Il diritto allo studio rappresenta una tutela importante per i lavoratori che desiderano acquisire nuove competenze o completare il proprio percorso di formazione, anche mentre svolgono un'attività lavorativa. In Italia, la disciplina di riferimento è contenuta nella Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in particolare all'articolo 10, che garantisce permessi retribuiti al lavoratore-studente. Si tratta di provvedimenti pensati per agevolare l’accesso all’istruzione, alla formazione professionale e allo sviluppo personale, mantenendo, al contempo, la continuità lavorativa. Norme specifiche sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i quali regolano dettagli operativi quali la durata massima dei permessi, il tipo di corsi ammessi, nonché le modalità di erogazione dei benefici.
I permessi studio annuali, noti come "150 ore per il diritto allo studio", sono destinati alle persone che qualificano come lavoratori-studenti. Secondo le principali disposizioni legislative e contrattuali vigenti, possono accedere a questi permessi:
Per quanto riguarda i dipendenti privati, la concessione delle ore di permesso studio segue il limite massimo del 3% del personale in servizio, calcolato sulla forza lavoro complessiva di ciascuna azienda, come previsto dai CCNL. È necessario, inoltre, che il soggetto dimostri la frequenza effettiva ai corsi e che tali attività coincidano con l’orario di lavoro. Restano generalmente escluse le richieste di chi partecipi a corsi serali, o utilizzi piattaforme formative in orari sempre diversi da quelli lavorativi. Per alcune categorie, i permessi sono concessi solo per la frequenza documentata di lezioni, laboratori o esami, mentre le attività di studio individuale trovano disciplina solo nei limiti definiti dai contratti collettivi.
Con l'aumento delle iscrizioni presso atenei telematici, è stata posta attenzione alle modalità di concessione dei permessi studio per percorsi formativi seguiti online. Secondo le più recenti interpretazioni giurisprudenziali e i pareri dell’ARAN, i dipendenti privati possono usufruire dei permessi studio anche per corsi universitari telematici, ma a condizioni ben precise.
Non è sufficiente, infatti, l’iscrizione a un corso online per ottenere automaticamente il diritto alle 150 ore. Il punto centrale riguarda la coincidenza tra orario di lavoro e svolgimento delle lezioni: se le attività didattiche sono fruibili in modalità asincrona (quindi non vincolate a orari), risulta necessario per il dipendente provare, tramite certificazione dell’ateneo, che la partecipazione alle lezioni sia obbligatoriamente prevista in determinati orari che coincidono con i turni di servizio. Questa conclusione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 25038/2025), secondo cui il lavoratore deve presentare adeguata documentazione dell'università stessa per attestare la sovrapposizione tra le lezioni e l’attività lavorativa.
Questa impostazione mira a garantire l'equità di trattamento tra lavoratori di corsi tradizionali in presenza e chi frequenta atenei digitali, evitando che la flessibilità dell'e-learning si trasformi in un beneficio supplementare non giustificato rispetto alla disciplina generale.
I permessi concessi per ragioni di studio hanno un massimale pari a 150 ore annue individuali per ciascun beneficiario, riproporzionato per i contratti part-time. I CCNL di settore possono prevedere modelli differenti di ripartizione e priorità in caso di richieste eccedenti i limiti consentiti.
Le 150 ore sono calcolate sull’anno solare. Il lavoratore può utilizzare i permessi per seguire lezioni, laboratori, tirocini, esami o attività formative obbligatorie che coincidano con il proprio normale orario di lavoro. Ecco, per chiarezza, una tabella riepilogativa:
| Tipologia contratto | Monte ore massimo | Possibilità di riproporzionamento |
| Full-time indeterminato | 150 ore/anno | No |
| Part-time verticale | Riproporzionato | Sì |
| Tempo determinato | Solo esami (se prevista compatibilità dal CCNL) | Sì |
La fruizione può essere richiesta sia come permessi orari che giornalieri, tenendo conto che la partecipazione a corsi, lezioni o esami deve essere debitamente certificata dal soggetto erogatore e conforme alle tempistiche indicate nella domanda. Il beneficiario deve presentare un piano di utilizzo delle ore e fornire periodicamente le attestazioni delle attività svolte entro i limiti annuali previsti.
La richiesta dei permessi studio per i dipendenti del settore privato segue modalità uniformate ma può subire adattamenti nei dettagli secondo le determinazioni del singolo datore di lavoro e delle scadenze specificate nei CCNL. Di norma, il lavoratore deve:
La domanda, infine, viene gestita tramite i canali aziendali predisposti, secondo quanto previsto dal regolamento interno o dall’eventuale informativa fornita alle risorse umane e pubblicata nelle sedi aziendali. È importante provvedere alla produzione e conservazione della documentazione di supporto, al fine di evitare contestazioni sulla sussistenza del diritto al permesso studio e assicurare il corretto riconoscimento delle ore retribuite.