Nell’ordinamento italiano il tema delle ferie e del computo dei giorni di riposo durante l’assenza per ferie è disciplinato sia da normative di legge che da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), aggiornati costantemente per tener conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende. L’argomento è particolarmente rilevante per chi desidera pianificare al meglio i periodi di pausa, sapere esattamente quali sono i diritti garantiti e in che modo le giornate di riposo settimanale e festive influenzano il conteggio delle ferie disponibili.
Diritto alle ferie, quadro normativo e principi generali
Il diritto alle ferie annuali è riconosciuto direttamente dalla Costituzione italiana (art. 36) e confermato dal Decreto Legislativo n. 66/2003, che definisce criteri minimi per tutti i dipendenti subordinati. Le ferie sono considerate un diritto irrinunciabile, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla tutela della salute.
- Il periodo minimo di ferie che deve essere concesso ogni anno a ciascun lavoratore è di quattro settimane.
- Almeno due settimane devono essere fruite, anche consecutivamente, nel corso dell’anno di maturazione su richiesta del lavoratore.
- Le restanti due settimane possono essere utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le modalità di fruizione e la durata possono prevedere trattamenti più favorevoli nei diversi CCNL di categoria. Il dipendente propone il periodo di assenza, ma è il datore di lavoro a stabilirlo, tenendo conto delle esigenze produttive e organizzative. Ogni accordo informale che modifichi in senso peggiorativo le garanzie previste dalla legge è nullo.
Ferie, giorni di riposo e festività: come si conteggiano?
La questione centrale riguarda se e come i giorni di riposo settimanale e le festività devono essere considerati nel conteggio delle ferie. Il principio generale in vigore nel 2025 è che le domeniche e i giorni di riposo settimanale non lavorati non vengono scalati dal monte ferie, mentre la prassi per i sabati e per eventuali giornate di riposo aggiuntivo può cambiare in base alla tipologia di orario e al CCNL applicato.
- Domeniche e festività nazionali sono escluse dal computo delle ferie: se ricadono durante il periodo di assenza, non vengono conteggiate come giorni di ferie godute.
- Sabato: nei casi in cui l’orario sia su 6 giorni lavorativi, il sabato viene computato; se l’orario ordinario è su 5 giorni (settimana corta), il sabato viene escluso, a meno che il contratto non preveda esplicitamente il contrario.
- Riposo settimanale: per il personale con articolazione su 5 giorni, il giorno in più di riposo non rientra nel computo delle ferie.
Ad esempio, per chi lavora dal lunedì al venerdì e prende una settimana intera di ferie, saranno conteggiati 5 giorni, escludendo sabato, domenica e festività nazionali che dovessero cadere durante la settimana.
Le festività nazionali ricadenti nel periodo di assenza per ferie sono sempre escluse dal calcolo delle ferie godute. Per una pianificazione efficace si consiglia di presentare le richieste con congruo anticipo, valutando l’affluenza di richieste da parte dei colleghi e le esigenze aziendali per i periodi critici.
Analisi per comparto, i principali CCNL e il conteggio dei giorni di riposo
1. Settore privato (es. Commercio, Terziario, Turismo, Industria)
- CCNL Commercio e Terziario: 26 giorni lavorativi all’anno, settimana lavorativa di 6 giorni (lunedì-sabato). Sabato è di norma conteggiato come giorno di ferie, escludendo domeniche e festività. Se l’orario ordinario è su 5 giorni, in alcuni casi il sabato resta incluso ai fini del conteggio ferie (verificare CCNL specifico).
- CCNL Turismo e pubblici esercizi: di regola 26 giorni di ferie annuali con settimana lavorativa di 6 giorni. Anche qui, sabato incluso, domenica e festivi esclusi.
- Industria e Metalmeccanici: si fa riferimento alle 4 settimane di ferie (di norma 20 giorni su 5 giorni lavorativi o 24 su 6). Il conteggio segue la distribuzione dell’orario settimanale prevista dal CCNL.
2. Pubblico impiego (es. scuola, enti locali, sanità)
- Scuola – Docenti e ATA: In presenza di settimana corta, il sesto giorno (sabato) viene ugualmente considerato. Le ferie vanno fruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
- Enti locali e sanità: La disciplina distingue tra articolazione delle ferie su 5 o 6 giorni, tenendo conto di festività e riposi.
3. Colf e badanti
- L’articolo 17 del CCNL prevede che, a prescindere dalla durata o distribuzione dell’orario (anche per contratti part-time), il dipendente matura 26 giorni lavorativi di ferie all’anno; la settimana lavorativa ai fini del calcolo ferie è sempre considerata di 6 giorni, dal lunedì al sabato. Solo domeniche e festività nazionali restano escluse dal conto.
Ferie nei contratti part-time: orizzontale, verticale, misto
I lavoratori a part-time, sia orizzontale che verticale o misto, godono dello stesso diritto alle ferie dei colleghi full-time; il calcolo avviene in modo proporzionale alle giornate effettivamente lavorate. Il riferimento per il calcolo rimane il CCNL di categoria, ma si applicano regole specifiche:
- Part-time orizzontale: stessi giorni di ferie dei full-time, ma ogni giornata di assenza corrisponde alla normale minore retribuzione giornaliera.
- Part-time verticale: le ferie si calcolano proporzionalmente ai giorni/settimane effettivamente lavorati nell’anno. Esempio: dipendente su 3 giorni/settimana ha diritto a (3/6) x 26 = 13 giorni annui se la settimana standard di riferimento è di 6 giorni.
- Part-time misto: la proporzione si effettua in base al monte ore annuo. Calcolo tipico: (170 ore – un mese di lavoro base) / 100 x percentuale del part-time = ferie spettanti in ore.
Il diritto alle ferie resta comunque irrinunciabile e va fruito nelle modalità e nei tempi previsti (non è ammessa monetizzazione salvo eccezioni come la cessazione del rapporto di lavoro).
Ferie e altri istituti: malattia, maternità, permessi, preavviso
Durante le ferie, sopraggiunte malattia o ricovero ospedaliero possono sospendere la fruizione delle ferie, che verranno recuperate successivamente in base alla certificazione sanitaria (art. 2109 del Codice Civile e CCNL di settore). Il periodo di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento non coincide con l’assenza per ferie, salvo condizioni particolari.
Le ferie sono compatibili con i principali congedi parentali e con la maternità, ma permessi (ROL o permessi retribuiti) e altre tipologie di congedo possono incidere sul calcolo solo se previsto dal CCNL.
Le ferie non sono convertibili in indennità economica, se non in caso di cessazione del rapporto. Il datore di lavoro può proporre la collocazione d’ufficio in ferie solo in presenza di motivate esigenze di servizio e nel rispetto delle scadenze previste.
FAQ sulle ferie e giorni di riposo secondo la normativa 2025
- Le domeniche e le festività vanno conteggiate come ferie?
No, nel conteggio delle ferie sono esclusi sia la domenica sia le festività nazionali e infrasettimanali riconosciute.
- Se ho un orario su 5 giorni, il sabato viene conteggiato?
No, se il sabato non è un giorno lavorativo consueto, non va conteggiato nel monte delle ferie fruite, salvo diversa disposizione del CCNL.
- È possibile monetizzare le ferie durante il rapporto di lavoro?
No, la monetizzazione è possibile solo alla risoluzione del rapporto, mai durante.
- Come influiscono part-time e orari flessibili sul calcolo delle ferie?
Occorre effettuare il calcolo proporzionale ai giorni effettivamente lavorati o alle ore prestate, seguendo la formula prevista dal CCNL applicato.
- Posso richiedere ferie in periodi diversi dall’estate?
Sì, ferma restando la compatibilità con le esigenze organizzative aziendali e i limiti fissati dal contratto.
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