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I casi in cui si puņ mettere una rastrelliera per le biciclette in condominio senza autorizzazione assemblea

Quando č possibile installare una rastrelliera per le bici in condominio senza alcuna autorizzazione: cosa prevedono la normativa in vigore e i regolamenti condominiali

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
I casi in cui si puņ mettere una rastrel

L’installazione delle rastrelliere per biciclette negli edifici condominiali rappresenta una questione di grande interesse che coinvolge aspetti giuridici, regolamentari e pratici, influenzati sia dalle normative vigenti che dalle esigenze di sicurezza e decoro degli spazi comuni. 

Le norme che disciplinano l’installazione delle rastrelliere per biciclette in ambito condominiale si fondano principalmente sul Codice Civile e sui regolamenti interni stessi del condominio.

Il Codice Civile individua le parti comuni dell’edificio (cortile, androne, scale, giardino) destinate all’uso collettivo e stabilisce che ciascun condomino ha diritto a servirsi delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non limiti il pari uso da parte degli altri residenti.

Il regolamento condominiale può imporre limiti più restrittivi rispetto alla legge, anche vietando l’installazione di oggetti o strutture (incluso il deposito di biciclette) nelle aree comuni e può distingue tra piccole modifiche, come una rastrelliera di modeste dimensioni, e vere e proprie innovazioni.

Quando è possibile installare una rastrelliera senza autorizzazione assembleare

In assenza di un divieto espresso nel regolamento condominiale, la normativa permette l’installazione di una rastrelliera per biciclette senza la preventiva delibera assembleare.

Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, infatti, ogni condomino può godere pienamente delle parti comuni, purché non si pregiudichino né la destinazione né il diritto degli altri condomini di farne uguale uso e inoltre:

  • L’intervento deve essere non invasivo, ossia le dimensioni e l’impatto della rastrelliera devono risultare contenuti e tali da non determinare un’alterazione significativa dello spazio condiviso.
  • Non sono richiesti permessi assembleari per installazioni di modesta entità poste in angoli, cortili o locali idonei, a condizione che non venga modificata la funzione primaria dello spazio.
  • La Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del condomino si estende anche a piccole modifiche come installazioni temporanee o removibili, soprattutto se funzionali a una migliore fruizione delle aree comuni.

Esempi tipici includono il posizionamento di una piccola rastrelliera metallica, facilmente rimovibile, in una porzione marginale del cortile o del giardino condominiale. 

I limiti all’uso delle parti comuni: sicurezza, decoro e pari uso

L’installazione di rastrelliere senza l’assenso assembleare può avvenire solo nel rispetto di precisi limiti:

  • Destinazione d’uso: lo spazio scelto deve mantenere la funzione assegnata dallo statuto condominiale o dall’uso consolidato. Ad esempio, non si può occupare una via di fuga, una rampa di accesso per persone disabili, un’area destinata a manovra di veicoli.
  • Sicurezza: la presenza della rastrelliera non deve ostacolare il transito, il libero accesso e la sicurezza antincendio. L’occupazione stabile anche di una piccola parte di scale o pianerottoli è spesso vietata, poiché potrebbe costituire un rischio in caso di evacuazione.
  • Decoro architettonico: materiali, colori e posizione della struttura non devono alterare negativamente l’estetica dell’edificio. Oggetti voluminosi o appariscenti, in particolare sulle facciate principali o in zone di rappresentanza, possono dar luogo a contestazioni.
  • Pari uso: ogni condomino deve poter continuare a utilizzare lo spazio in modo equivalente; l’installazione non può avvantaggiare uno solo a scapito degli altri.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la violazione anche di uno solo di questi limiti giustifica il divieto o la rimozione dell’opera.

Il regolamento di condominio può, inoltre, dettagliare ulteriormente le misure a tutela della sicurezza e del decoro, rendendo applicabili sanzioni per comportamenti non conformi.

Limite Descrizione
Sicurezza Non creare ostacoli o pericoli per il transito e l’evacuazione.
Decoro Materiali e colori in armonia con l’edificio.
Pari uso Nessuno viene escluso dall’uso della parte comune.

Quando è necessario il permesso dell’assemblea: divieti e innovazioni

Alcune situazioni richiedono l’approvazione dell’assemblea condominiale con specifiche maggioranze. In particolare:

  • Divieto regolamentare: se il regolamento condominiale, in particolare se contrattuale (approvato all’unanimità), prevede un divieto espresso all’installazione di rastrelliere per le bici o al deposito di oggetti nei cortili, lungo le scale o negli androni, occorre una delibera di modifica per procedere. Il divieto è vincolante finché non viene espressamente annullato.
  • Innovazione ex art. 1120 c.c.: la trasformazione permanente di una parte comune, come la realizzazione di un parcheggio bici stabile che ne modifica la destinazione d’uso (ad esempio, convertirne una porzione rilevante del cortile), configura un’innovazione. In questi casi, l’assemblea deve votare con la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi dei millesimi.
  • Impatto rilevante: strutture fisse, voluminose, chiuse o difficilmente rimovibili eccedono il semplice uso e richiedono il via libera formale dei condomini.

È bene distinguere la “modifica” semplice (installazione temporanea, facilmente rimovibile) dall’innovazione: solo quest’ultima necessita di approvazione assembleare a termini di legge.

Le sentenze della Cassazione spiegano che la realizzazione di un box fisso, o di più rastrelliere che occupano stabilmente spazi nel cortile comune, può trasformarsi in innovazione e richiedere quindi il rispetto di queste regole procedurali e di maggioranza.

Soluzioni alternative per il parcheggio delle biciclette in condominio

Non sempre la collocazione di una rastrelliera rappresenta la soluzione più praticabile o accettata dai condomini. In molti contesti, infatti, esistono opzioni differenti che consentono di mantenere ordine, sicurezza e decoro. Tra queste:

  • Locali comuni adibiti a deposito biciclette: alcuni stabili dispongono di aree dedicate nel seminterrato o nei sottoscala, destinate appositamente al ricovero temporaneo dei mezzi a due ruote. L’utilizzo di questi spazi spesso è regolamentato da norme interne che ne disciplinano l’accessibilità e la gestione.
  • Deposito in box, cantine o garage privati: soluzione ideale per chi dispone di un vano esclusivo, evitando ‘sovraffollamenti’ negli spazi condivisi e riducendo possibili conflitti.
  • Parcheggio all’interno dell’appartamento: alcuni condomini scelgono di tenere la bicicletta direttamente nella propria abitazione, anche attraverso l’utilizzo di ganci e supporti da muro, nel rispetto delle norme di sicurezza e senza causare danni alle strutture comuni durante il passaggio.

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