L'Imu è un'imposta che grava sul possesso di immobili e prevede regole specifiche per le pertinenze. Queste norme sono particolarmente rilevanti per determinare correttamente l'importo dell'imposta da versare.
Secondo la normativa fiscale vigente, sono considerate pertinenze le opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale. Il Codice civile definisce le pertinenze come cose o servizi durevoli destinati ad ornamento o al servizio di un'altra cosa del proprietario o di chi ha un diritto reale sulla medesima.
Tra gli elementi che possono costituire pertinenze troviamo:
Affinché sussista un vincolo pertinenziale tra due beni, è necessario che vi sia un legame oggettivo, ovvero quando la destinazione è caratterizzata da durevolezza e funzionalità rispetto alla cosa principale. È importante sottolineare che una pertinenza non deve necessariamente essere fisicamente e strutturalmente collegata alla cosa principale. Ad esempio, un box auto può essere considerato pertinenza anche se si trova a distanza dall'abitazione.
L'Imu deve essere pagata su tutte le pertinenze che non sono dell'abitazione principale e anche sulle pertinenze delle prime case se classificate come abitazioni di lusso o di pregio. Anche quando l'abitazione principale è esente dall'Imu, questa esenzione si estende solo a una pertinenza per ciascuna categoria catastale ammessa.
In particolare, il trattamento fiscale delle pertinenze ai fini Imu segue queste regole:
È fondamentale comprendere che il vincolo pertinenziale deve essere reale e non stabilito al solo scopo di ottenere agevolazioni fiscali. Come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25127 del 30 novembre 2009, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere valutata con maggior rigore rispetto ai rapporti privatistici, e la scelta pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze e non solo dalla volontà di ridurre il carico fiscale.
Come già accennato, l'esenzione Imu per l'abitazione principale si estende anche alle pertinenze, ma con importanti limitazioni. La normativa prevede che possano essere considerate pertinenze dell'abitazione principale al massimo tre unità immobiliari, con la condizione che appartengano ciascuna a una categoria catastale diversa tra:
Questo significa che se si possiedono, ad esempio, due garage (entrambi classificati come C/6), solo uno di essi beneficerà dell'esenzione come pertinenza dell'abitazione principale, mentre per l'altro si dovrà pagare l'Imu con l'aliquota ordinaria applicabile alle seconde case.
Una situazione particolare si verifica quando una pertinenza risulta accatastata unitamente all'abitazione principale. In questo caso, tale pertinenza occupa già lo "slot" della relativa categoria catastale, e non sarà possibile considerare come esente un'altra pertinenza della stessa categoria. Questa regola è stata introdotta per rendere coerente l'Imu con le norme tecniche catastali.
Il calcolo dell'Imu per le pertinenze segue le stesse regole valide per qualsiasi altro immobile. La base imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato per il coefficiente specifico della categoria catastale.
Per le pertinenze delle abitazioni, che rientrano nelle categorie C/2, C/6 e C/7, il coefficiente da applicare è 160, lo stesso utilizzato per le abitazioni. Successivamente, alla base imponibile così ottenuta si applica l'aliquota stabilita dal Comune, tenendo conto di eventuali detrazioni o agevolazioni previste.
La formula generale per il calcolo dell'Imu sulle pertinenze è quindi:
Base imponibile = (Rendita catastale × 1,05) × 160
Imu dovuta = Base imponibile × Aliquota comunale
È importante ricordare che le aliquote Imu possono variare significativamente da un Comune all'altro, quindi è sempre consigliabile verificare le aliquote specifiche stabilite dal proprio Comune di residenza per l'anno 2025.
Per comprendere meglio come si applica l'Imu alle pertinenze, analizziamo alcuni esempi concreti:
Consideriamo un box auto non utilizzato come pertinenza di abitazione principale, con rendita catastale di 120 euro, aliquota comunale dell'1,06% e quota di possesso al 100%.
In questo caso, non essendo pertinenza di un'abitazione principale, il box auto sarà soggetto al pagamento integrale dell'Imu secondo l'aliquota ordinaria.
Immaginiamo un contribuente che possiede un'abitazione principale e due cantine (entrambe classificate come C/2), con rendite catastali rispettivamente di 100 € e 80 €.
La cantina con rendita maggiore (100 €) viene considerata pertinenza dell'abitazione principale e beneficia dell'esenzione Imu. Per la seconda cantina, invece, si dovrà pagare l'Imu:
Questo esempio illustra chiaramente come, a parità di categoria catastale, solo una pertinenza possa beneficiare dell'esenzione Imu prevista per l'abitazione principale.
Le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) sono considerate di lusso e, anche se utilizzate come abitazione principale, sono soggette al pagamento dell'Imu.
Per queste abitazioni, l'aliquota base è fissata al 5 per mille, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla entro certi limiti. Inoltre, è prevista una detrazione di 200 euro, che si applica anche alle pertinenze.
Nel caso di pertinenze di abitazioni principali di lusso, quindi, si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, e la detrazione di 200 euro può essere utilizzata per abbattere l'imposta complessivamente dovuta sia per l'abitazione che per le pertinenze.
Anche in questo caso, valgono le limitazioni sul numero massimo di pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) che possono beneficiare del trattamento agevolato.
Anche gli immobili ad uso commerciale possono avere pertinenze, come magazzini, depositi o parcheggi. In questo caso, l'Imu è sempre dovuta sia sull'immobile principale che sulle relative pertinenze, applicando l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili a destinazione commerciale.
Tuttavia, dal 2025 è confermata la deducibilità integrale dell'Imu pagata sugli immobili strumentali all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Questa agevolazione si applica anche alle pertinenze di tali immobili, purché siano effettivamente utilizzate nell'esercizio dell'attività.
È importante sottolineare che, per gli immobili commerciali, non esistono limitazioni al numero di pertinenze che possono essere considerate tali, a differenza di quanto avviene per le abitazioni principali. L'unico requisito essenziale è che vi sia un effettivo vincolo pertinenziale tra l'immobile principale e le sue pertinenze.