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Permessi studio e università telematiche online: a chi spettano, ore massime regole e funzionamento per dipendenti privati

Nel mondo del lavoro privato, i permessi studio rappresentano un diritto prezioso per chi desidera conciliare impegni lavorativi e formazione. Requisiti, limiti per le università telematiche, durata e iter di domanda.

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Permessi studio e università telematiche

Il diritto allo studio rappresenta una tutela importante per i lavoratori che desiderano acquisire nuove competenze o completare il proprio percorso di formazione, anche mentre svolgono un'attività lavorativa. In Italia, la disciplina di riferimento è contenuta nella Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in particolare all'articolo 10, che garantisce permessi retribuiti al lavoratore-studente. Si tratta di provvedimenti pensati per agevolare l’accesso all’istruzione, alla formazione professionale e allo sviluppo personale, mantenendo, al contempo, la continuità lavorativa. Norme specifiche sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i quali regolano dettagli operativi quali la durata massima dei permessi, il tipo di corsi ammessi, nonché le modalità di erogazione dei benefici.

A chi spettano i permessi studio: requisiti e categorie di beneficiari

I permessi studio annuali, noti come "150 ore per il diritto allo studio", sono destinati alle persone che qualificano come lavoratori-studenti. Secondo le principali disposizioni legislative e contrattuali vigenti, possono accedere a questi permessi:

  • dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia full-time che part-time verticale),
  • in alcuni casi, lavoratori con contratto a tempo determinato di durata annuale, a seconda delle previsioni dei contratti integrativi e della disponibilità nei contingenti regionali,
  • gli iscritti e frequentanti corsi regolari in scuole di istruzione primaria, secondaria o corsi di qualificazione professionale riconosciuti dallo Stato o da enti accreditati,
  • gli utenti di percorsi universitari, purché accreditati e legalmente riconosciuti.

Per quanto riguarda i dipendenti privati, la concessione delle ore di permesso studio segue il limite massimo del 3% del personale in servizio, calcolato sulla forza lavoro complessiva di ciascuna azienda, come previsto dai CCNL. È necessario, inoltre, che il soggetto dimostri la frequenza effettiva ai corsi e che tali attività coincidano con l’orario di lavoro. Restano generalmente escluse le richieste di chi partecipi a corsi serali, o utilizzi piattaforme formative in orari sempre diversi da quelli lavorativi. Per alcune categorie, i permessi sono concessi solo per la frequenza documentata di lezioni, laboratori o esami, mentre le attività di studio individuale trovano disciplina solo nei limiti definiti dai contratti collettivi.

Università telematiche e permessi studio: regole, limiti e documentazione richiesta

Con l'aumento delle iscrizioni presso atenei telematici, è stata posta attenzione alle modalità di concessione dei permessi studio per percorsi formativi seguiti online. Secondo le più recenti interpretazioni giurisprudenziali e i pareri dell’ARAN, i dipendenti privati possono usufruire dei permessi studio anche per corsi universitari telematici, ma a condizioni ben precise.

Non è sufficiente, infatti, l’iscrizione a un corso online per ottenere automaticamente il diritto alle 150 ore. Il punto centrale riguarda la coincidenza tra orario di lavoro e svolgimento delle lezioni: se le attività didattiche sono fruibili in modalità asincrona (quindi non vincolate a orari), risulta necessario per il dipendente provare, tramite certificazione dell’ateneo, che la partecipazione alle lezioni sia obbligatoriamente prevista in determinati orari che coincidono con i turni di servizio. Questa conclusione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 25038/2025), secondo cui il lavoratore deve presentare adeguata documentazione dell'università stessa per attestare la sovrapposizione tra le lezioni e l’attività lavorativa.

  • Per i corsi telematici, è richiesta la presentazione di un attestato che evidenzi, in modo puntuale, le giornate e le fasce orarie di obbligatoria presenza online, e che tali orari coincidano con quelli lavorativi.
  • Le attività accessibili liberamente fuori dall’orario di lavoro non giustificano il ricorso alle ore di permesso studio.
  • I dipendenti dovranno trasmettere, entro i termini stabiliti, tutte le attestazioni di frequenza e la documentazione a supporto delle richieste.

Questa impostazione mira a garantire l'equità di trattamento tra lavoratori di corsi tradizionali in presenza e chi frequenta atenei digitali, evitando che la flessibilità dell'e-learning si trasformi in un beneficio supplementare non giustificato rispetto alla disciplina generale.

Durata, modalità di fruizione e calcolo delle 150 ore di permesso

I permessi concessi per ragioni di studio hanno un massimale pari a 150 ore annue individuali per ciascun beneficiario, riproporzionato per i contratti part-time. I CCNL di settore possono prevedere modelli differenti di ripartizione e priorità in caso di richieste eccedenti i limiti consentiti.

Le 150 ore sono calcolate sull’anno solare. Il lavoratore può utilizzare i permessi per seguire lezioni, laboratori, tirocini, esami o attività formative obbligatorie che coincidano con il proprio normale orario di lavoro. Ecco, per chiarezza, una tabella riepilogativa:

Tipologia contratto Monte ore massimo Possibilità di riproporzionamento
Full-time indeterminato 150 ore/anno No
Part-time verticale Riproporzionato
Tempo determinato Solo esami (se prevista compatibilità dal CCNL)

La fruizione può essere richiesta sia come permessi orari che giornalieri, tenendo conto che la partecipazione a corsi, lezioni o esami deve essere debitamente certificata dal soggetto erogatore e conforme alle tempistiche indicate nella domanda. Il beneficiario deve presentare un piano di utilizzo delle ore e fornire periodicamente le attestazioni delle attività svolte entro i limiti annuali previsti.

Procedura di richiesta, scadenze e presentazione della domanda per i permessi studio

La richiesta dei permessi studio per i dipendenti del settore privato segue modalità uniformate ma può subire adattamenti nei dettagli secondo le determinazioni del singolo datore di lavoro e delle scadenze specificate nei CCNL. Di norma, il lavoratore deve:

  • presentare la domanda entro il termine fissato dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno aziendale (di solito tra ottobre e novembre per l’anno successivo);
  • allegare la documentazione che attesti l'iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e indicare le date/ore di permesso richiesto;
  • fornire, a fine periodo e su richiesta, attestato di frequenza e documentazione circa la partecipazione ad attività svolte durante l’orario di lavoro;
  • rispettare eventuali comunicazioni di servizio e i limiti di contingentamento fissati dal datore di lavoro, in particolare nel caso in cui il numero di domande superi la quota del 3%. Nei casi di sovrannumero trova applicazione una graduatoria basata su criteri di precedenza stabiliti dal contratto collettivo, come l’anno di corso frequentato o l’assenza di precedenti richieste similari.

La domanda, infine, viene gestita tramite i canali aziendali predisposti, secondo quanto previsto dal regolamento interno o dall’eventuale informativa fornita alle risorse umane e pubblicata nelle sedi aziendali. È importante provvedere alla produzione e conservazione della documentazione di supporto, al fine di evitare contestazioni sulla sussistenza del diritto al permesso studio e assicurare il corretto riconoscimento delle ore retribuite.