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Polizza vita defunto, i casi in cui i familiari possono ottenere di sapere i beneficiari e come devono fare

Quando gli eredi possono conoscere i beneficiari di una polizza vita di un defunto e qual è la procedura di farlo

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Polizza vita defunto, i casi in cui i fa

La polizza assicurativa sulla vita rappresenta uno tra gli strumenti più utilizzati nella gestione patrimoniale e nella pianificazione successoria. In presenza del decesso del contraente, emergono, però, dubbi circa la possibilità per gli eredi di conoscere chi siano i beneficiari designati e in quali situazioni questo sia legittimamente consentito.

La natura giuridica della polizza vita e la sua esclusione dall'asse ereditario

Come stabilito dalla normativa vigente, la polizza vita rappresenta un contratto a favore di terzi. Tale inquadramento comporta che il diritto del beneficiario derivi direttamente dal contratto assicurativo stipulato dal contraente in vita e non dipenda dalla successione ereditaria.

La designazione del beneficiario può essere realizzata già al momento della sottoscrizione o con dichiarazione successiva, anche tramite testamento. Dal momento della designazione, il beneficiario acquisisce un diritto proprio all’indennità assicurativa, indipendentemente dal fatto di essere erede o meno. 

La somma spettante al beneficiario, quindi, non rientra nell’asse ereditario e viene liquidata direttamente dall’assicurazione, senza essere soggetta a dichiarazione di successione o a imposte successorie.

Ciò permette una rapida liquidazione e garantisce al contraente la possibilità di destinare specificamente risorse a una o più persone, tutelando la volontà individuale e la riservatezza. Le polizze vita sono, dunque, escluse dal patrimonio ereditario.

Quando e perché gli eredi possono conoscere i beneficiari della polizza vita

Sebbene in linea di principio i nominativi dei beneficiari delle polizze vita siano riservati e la prestazione non sia soggetta a regime successorio, la legge italiana riconosce la possibilità per gli eredi di conoscere i beneficiari della polizza di un defunto in specifiche circostanze e seguendo una procedura rigida. 

L’accesso alle informazioni può essere riconosciuto nei seguenti casi:

  • Quando l’erede ritiene che i premi versati sulla polizza abbiano inciso sulla propria quota di legittima (cioè la parte di eredità che la legge riserva per specifici soggetti) e voglia agire in giudizio per ottenere la reintegrazione;
  • Quando il beneficiario designato in polizza sia un terzo e l’erede risulti pretermesso nei propri diritti successori;
  • Per ricostruire la situazione patrimoniale del defunto nel caso di dubbi o omissioni nella dichiarazione di successione;
  • Quando la designazione risulti generica (ad esempio "agli eredi"), al fine di individuare coloro ai quali spetta la prestazione assicurativa.

Conoscere i beneficiari di una polizza vita di un defunto non è, quindi, un diritto assoluto e incondizionato dell’erede.

Procedura per la richiesta di accesso ai beneficiari da parte degli eredi

L’accesso ai dati sui beneficiari di una polizza vita di un defunto da parte degli eredi prevede una procedura articolata, disciplinata sia dalla normativa privacy che dalle regole interne delle imprese assicuratrici. Bisogna, infatti, presentare una domanda formale, accompagnata dalla documentazione che attesta la propria qualità di erede e l’interesse giuridico all’accesso.

Passaggi principali della procedura di accesso
  • Presentazione della richiesta all’assicurazione o all’A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) su apposita modulistica;
  • Allegazione di atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di erede o legittimario;
  • Deposito del certificato di morte del de cuius e della copia del testamento (se esistente);
  • Esplicita indicazione dell’interesse concreto, in particolare per esigenze di tutela della quota di legittima o per difesa in giudizio;
  • Presentazione di eventuale sentenza, diffida stragiudiziale o atto giudiziario ove già promossi;
  • L’impresa assicurativa verifica la sussistenza dei presupposti, valutando il bilanciamento tra privacy e interesse giuridico, e comunica l’esito entro i termini previsti dalla legge (in genere entro 30 giorni, prorogabili se la richiesta è complessa).

Se la compagnia rigetta la richiesta, gli eredi possono rivolgersi all’Autorità Garante per la Privacy o al Tribunale al fine di ottenere l’ordine giudiziale di ostensione dei dati.

Casi particolari: polizze a favore di terzi, donazione indiretta e tutela dei legittimari

Esistono poi alcune situazioni particolari da considerare, come:

  • Polizze a favore di terzo: Quando il beneficiario non è un erede ma un terzo, spesso i premi versati configurano una donazione indiretta. La Corte di Cassazione riconosce che tali liberalità possono incidere sulle quote di legittima spettanti agli eredi necessari, legittimando questi ultimi a conoscere i dettagli della polizza se vi sia il sospetto di una lesione dei propri diritti.
  • Tutela dei legittimari: Se viene dedotta una lesione della quota riservata ai legittimari, l’interesse all’accesso ai dati diventa giuridicamente rilevante e concreto. La comunicazione dei dati dei beneficiari è dunque possibile al fine di consentire all’erede di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti.
  • Designazione per testamento: Quando il beneficiario è individuato tramite testamento pubblicato dopo il decesso, sarà il notaio a chiarire i nominativi tramite pubblicazione. Tuttavia, in assenza di testamento, occorre ricorrere alla procedura ANIA per la ricerca e l’identificazione delle polizze esistenti e dei relativi beneficiari.

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