Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Si può dare ad altri l'uso della casa affittata per le vacanze sia per un breve periodo che per 6-12 mesi?

Le regole e la procedura per dare ad altri l'uso di una casa affittata per le vacanze e per brevi periodi fino a 6-12 mesi e i tipo di contratto che si possono stipulare

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Si può dare ad altri l'uso della casa af

La gestione di immobili ad uso vacanze in Italia è regolamentata da un quadro normativo complesso che coinvolge aspetti giuridici, amministrativi e fiscali. Affidare a terzi la propria casa presa in locazione per scopi turistici, sia per periodi brevi che più lunghi, implica una serie di valutazioni e adempimenti che riguardano proprietari, inquilini e chi usufruisce dell’immobile.

Cessione dell’immobile locato per vacanze: limiti e condizioni

L’uso di una casa affittata per vacanza da parte di soggetti diversi dall’inquilino principale è regolato da norme specifiche che mirano a proteggere gli interessi sia del locatore che del conduttore. Innanzitutto, la possibilità di dare la casa in uso ad altri dipende in modo determinante dalla volontà e dalle clausole contrattuali iniziali. 

Secondo la normativa vigente, la sublocazione totale di un immobile da parte dell’inquilino necessita dell’esplicito consenso scritto del proprietario, mentre la sublocazione parziale può essere ammessa salvo divieto nel contratto, previa comunicazione al locatore. In assenza di disposizioni, si presume la facoltà di subaffitto parziale. 


Il divieto di cessione o sublocazione solitamente inserito nei contratti comporta gravi conseguenze in caso di violazione, incluso il rischio di risoluzione e sfratto.

Inoltre, diverse Regioni (come la Lombardia, o il Piemonte) hanno introdotto proprie regole sulla durata delle locazioni turistiche e relative comunicazioni obbligatorie, imponendo limiti ancora più stringenti. Fondamentale è inoltre il rispetto del regolamento condominiale e delle norme di decoro urbano nei casi di affitti vacanza, per evitare contenziosi con altri residenti. 

Tipologie di contratto per l’uso della casa da parte di terzi: subaffitto, comodato e ospitalità gratuita

Una casa affittata può, dunque, essere data da un inquilino ad altri per le vacanze sia per un breve periodo che per 6-12 mesi e in diverse modalità, che sono:

  • Subaffitto: consiste nella concessione a terzi del godimento dell’immobile, totale o parziale, dietro corrispettivo. Per il subaffitto totale è sempre necessario il consenso del proprietario, mentre per quello parziale basta la comunicazione (salvo divieti espressi nel contratto). Il subaffitto genera diritti e doveri fra inquilino e subconduttore e va regolato tramite contratto scritto.
  • Affitto breve (o turistico): limitato a periodi inferiori a 30 giorni e vale principalmente per turisti o chi ha esigenze abitative temporanee. In questo caso non è sempre obbligatoria la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, ma è consigliabile stipulare un contratto scritto per chiarezza e il proprietario deve comunicare la presenza dell'ospite all'autorità di Pubblica Sicurezza.
  • Affitto transitorio, che ha una durata minima di un mese e massima di 18 mesi, è adatto per chi ha esigenze abitative temporanee specifiche, sia per il proprietario che per l'inquilino, per esempio nei casi di soggiorni legati a motivi di lavoro, studio, assistenza familiare, ristrutturazione della propria abitazione, ecc.
  • Comodato: permette di concedere l’abitazione, o una parte di essa, a titolo gratuito. Anche in questo caso valgono eventuali divieti contrattuali e la necessità di informare il proprietario, pena la risoluzione del contratto. Il comodato d’uso può essere registrato, soprattutto per beneficiari di residenza o in presenza di ospiti stranieri.
  • Ospitalità gratuita: assimilata al comodato, permette a parenti, amici o conoscenti di alloggiare nell’immobile senza corrispettivo. Si raccomanda una scrittura privata anche se la legge ammette la forma verbale. Oltre i 30 giorni, è obbligatoria la dichiarazione alle autorità di pubblica sicurezza tramite cessione di fabbricato.

Procedura e obblighi per la cessione della casa affittata a terzi

La procedura per consentire a terzi di utilizzare l’immobile locato prevede diversi adempimenti a seconda del tipo di cessione prevista:

  • Acquisizione del consenso del proprietario: per subaffitti totali o comodati se vietato dal contratto, è necessaria autorizzazione preventiva e scritta del locatore.
  • Stipula del contratto: va redatto in forma scritta, specificando soggetti coinvolti, durata, vano o porzione concessa in uso, condizioni economiche e utilizzi. In caso di comodato esclusivamente gratuito, occorre specificare la gratuità e le regole di restituzione.
  • Comunicazione e registrazione: per subaffitto e comodato sopra i 30 giorni è necessaria la registrazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula. Oltre tale termine, serve il pagamento delle relative imposte.
  • Dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato: se l’ospite soggiorna oltre i 30 giorni, la legge impone la comunicazione entro 48 ore al Comune o alla Questura tramite modulo apposito.
  • Rispetto delle regole di polizia: anche per brevi periodi, gli ospiti devono essere comunicati al portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, secondo la vigente disciplina di pubblica sicurezza.

Durata massima, limiti regionali e giurisprudenza: cosa cambia tra breve, vacanza e medio periodo

La durata per cui la casa in affitto può essere ceduta a terzi dipende sia dal contratto originario sia dal regime regionale specifico:

  • Brevi periodi (fino a 30 giorni): hanno una disciplina fiscale e amministrativa snella, con obblighi minimi di registrazione e comunicazione.
  • Locazione turistica: alcune Regioni richiedono comunicazione specifica al Comune e/o l’uso del CIR. In Lombardia, la locazione turistica non può superare i 30 giorni; in Piemonte sospensione possibile fino a 18 mesi per contratti transitori. In altri territori, il limite può essere di 6 o 12 mesi, specie se si passa a contratti transitori o di foresteria.
  • Oltre 30 giorni: obbligo di registrazione del contratto e rispetto delle norme in vigore sulla residenzialità e l’intestazione delle utenze. La giurisprudenza conferma il primato della disciplina del Codice Civile, salvo deroghe regionali legittime: il contratto di locazione transitoria si presta a periodi da 1 a 18 mesi, mentre per le CAV (case vacanze non imprenditoriali) spesso la durata massima annuale è di 275 giorni.

 

Leggi anche