Quali sono le condizioni per la compatibilità di lavoro in somministrazione e prestazione occasionale e quali sono i limiti da rispettare
Il lavoro in somministrazione e la prestazione occasionale sono due tipologie di svolgimento del lavoro che non sono regolate da un contratto subordinato. Sono impieghi ‘temporanei’ in entrambe i casi, disciplinati da regole e norme specifiche.
La prestazione occasionale indica un’attività autonoma e non professionale, che non è soggetta a un orario definito e non ha un rapporto di lavoro dipendente con il committente e a cui si ricorre per svolgere incarichi brevi e saltuari, come una consulenza, un piccolo lavoro manuale, ecc.
Il lavoro in somministrazione è, invece, regolato da un contratto che coinvolge tre soggetti, l’agenzia appaltatrice, l’azienda utilizzatrice e il dipendente e in questo caso è l’agenzia che decide le mansioni che il lavoratore deve svolgere presso l’azienda di assunzione.
Precisiamo che, se il guadagno di una prestazione occasionale può variare molto a seconda del servizio prestato, il lavoratore assunto con contratto di somministrazione ha diritto a percepire lo stesso stipendio mensile di chi è assunto come dipendente dell’azienda utilizzatrice e ricopre il suo ruolo ed è inquadrato nel suo stesso Livello professionale.
Si tratta di due attività compatibili e cumulabili ma, secondo la legge, solo a determinate condizioni e rispettando specifici requisiti relativi soprattutto a:
orari di lavoro;
obblighi contrattuali;
conflitti di interesse.
L’unico caso in cui lavoro in somministrazione e prestazione occasionale non sono compatibili è quello in cui l’incompatibilità rientra in clausole di esclusiva nel contratto che vietano lo svolgimento di altre attività lavorative.
È possibile svolgere prestazioni occasionali anche quando si ha già un contratto di somministrazione solo a condizione che l’attività occasionale non interferisca con gli obblighi derivanti dal contratto principale.
Ciò significa che l’attività autonoma deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro già stabilito con l’agenzia di somministrazione e non deve mai influenzare l’impegno e la qualità delle prestazioni offerte.
Non devono, inoltre, esserci cause di conflitto di interessi con l’azienda utilizzatrice, per esempio, se la prestazione occasionale non deve essere effettuata per un concorrente.
Un altro importante limite da rispettare è quello reddituale dei 5.000 euro lordi annui. Entro tale limite non è previsto il versamento dei contributi previdenziale e non è richiesta l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps.
Precisiamo che il limite di reddito vale solo per i compensi derivanti dalla prestazione occasionale e non dal cumulo del reddito tra tale prestazione e il lavoro in somministrazione.
Se il lavoratore supera i 5.000 euro complessivi percepiti da prestazioni occasionali durante l’anno solare, anche per pochi euro, deve informarne tempestivamente il committente, deve iscriversi alla Gestione Separata Inps e pagare i contributi solo sulla parte eccedente i 5mila euro.
Il contributo si divide tra committente (2/3) e prestatore (1/3) e la quota a carico del lavoratore viene trattenuta dal compenso netto.
Inoltre, quando un lavoratore che ha già un contratto in somministrazione avvia una prestazione occasionale deve essere inviata la comunicazione preventiva all'Inps da parte del committente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del prestatore, la sede e la data della prestazione, il compenso pattuito e una breve descrizione dell’attività svolta.
In caso di mancato invio della comunicazione, si rischia una sanzione amministrativa fino a 2.500 euro.