Ricevere due multe nello stesso giorno per la medesima infrazione rappresenta una situazione di particolare interesse tra gli automobilisti, poiché solleva dubbi circa le conseguenze giuridiche e materiali. In Italia, la disciplina relativa a tali eventi è regolata dal Codice della strada e dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e arricchita dall’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
La questione centrale riguarda la possibilità che un soggetto possa essere tenuto a pagare più volte per la stessa violazione commessa nella stessa giornata. Il principio base è quello del cumulo giuridico, sancito dall’articolo 198 del Codice della strada e dall’articolo 8 della legge n. 689/1981, secondo cui, salvo diversa previsione normativa, chi con un’unica azione o omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa norma soggiace soltanto alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. In altre parole, in caso di infrazioni “unitarie”, il trasgressore non dovrà pagare tutte le sanzioni individualmente ma soltanto quella più severa, maggiorata nei limiti di legge.
Tuttavia, questa regola trova importanti eccezioni. Quando invece le condotte sono distinte o avvenute in luoghi differenti – come accade per ingressi ripetuti in zona a traffico limitato (ZTL) o per successive rilevazioni di eccesso di velocità su tratti separati – si applica il più oneroso cumulo materiale. Questo comporta che ogni violazione implica una multa distinta, e l’automobilista dovrà corrispondere l’importo di ciascuna. Un esempio tipico si verifica attraversando più volte i varchi di una ZTL, anche a distanza di pochi minuti: ogni accesso non autorizzato costituisce un illecito autonomo.
La Corte di Cassazione, con varie pronunce, ha stabilito che, se le violazioni derivano da una condotta unitaria avvenuta in un arco temporale molto breve, è possibile riconoscere l’applicazione del cumulo giuridico, ma spetta al trasgressore dimostrare la natura unitaria della condotta durante un eventuale ricorso.
Il corpo normativo applicabile in materia di sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentato dalla legge n. 689/1981 e dal Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). In base a queste leggi, nessun cittadino può essere assoggettato a una sanzione amministrativa se non in virtù di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto (principio di legalità) e ciascuno risponde delle proprie azioni in modo personale e cosciente (art. 3 legge 689/1981).
Per quanto concerne la reiterazione dei comportamenti vietati, il Codice della strada – oltre all’articolo 198 – disciplina anche i casi di reiterazione delle violazioni (art. 8-bis legge n. 689) e le condizioni in cui si applica la “continuità” del reato. Le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi e possono prevedere accessori come la decurtazione di punti dalla patente o la sospensione del titolo di guida nei casi più gravi.
La violazione del divieto di sosta, disciplinata dall’articolo 158 del Codice della strada, prevede che qualora la sosta vietata si protragga per più giorni, l’automobilista possa ricevere una multa per ogni giorno di irregolarità. Tuttavia, se due multe per divieto di sosta sono elevate nello stesso luogo e nella stessa giornata, è possibile contestare il secondo verbale se risulta che la condotta sia una “prosecuzione” della medesima infrazione.
Nei casi di eccesso di velocità, laddove le infrazioni avvengano a breve distanza temporale e spaziale (ad esempio due autovelox posti a pochi metri), può essere applicato il cumulo giuridico: il conducente può pagare una sola multa, quella più grave, aumentata nel limite massimo previsto. Diversamente, in periodi differenti o su tratti distinti, si pagano tutte le sanzioni emesse.
Particolarmente insidiose sono le multe per accesso irregolare in ZTL: ogni ingresso viene trattato come infrazione autonoma (cumulo materiale), quindi l’automobilista dovrà saldare ogni sanzione. Tuttavia, la giurisprudenza ammette che, quando le violazioni avvengono nell’ambito del medesimo percorso e in tempi ravvicinati, è possibile ricorrere per il riconoscimento di una sola sanzione se la buona fede e la mancata conoscenza del divieto possono essere sostenute.
Un aggiornamento importante riguarda l’articolo 198-bis del Codice della Strada, che introduce la possibilità di considerare come un unico illecito le violazioni ripetitive relative ai requisiti tecnici e amministrativi (es. mancata revisione, assicurazione) anche se accertate in diversi momenti. Se la prima notifica, in assenza di contestazione immediata, assorbe tutte le violazioni avvenute nei 90 giorni precedenti e non ancora notificate, la sanzione sarà pari al triplo del minimo edittale, se più vantaggioso per il trasgressore. Questo meccanismo, però, non si applica a condotte diverse (esclusi accessi ZTL, guida pericolosa, semaforo rosso).
La responsabilità di attivarsi per ottenere l’applicazione del cumulo giuridico spetta all’automobilista multato: occorre presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, entro i termini di legge. È fondamentale allegare ogni documento che possa provare che le violazioni siano conseguenza di una condotta unitaria e avvenute in un ristretto arco temporale. In caso di rigetto, si dovranno comunque pagare tutte le multe. Frequentemente la corretta omologazione degli strumenti di rilevamento (come gli autovelox) e la segnaletica sono oggetto di contenzioso; la mancanza di conformità può portare all’annullamento del verbale.
Prendiamo il caso di un conducente che, in pochi minuti, viene immortalato da tre autovelox disposti a distanza ravvicinata sullo stesso tratto. Se il trasgressore riesce a dimostrare che l’infrazione è stata commessa durante un’unica azione e in intervallo limitato, la sanzione dovuta sarà quella relativa all’infrazione più grave, aumentata fino al triplo, e non la somma delle tre sanzioni. Se invece passa davanti a dispositivi in città diverse o intervallate da soste, dovrà pagare tutte le multe separatamente.
Le sanzioni amministrative prevedono procedure puntuali: dopo l’accertamento, la violazione deve essere contestata sul posto o notificata entro 90 giorni; è previsto il pagamento ridotto entro 60 giorni. Se non si paga né si presenta opposizione (ricorso), la sanzione è iscritta a ruolo e riscossa come un credito esattoriale.
Nei casi di solidarietà, il proprietario del veicolo può essere chiamato a rispondere del pagamento della multa insieme all’autore dell’infrazione, salvo che dimostri di non aver potuto evitare l’utilizzo illecito del bene. La sanzione, tuttavia, non si trasmette agli eredi.
Infrazione | Importo standard (€) |
Divieto di sosta | 41 |
Mancata revisione | 169 |
Uso del cellulare alla guida | 161 |
Guida senza lenti obbligatorie | 81 |
Guida senza patente | 5.000 + 389 al proprietario |
Guida pericolosa | 5.000 + arresto |
Eccesso di velocità (0–40 km/h) | 169 |
Eccesso di velocità (40–60 km/h) | 532 + sospensione patente |
Eccesso di velocità (>60 km/h) | 829 + sospensione patente |