite applicabile |
Crediti ordinari |
Fino a 1/5 dell’eccedenza rispetto al minimo vitale |
Crediti alimentari |
Entità stabilita dal giudice |
Il calcolo delle somme pignorabili: minimo vitale, limiti percentuali e casi specifici
Il concetto di
minimo vitale indica
la soglia al di sotto della quale nessuna trattenuta può essere effettuata sull’indennità, a garanzia della dignità e della sussistenza della persona. Tale limite coincide, secondo la legge vigente, con l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, per cui:
- Se l’assegno sociale annualmente aggiornato ammonta, per esempio, a 672,10 euro, il minimo vitale sarà di pari importo
- Solo la parte eccedente questa soglia può essere pignorata, fino al massimo del 20%
Quando
le somme della Naspi sono già transitate sul conto corrente, la normativa stabilisce che sia pignorabile solo
ciò che eccede il triplo dell’assegno sociale: tutto quanto è al di sotto è intangibile. Dunque:
- Le somme prelevate direttamente dall’INPS prima dell’accredito rispettano il minimo vitale
- Le somme già accreditate in conto corrente sono pignorabili solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale
Soglia di riferimento |
Importo non pignorabile |
Prelievo INPS prima dell’accredito |
Minimo vitale (assegno sociale + 50%) |
Dopo accredito in conto corrente |
Triplo assegno sociale |
Pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e più pignoramenti contemporanei
Quando i debiti contratti riguardano tributi fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la normativa prevede limiti progressivi a seconda dell’ammontare dell’importo erogato. Le soglie sono:
- Un decimo della somma per importi fino a 2.500 euro
- Un settimo fino a 5.000 euro
- Un quinto quando la prestazione supera la soglia di 5.000 euro.
Importo NASpI |
Quota pignorabile |
Fino a 2.500 euro |
1/10 |
2.500 - 5.000 euro |
1/7 |
Oltre 5.000 euro |
1/5 |
Quando sullo stesso beneficiario insistono più pignoramenti per motivi diversi, la somma delle trattenute non può superare il 50% dell’importo totale.
Se ad un soggetto arriva un provvedimento di pignoramento della indennità Naspi, scattano le seguenti condizioni:
- Diritto a essere informato tempestivamente circa l’atto di pignoramento e le ragioni per cui viene disposto
- Possibilità di ricorrere, tramite assistenza legale, per sospendere un pignoramento che violi i limiti stabiliti (quali minimo vitale o massimali percentuali)
- Facoltà di presentare opposizione, dimostrando la necessità di protezione delle somme indispensabili per il proprio sostentamento e quello della famiglia
- Supporto da parte di associazioni di categoria e patronati per orientarsi tra normativa e procedure esecutive.
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