Sono diversi bonus e aiuti quest’anno 2024 disponibili per titolari di Partita Iva e aziende, come Iscro nuova Cassa Integrazione, aiuti in caso di malattia, bonus per l'innovazione tecnologica-digitale 2024, bonus Bancomat 2024, bonus Energia sostenibile 2024 e bonus per acquisto di beni strumentali.
Quali sono i bonus e gli aiuti disponibili nel 2024 per chi ha una Partita iva in regime forfettario? Generalmente misure di aiuto e bonus sono disponibili per i lavoratori dipendenti ma sono anche diverse le agevolazioni ormai disponibili per chi ha una Partita Iva forfettaria.
Tra gli aiuti 2024 previsti per chi ha la Partita Iva c’è la Iscro, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
Si tratta di una sorta di cassa integrazione per i professionisti e i lavoratori autonomi che hanno la partita Iva forfettaria, sono iscritti alla Gestione separata dell'Inps e che dimostrano di essere in difficoltà economica.
Non è, dunque, una misura valida per tutti coloro che hanno la partita Iva con regime forfettario, ma solo per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps.
Per usufruire della Iscro si devono soddisfare specifici requisiti che sono:
La Cassa Integrazione per Partite Iva prevede un assegno mensile di importo compreso tra 250 e 800 euro mensili nel 2024 e ha una durata di sei mesi.
Chi è titolare di Partita Iva in regime forfettario può usufruire dell’indennità di malattia ma solo se iscritto alla Gestione Separata dell’Inps.
Nulla in tal senso è previsto per i titolari di Patita Iva iscritti alle Casse private previdenziali professionali.
L'Inps garantisce ai professionisti con Partita Iva forfettaria il diritto all’indennità di malattia se:
Precisiamo che si considera un mese di contributi accreditat, se il titolare di Partita Iva ha versato almeno 400,06 euro, in quanto l’aliquota 2024 è pari al 26,07%
L’indennità di malattia Inps riconosciuta ai liberi professionisti risulta dei seguenti importi:
L’indennità di malattia dell’Inps ai titolari di Partita Iva forfettaria spetta, nell’anno, per massimo 1/6 delle giornate lavorate o retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia e, in ogni caso per un minimo di 20 giorni e massimo 61 giorni.
L’indennità di malattia non viene riconosciuta per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni.