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Malattia e contratto metalmeccanico 2025 come funziona in base CCNL

Diritti e doveri per il lavoratore con contratto metalmeccanico 2025 in caso di malattia da comunicazione malattia a datore di lavoro, a invio certificato Inps

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Malattia e contratto metalmeccanico 2025

La gestione della malattia nel contratto metalmeccanico rappresenta uno degli istituti più rilevanti previsto dal CCNL Metalmeccanici, con regole precise su diritti, doveri, modalità di comunicazione, trattamento economico e conservazione del posto di lavoro. Comprendere il funzionamento dell’assenza per motivi di salute in relazione al contratto collettivo nazionale significa non solo evitare spiacevoli sanzioni disciplinari, ma anche tutelare la propria posizione lavorativa e i relativi benefici retributivi. 

Obblighi e comunicazione della malattia: procedure e tempistiche nel 2025

Quando sopraggiunge una condizione invalidante, il lavoratore metalmeccanico deve attenersi scrupolosamente alla procedura di segnalazione prevista dal CCNL e dalle disposizioni INPS. La prima fase obbliga il dipendente ad avvisare il proprio datore di lavoro entro il primo giorno di assenza, specificando il domicilio ove sarà reperibile in caso questo sia diverso da quello ordinario. La comunicazione deve essere tempestiva per garantire la continuità produttiva aziendale e, in assenza di giustificato motivo, l’assenza sarà considerata ingiustificata con conseguenze disciplinari.

Contestualmente, occorre rivolgersi al medico di base per l’accertamento dello stato di malattia e la generazione del certificato medico. Il certificato, grazie al sistema telematico, viene trasmesso direttamente all’INPS che, a sua volta, ne informa il datore di lavoro. Il codice identificativo (protocollo) del certificato deve essere comunque comunicato dal dipendente al datore. La prosecuzione dell’incapacità lavorativa comporta l’obbligo di nuove comunicazioni successive secondo le stesse modalità. In aggiunta, la normativa prevede che ogni variazione di domicilio durante la malattia debba essere tempestivamente comunicata all’azienda.

Durante tutta la durata dell’assenza, il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso l’indirizzo dichiarato nelle fasce orarie di controllo medico: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, festività incluse. Eventuali spostamenti per motivi di salute o circostanze familiari gravi devono essere giustificati e documentati.

Diritti e doveri del lavoratore in caso di malattia secondo il contratto metalmeccanico

L’ordinamento giuslavoristico e il CCNL riservano al lavoratore numerosi diritti collegati allo stato di malattia, a fronte di determinati obblighi di correttezza e trasparenza. Sul piano dei doveri formali, il lavoratore è tenuto a:

  • Notificare in modo puntuale la propria assenza e ogni aggiornamento sulla prognosi;
  • Attenersi alle procedure telematiche per la trasmissione del certificato medico;
  • Restare reperibile negli orari previsti per consentire controlli ispettivi;
  • Richiedere copia cartacea del certificato per eventuali verifiche future;
  • Fornire la giustificazione adeguata in caso di spostamenti temporanei dal recapito fornito.

Fra i diritti fondamentali, ai lavoratori è riconosciuta la tutela della retribuzione (secondo le regole dettagliate nelle prossime sezioni), la conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto, la possibilità di prolungare l’assenza nei casi di grave patologia con aspettativa, e la tutela della privacy sanitaria. In caso di patologie di particolare gravità (es. oncologiche, trattamenti di emodialisi) la contrattazione collettiva e la normativa prevedono disposizioni assistenziali e modalità di trattamento ulteriori, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il certificato medico di malattia: gestione e implicazioni

Il certificato medico di malattia è un documento legale obbligatorio che sancisce lo stato di incapacità lavorativa. Secondo la prassi consolidata e la normativa vigente (in particolare art. 2110 c.c. e disposizioni INPS), la trasmissione telematica snellisce oneri amministrativi sia per il cittadino sia per le aziende. Il lavoratore è responsabile di assicurare la corretta trasmissione del certificato e di verificare che il protocollo risulti agli enti destinatari. Nel caso di assenze superiori a 10 giorni, è necessario richiedere certificazione direttamente da medici del SSN o convenzionati.

Inoltre, a seguito di ricoveri ospedalieri o per patologie complesse, il sistema sanitario trasmette direttamente i certificati anche in occasione di dimissione. Il certificato medico funge anche da 'scudo' per sospendere la fruizione delle ferie in alcuni casi particolari (ricovero superiore a 10 giorni o malattia con prognosi superiore a 7 giorni).

Retribuzione durante la malattia nel CCNL metalmeccanici: schema dei pagamenti valido nel 2025

La retribuzione di malattia per il settore metalmeccanico è strutturata in modo complesso, secondo inquadramento e anzianità di servizio:

Anzianità di servizio Comporto breve Comporto lungo* Retribuzione
Fino a 3 anni 183 giorni 274 giorni 122 giorni al 100%, successivi all’80%
3-6 anni 274 giorni 411 giorni 153 giorni al 100%, successivi all’80%
Oltre 6 anni 365 giorni 548 giorni 214 giorni al 100%, successivi all’80%

*Il comporto lungo si attiva in caso di eventi morbosi particolarmente gravi secondo specifiche condizioni previste dal CCNL.

Il trattamento economico prevede che i primi tre giorni di ogni evento di malattia inferiore ai sei giorni siano interamente a carico aziendale; dal quarto giorno in poi, subentra l’indennità INPS integrata fino al raggiungimento della normale retribuzione prevista dal contratto. In presenza di eventi brevi (malattia inferiore a 5 giorni, per più di tre episodi nello stesso anno solare), la retribuzione dei soli primi tre giorni delle assenze dalla quarta in avanti scende rispettivamente al 66% e poi al 50%. Sono esclusi da tali riduzioni i casi di ricovero, malattia in gravidanza o patologie certificate come particolarmente gravi.

È importante segnalare che, per i lavoratori operai, l’INPS interviene dal quarto giorno con percentuali fisse (50% dal 4° al 20°, 66,66% dal 21° a 180°), mentre per impiegati, quadri e altre figure la totalità della retribuzione è generalmente a carico aziendale, sempre integrata affinché il netto percepito sia conforme alle tutele contrattuali. Il trattamento economico ricomincia ex novo dopo ogni intervallo di almeno 61 giorni di rientro in servizio tra due eventi di malattia.

Conservazione del posto di lavoro e aspettativa per malattia prolungata

Un punto nevralgico nella disciplina della malattia nel CCNL metalmeccanico è il diritto alla conservazione del posto di lavoro per una durata legata all’anzianità aziendale, ossia il periodo di comporto. Oltre tale durata, il datore può procedere al licenziamento previo riconoscimento delle indennità previste dalla legge. In casi particolarmente gravi, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita prolungabile fino a 24 mesi, durante il quale la posizione lavorativa rimane sospesa senza maturazione di ulteriori benefici retributivi, ma il dipendente conserva la possibilità di riprendere il lavoro a guarigione comprovata.

Per le patologie ad andamento ricorrente che prevedano trattamenti ciclici (es. terapie salvavita), l’aspettativa può essere richiesta in maniera frazionata in relazione all'andamento delle cure, con obbligo di informativa documentata verso l’azienda.

Effetti dell’assenza per malattia sugli altri istituti contrattuali

Il periodo di malattia, nei limiti del comporto e salvo diversi accordi individuali, produce effetti diretti su vari istituti contrattuali. La malattia non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (TFR). Se l’evento morboso interviene durante le ferie, e ricorrono le condizioni indicate (ricovero o prognosi superiore a sette giorni), la fruizione delle ferie viene sospesa. L’effetto sospensivo è condizionato agli adempimenti di comunicazione e corretta certificazione da parte del dipendente.

Sanzioni e provvedimenti disciplinari in caso di omissione

L’inosservanza degli obblighi previsti dalla regolamentazione contrattuale può determinare, secondo i casi, la perdita totale o parziale della retribuzione e l’applicazione di sanzioni disciplinari (fino al licenziamento per inadempienze gravi). La proporzionalità della sanzione è garantita dalla normativa vigente (L. n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, e successive modifiche) e dipende dalla gravità e dalla frequenza delle infrazioni riscontrate.

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