Secondo le regole attuali in vigore, l’uso delle ferie maturate e dei permessi è obbligatorio prima della cassa integrazione ma solo nel caso della cassa integrazione in deroga e il lavoratore non può opporsi alla decisione del datore di lavoro di collocarne la fruizione nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Diverse sono le regole per la cassa integrazione ordinaria.
Quali sono le regole attualmente in vigore di ricorso alla cassa integrazione? I datori di lavoro, previo il verificarsi degli eventi e delle condizioni che danno diritto alla richiesta di cassa integrazione, quali regole devono seguire per chiedere la cassa integrazione? E’ necessario ricorrere prima a ferie e permessi maturati e non goduti?
Fruire di permessi e ferie residue maturate e non godute prima di chiedere la cassa integrazione non dipende dalle decisioni dei datori di lavoro ma da quanto previsto dalla legge e si tratta di previsioni differenti a seconda che si parli ci cassa integrazione in deroga o cassa integrazione ordinaria.
Nel caso della cassa integrazione in deroga, stando alle regole attualmente in vigore, prima di richiederla bisogna usare i giorni di ferie maturati dal dipendente. La legge prevede, infatti, che l’impresa debba usare gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue, prima di ricorrere alla cassa integrazione. Stesso discorso vale per i permessi maturati e non goduti.
Stando, dunque, alle regole attuali in vigore, l’uso delle ferie maturate e dei permessi è obbligatorio prima della cassa integrazione e il lavoratore non può opporsi alla decisione del datore di lavoro di collocarne la fruizione nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
La regola dell’uso delle ferie prima della cig si applica nel caso di ammortizzatore sociale applicato per riduzione di orario di lavoro, ma se la cassa integrazione è a zero ore non è necessario ricorrere prima allo smaltimento delle ferie già maturate. Se viene sospesa l’attività lavorativa con la cig a zero ore le ferie possono essere rimandate.
Diversa, invece, è la situazione per la cassa integrazione ordinaria: se per la cassa integrazione in deroga sono previste le ferie forzate, per la cassa integrazione ordinaria, come stabilito dal Ministero del Lavoro, il datore di lavoro ha la possibilità di ricorrere subito alla cassa integrazione rimandando per ogni lavoratore lo smaltimento delle ferie residue maturate.
La cassa integrazione deve essere richiesta tramite apposita domanda alla sede Inps dove si trova l'unità produttiva interessata dalla riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. La gestione della Cassa integrazione è, infatti, di competenza della ‘Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti’ dell’Inps ma viene anticipata ai lavoratori interessati dal datore di lavoro nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie.