Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Artigiani 2025 regola e disciplina i rapporti di lavoro nelle imprese artigiane di diversi settori, tra cui quello metalmeccanico, dell'installazione di impianti, dell'oreficeria, argentieri e affini, nonché nel campo delle autoriparazioni e dell'odontotecnica. Questo contratto stabilisce anche le regole relative alla cessazione del rapporto di lavoro, sia attraverso le dimissioni volontarie del lavoratore sia mediante il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Come ogni contratto nazionale di lavoro, il CCNL Artigiani 2025 prevede specifiche casistiche in cui è possibile procedere al licenziamento dei dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato. Naturalmente, questi provvedimenti devono essere supportati da valide motivazioni, così come è garantita ai lavoratori la possibilità di recedere dal contratto presentando le proprie dimissioni.
Il contratto stabilisce che un dipendente può essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, con o senza preavviso a seconda delle circostanze, nei seguenti casi:
A partire dal 1° marzo 2025, come stabilito dal verbale integrativo firmato il 17 febbraio 2025 dalle parti sociali, i termini di preavviso per il licenziamento e le dimissioni sono stati significativamente modificati rispetto alle precedenti disposizioni. Questi periodi di preavviso si applicano sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro sia in caso di dimissioni volontarie del lavoratore.
I nuovi periodi di preavviso sono stati differenziati in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio del lavoratore:
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) si applicano gli stessi periodi di preavviso previsti per i lavoratori di 3° e 4° livello.
Le stesse tempistiche di preavviso sono state estese anche ai lavoratori dei settori Orafi, Argentieri e Affini, con identica suddivisione basata su livello e anzianità di servizio.
Questa modifica rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai precedenti termini di preavviso, che prevedevano periodi molto più brevi (6-10 giorni) con conseguente minor tutela per i lavoratori in caso di licenziamento.
Il lavoratore che riceve il preavviso di licenziamento ha diritto a ottenere brevi permessi previsti dal contratto metalmeccanico per la ricerca di una nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze lavorative dell'azienda. Questa disposizione è importante perché garantisce al dipendente la possibilità di attivarsi tempestivamente per individuare nuove opportunità professionali prima della conclusione definitiva del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini di preavviso sopra indicati, è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Analogamente, se è il lavoratore a non rispettare il periodo di preavviso previsto in caso di dimissioni, dovrà corrispondere al datore di lavoro un'indennità equivalente.
Le modifiche ai periodi di preavviso sono entrate in vigore dal 1° marzo 2025. È importante sottolineare che, secondo quanto stabilito dall'accordo integrativo, queste nuove disposizioni non hanno effetti sui preavvisi già comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se questi sono ancora in corso di compimento.
Questa clausola transitoria garantisce certezza giuridica e evita l'applicazione retroattiva delle nuove regole a situazioni già in essere, rispettando il principio di non retroattività delle norme contrattuali.
Al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione, il lavoratore rimasto senza occupazione può presentare all'INPS domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Per accedere a questo sostegno economico, è necessario soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge.
È importante sottolineare che nel caso di licenziamento per gravi motivi disciplinari, non è prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, ma rimane comunque il diritto del lavoratore di richiedere la NASPI, sempre che sussistano le condizioni necessarie.
Una recente novità introdotta dalla Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) riguarda la possibilità per il datore di lavoro di considerare risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata, senza dover ricorrere al procedimento di licenziamento. Questa procedura, nota come "dimissioni per fatti concludenti", si attiva quando l'assenza ingiustificata supera i 15 giorni di calendario (in mancanza di specifica previsione contrattuale) o il termine previsto dal CCNL applicato.
In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la procedura ordinaria prevista per le dimissioni volontarie.
Tuttavia, questa disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.