Nel contesto delle moderne strategie di gestione del personale, il lavoro in somministrazione rappresenta una soluzione che concilia esigenze di flessibilità delle imprese con importanti tutele per i lavoratori. Al centro di questa dinamica si trova lo staff leasing.
Con questa dicitura si identifica la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, una forma di impiego introdotta nel sistema italiano, che coinvolge tre soggetti, l'agenzia per il lavoro (APL), l’azienda utilizzatrice e il lavoratore.
Lo staff leasing si contraddistingue per la stipula di due distinti contratti:
Durante i periodi in cui il dipendente non è assegnato ad un lavoro, resta a disposizione dell’APL e beneficia di specifiche tutele economiche e previdenziali, secondo quanto stabilito dal relativo Ccnl.
Il quadro normativo stabilisce limiti precisi alle aziende per questa prassi: la quota massima dei lavoratori in staff leasing non può, infatti, superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
La normativa disciplina anche le ipotesi in cui è vietata la somministrazione (quali sostituzione di scioperanti, aziende con cassa integrazione o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti).
Questa forma di organizzazione lavorativa nasce dall’interazione di:
Il rapporto decorre dalla firma di due distinti atti scritti:
Il lavoratore può dunque alternare periodi di "missione" presso aziende diverse a fasi di disponibilità tra un incarico e l’altro.
In ogni caso, vige il principio della parità di trattamento economico e normativo con i colleghi assunti direttamente dalle imprese utilizzatrici per mansioni equivalenti. I contratti possono essere a termine, prorogabili fino a sei volte, o privi di scadenza predefinita.
Un importante elemento dello staff leasing è rappresentato dall’indennità di disponibilità. Nei periodi tra una missione e l’altra, il lavoratore mantiene lo status di dipendente dell’APL ma non riceve una vera retribuzione ordinaria bensì una somma forfettaria, definita proprio come indennità di disponibilità.
È importante notare che, secondo le norme nazionali ed europee, viene assicurata parità di trattamento e tutela sociale anche nei confronti dei lavoratori in staff leasing: l’indennità di disponibilità copre le fasi di inattività evitando periodi scoperti da reddito.
La retribuzione nel lavoro in staff leasing si distingue tra:
La determinazione dell’importo avviene secondo i criteri stabiliti nel Ccnl:
Voce | Importo (indicativo) |
Indennità di disponibilità | 800 € lorde/mese |
Precisiamo che nei periodi di missione il lavoratore maturerà i ratei di tredicesima e di ulteriori mensilità, così come previsto per tutti i lavoratori subordinati.
Secondo le norme in vigore, i lavoratori in somministrazione a tempo determinato possono essere impiegati presso lo stesso utilizzatore per un massimo di 24 mesi, anche con più proroghe.
La normativa impone all’azienda un contingentamento numerico: massimo il 20% della forza lavoro a tempo indeterminato può essere composto da lavoratori in staff leasing. Tuttavia, in alcune categorie o casi particolari (lavoratori svantaggiati), i contratti collettivi possono prevedere deroghe o percentuali differenti.