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Guida al lavoro sportivo aggiornata dopo il Decreto Sport e riforma

Dalle modifiche per i contratti sportivi, ai nuovi regimi Iva e fiscali, ai rimborsi spesa 2025 e non solo: come cambia il lavoro sportivo dopo la riforma 2025 per atleti, dipendenti aziende o cooperative del settore, volontari e collaboratori

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Guida al lavoro sportivo aggiornata dopo

La recente riforma del lavoro sportivo rappresenta una risposta alle concrete esigenze di ammodernamento delle normative che disciplinano le attività professionali e dilettantistiche in ambito sportivo. 

Un punto centrale dell’intervento normativo consiste nell’aggiornamento della definizione di lavoratore sportivo e nella revisione dei criteri per la gestione dei rapporti di lavoro, assicurando condizioni più eque sia per chi opera come professionista sia per chi svolge mansioni in associazioni e società sportive dilettantistiche. Andreamo a vedere nello specifico, come sono cambiate le regole per le tante figure he gravitano intorno al mondo dello sport come gli atleti, ma anche i collaboratori, volontari o lavoratori e dipendenti assunti con diversi contratti da realtà aziendali e coooperative differenti

Le novità introdotte dal Decreto Sport 2025: principi e misure chiave

Il Decreto Sport 2025 segna un momento importante nell’evoluzione della disciplina lavorativa nel settore sportivo italiano, apportando una serie di novità normative di impatto sostanziale sui rapporti tra operatori, società, enti e istituzioni.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo emerge la ridefinizione del lavoro sportivo, che supera la storica distinzione tra professionisti e dilettanti, concentrandosi invece sulla natura dell’attività svolta e sulle modalità contrattuali, riducendo zone grigie e fornendo garanzie uniformi a tutti i soggetti coinvolti.

Un altro fondamentale punto del provvedimento riguarda l’estensione delle tipologie di figure riconosciute come lavoratori sportivi: si amplia, infatti, la platea degli interessati e vi rientrano ora anche tesserati non atleti, tecnici, direttori sportivi, preparatori, giudici di gara ed altri soggetti individuati dai regolamenti tecnici delle diverse discipline. In questo modo si tutela maggiormente chi opera, retribuito, all’interno dell’organizzazione sportiva.

Cambia anche la durata massima dei contratti a tempo determinato in ambito subordinato, che viene estesa da cinque a otto anni, per incentivare la stabilità e la programmazione a lungo termine, soprattutto per le società che pianificano investimenti più impegnativi su atleti e lavoratori qualificati.

E' stata anche definita una semplificazione amministrativa, con l'introduzione di modelli standard per i contratti, obblighi digitali per la gestione dei rapporti e comunicazioni rapide tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Sono previsti anche nuovi strumenti per la sicurezza e la tutela dei minori con l’obbligo di adozione dei Modelli Organizzativi e di un Responsabile Safeguarding.

A livello fiscale e previdenziale, il Decreto innova il sistema dei compensi e delle agevolazioni, prevede riduzioni contributive fino al 2027 per i collaboratori sportivi, rende obbligatoria la certificazione elettronica e disciplina l’obbligo di apertura della partita IVA per ASD e SSD. Sul fronte della legalità, introduce un sistema di contrasto rafforzato contro il match fixing e una commissione indipendente di controllo economico-finanziario, ridefinendo l’integrità del movimento sportivo secondo i più moderni standard europei.

Nuove figure professionali e ridefinizione del lavoratore sportivo

L’ampliamento del concetto di lavoratore sportivo è una delle principali modifiche della recente normativa. La categoria si amplia ora a comprendere, oltre gli atleti: allenatori, istruttori, preparatori atletici, arbitri, direttori tecnici, ma anche tutti gli altri tesserati che svolgono mansioni retribuite, funzionali e indispensabili alla realizzazione delle attività sportive, secondo quanto previsto dai regolamenti federali. 

Le principali figurre sono:

  • Direttore sportivo: figura manageriale con responsabilità sulla gestione organizzativa e amministrativa delle società, compresa la supervisione dei rapporti tra società, staff tecnico, atleti e federazioni.
  • Collaboratore amministrativo-gestionale: soggetto che svolge mansioni di supporto amministrativo e gestionale nell’ambito dell’associazione o società sportiva, con inquadramento specifico e criteri di contribuzione agevolata.
  • Personale qualificato per la sicurezza: responsabili della sicurezza, addetti alla prevenzione e tutela dei partecipanti durante eventi e allenamenti.

Oltre alle figure direttamente impegnate in campo, sono previsti ruoli intermedi di coordinamento (come i direttori di gara in varie discipline) e di supporto alle attività logistiche e tecniche.

Gli incarichi, se svolti a titolo non volontario e contro un corrispettivo, devono essere riconosciuti nell’ambito della disciplina del lavoro sportivo, con estensione delle tutele previdenziali e assicurative stabilite per legge.

Una novità da sottolineare è la possibilità di inquadramento tramite contratti di apprendistato anche per ragazzi dai 15 anni, puntando sulla formazione tecnica e gestionale delle nuove generazioni e incentivando percorsi di crescita professionale strutturati.

Le tipologie contrattuali e durata massima dei rapporti sportivi

La nuova riforma dello sport 2025 ha ridefinito le norme contrattuali da applicare al mondo sportivo, stabilendo nuove regole sia per la subordinazione sia per l’autonomia.

Nell’area del professionismo, il rapporto tra atleta e società si configura ordinariamente come lavoro subordinato, rientrando nei parametri delle norme speciali di settore.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo si caratterizza per alcune deroghe alla disciplina generale, tra cui la possibilità di apporre un termine finale più ampio rispetto ai settori tradizionali.

  • Lavoro subordinato: il contratto, redatto in forma scritta, prevede una durata massima che con l’ultima riforma arriva a otto anni per i rapporti a tempo determinato, superando il precedente limite quinquennale. Sono consentite successioni tra contratti e la cessione a nuovo datore previo consenso del lavoratore, secondo modalità federali. L’esclusione di limiti tipici del lavoro ordinario (ad es. in tema di mansioni, controllo a distanza e licenziamenti collettivi) risponde alla peculiarità dell’attività sportiva.
  • Lavoro autonomo: questa tipologia si afferma, soprattutto nell’area dilettantistica, tramite collaborazioni coordinate e continuative che presentano carattere personale e di durata limitata nel tempo. In presenza di prestazioni sotto le 18-24 ore settimanali e senza eterorganizzazione prevalente, permane la presunzione di autonomia. I rapporti autonomi possono essere stipulati anche per attività occasionale di carattere tecnico e organizzativo.
  • Contratto di apprendistato: strumento che valorizza la componente formativa e agevola l’ingresso dei giovani lavoratori (dai 15 ai 23 anni) nel settore, sia in ambito professionistico che dilettantistico. La disciplina si discosta dal modello ordinario, prevedendo la risoluzione automatica a termine del periodo.
  • Rapporto occasionale: utilizzabile per eventi specifici e attività di breve durata; prevede semplificazioni amministrative ma deve rispettare i limiti imposti dalle normative su durata e compensi.

Tutti i contratti devono essere depositati presso le federazioni o registrati per via telematica tramite il registro nazionale delle attività sportive. Tabella riassuntiva delle durate massime e tipologie di inquadramento:

Tipologia contrattuale Durata massima
Subordinato a tempo determinato 8 anni
Apprendistato In base all'età e al percorso
Collaborazione co.co.co. Variabile, comunque entro limiti settimanali
Occasionale Breve termine stabilito dalla legge

Regime fiscale e contributivo: compensi, rimborsi e riduzione dell’imponibile INPS

Cambiano anche le regole fiscali e contributive per chi svolge attività retribuite in ambito sportivo.

Per quanto riguarda i compensi, nell’area dilettantistica è stabilito che gli importi percepiti fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Sulle somme eccedenti tale soglia vengono invece applicate le ordinarie regole di tassazione.

Previste le seguenti ulteriori modifiche:

  • Contributi previdenziali collaboratori co.co.co.: l’obbligo scatta oltre la soglia di 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, sia l’imponibile contributivo sia la base pensionabile vengono ridotti del 50%, rendendo meno gravoso il costo del lavoro. Questa riduzione si applica esclusivamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dilettantistico.
  • Aliquote previdenziali: per i collaboratori co.co.co. aliquota INPS pari al 25%, cui aggiungere contribuzioni assistenziali a carico di entrambe le parti. Per i lavoratori autonomi, l’aliquota è analoga, con possibilità di rivalsa al 4%. Se il soggetto è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, si applica un’aliquota ridotta al 24%.
  • Lavoratori subordinati: i soggetti sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi presso INPS, con aliquota contributiva complessiva al 33%, ripartita tra datore di lavoro e lavoratore stesso.
  • Rimborsi spesa: nei rapporti di lavoro, i rimborsi spesa documentati non concorrono a formare reddito. Si introduce un tetto massimo ai rimborsi forfettari, ora fissato in 400 euro mensili, per i volontari sportivi.

La disciplina fiscale dei premi sportivi risulta distinta da quella dei compensi. I premi, di norma saltuari e collegati a specifiche prestazioni o risultati, mantengono un trattamento agevolato, ma vanno monitorati al fine del rispetto delle soglie fiscali aggregate, sommandosi ai compensi percepiti.

Infine, sulle associazioni e società sportive dilettantistiche permane l’esclusione dall'IRAP per i compensi riconosciuti ai collaboratori co.co.co. fino a 85.000 euro annui.

Riforma IVA, partita IVA obbligatoria e adempimenti amministrativi per ASD e SSD

Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD), con l’obbligatorietà di apertura della partita IVA, dal 2025, la fatturazione è regolata dal principio di esenzione IVA, in sostituzione della precedente esclusione dal campo di applicazione.

Fino alla fine del 2025 continuerà a valere il regime di non imponibilità per le prestazioni rese ai soci e ai tesserati e, a partire dal 2026, l’esenzione sarà necessariamente applicata a tutte le attività con rilascio di fattura elettronica.

Gli adempimenti fiscali e amministrativi previsti riguardano:

  • Certificazione dei corrispettivi tramite registratore di cassa telematico e comunicazioni quotidiane all’Amministrazione finanziaria.
  • Emissione obbligatoria di fattura elettronica in caso di attività commerciale.
  • Gestione digitale di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi collegati alle prestazioni di lavoro sportivo.

Registro delle attività sportive dilettantistiche: modifiche, obblighi e digitalizzazione

Le recenti modifiche al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche hanno introdotto nuovi criteri di accesso e obblighi di aggiornamento che coinvolgono tutte le tipologie di enti, comprese le cooperative e soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La digitalizzazione degli adempimenti amministrativi rappresenta il nucleo centrale delle novità: ogni variazione inerente allo statuto, all’organo direttivo o alla sede legale deve essere comunicata tempestivamente attraverso la piattaforma dedicata, garantendo trasparenza e tracciabilità dei dati.

Le procedure telematiche sostituiscono molti adempimenti tradizionali, come la comunicazione al centro per l’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, che viene integrato in una sezione del Registro stesso. Ciò semplifica gli obblighi gestionali per ASD e SSD, rendendo più efficiente l’interazione con le istituzioni di controllo.

Volontariato sportivo: disciplina dei rimborsi spesa e novità dal 2025

Dal 2025 la disciplina applicabile al volontariato sportivo è cambiata e la modifica principale riguarda i rimborsi spesa. Il divieto di corresponsione di retribuzioni dirette ai volontari viene ribadito, ma viene aumentato a 400 euro mensili il limite massimo per i rimborsi forfettari, che non concorrono al reddito e sono riconosciuti per spese di trasporto, vitto, alloggio e altre esigenze documentate.

Le novità approvate prevedono:

  • I rimborsi forfettari, cumulabili con prestazioni volontarie presso più enti, vanno monitorati in relazione ai limiti annui di 5.000 euro per contributi e 15.000 euro per la verifica di soglie fiscali aggregate.
  • La nuova disciplina obbliga le associazioni e società a registrare sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche i nominativi e l’importo dei rimborsi entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
  • La registrazione telematica costituisce condizione essenziale per il riconoscimento della non imponibilità dei rimborsi e rafforza i controlli contro il rischio di abuso delle prestazioni volontarie.
  • Per i volontari, inoltre, viene prevista la possibilità di cumulare i rimborsi con altre forme di sostegno (es. indennità di disoccupazione), senza che questi incidano sul trattamento fiscale fino ai limiti fissati.
  • Confermata  la regola del silenzio-assenso per i dipendenti pubblici che svolgono attività di volontariato sportivo fino a 5.000 euro annui, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza

Tutele assicurative e previdenziali: INAIL, malattia, maternità e disoccupazione

Per quanto riguarda le tutele e la protezione sociale, i lavoratori sportivi possono accedere ad un sistema articolato di tutele assicurative e previdenziali disegnato sulle specificità del settore, a partire dall'obbligo di iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi presso l’INPS. Per le figure assunte con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'iscrizione avviene invece alla Gestione Separata.

Le altre misure interessano:

  • Assicurazione infortuni INAIL: l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si estende a tutti i lavoratori sportivi, indipendentemente dalla forma contrattuale;
  • Tutela della maternità e della malattia: le coperture si estendono alle atlete (anche a livello dilettantistico), permettendo la sospensione del rapporto per gravidanza, con accesso a congedi retribuiti ai sensi della normativa vigente. La stessa estensione riguarda la malattia, garantendo la possibilità di sospendere l’attività senza estinzione del contratto, entro i limiti temporali previsti;
  • Tutela contro la disoccupazione involontaria: il sistema consente di accedere a prestazioni come la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) per i subordinati e