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Prelievo denaro del delegato su un conto corrente deve rispettare precise regole altrimenti nulla e deve essere restituito

Chi ha la delega bancaria non trasferisce la propriet del denaro, ma attribuisce un potere che consente al delegato di compiere operazioni per conto del titolare.

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Prelievo denaro del delegato su un conto

Il tema di chi ha la delega ad operare su un conto corrente bancario si colloca in un'area delicata del diritto bancario e civile, poiché riguarda i confini tra la legittima facoltà tecnica di eseguire disposizioni e la titolarità sostanziale delle somme. La sentenza 1321 del 7 settembre 2025 del Tribunale di Siracusa ha riportato al centro del dibattito un principio: il delegato che effettua prelievi senza un consenso del titolare non acquisisce alcun diritto su quelle somme e deve restituirle. Il giudice ha precisato che la prova del titolo giustificativo grava interamente sul delegato, ponendo così un argine a pratiche che, soprattutto nei contesti familiari o nelle convivenze, vengono spesso confuse con donazioni tacite o condivisioni spontanee.

La natura giuridica della delega e i limiti del potere ètivo

La delega bancaria non trasferisce la proprietà del denaro, ma attribuisce un potere che consente al delegato di compiere operazioni per conto del titolare. Si tratta, in termini giuridici, di una procura che abilita all'esecuzione materiale di atti dispositivi, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto sostanziale sulle somme.

Il Tribunale di Siracusa ha chiarito che tra procura e disposizione patrimoniale corre una linea netta: la prima riguarda il potere di agire in nome e per conto altrui, la seconda presuppone un titolo causale autonomo che giustifichi il trasferimento della ricchezza. DI conseguenza il semplice fatto di essere delegati non autorizza a trattenere somme per sé.

La pronuncia ha invertito la prospettiva tradizionale: non spetta al titolare dimostrare di non aver autorizzato, bensì al delegato provare che i prelievi corrispondano a un consenso espresso o a un titolo valido, come una donazione formalizzata o una liberalità indiretta dimostrabile con atti concreti. In assenza di queste prove, ogni somma deve essere restituita in base al principio dell'indebito oggettivo sancito dall'articolo 2033 del Codice Civile.

La giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto

La decisione di Siracusa si inserisce in un filone giurisprudenziale rafforzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025. La Suprema Corte ha stabilito che i prelievi del delegato sono validi sotto il profilo formale, perché la banca esegue un ordine legittimamente conferito, ma possono essere indebiti nella sostanza se manca la prova di una causa giuridica.

La Cassazione ha inoltre precisato che, qualora il delegato invochi l'esistenza di una donazione, per somme non modiche è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista dall'articolo 782 del codice civile, mentre per le liberalità indirette occorre dimostrare l'elemento teleologico e lo spirito di liberalità. Senza questa prova, l'operazione resta priva di causa e la somma deve tornare al titolare o ai suoi eredi.

Un altro aspetto riguarda la distinzione tra cointestazione e delega. Nel primo caso i cointestatari hanno un potere di disposizione originario sul conto, ma anche qui la giurisprudenza ha più volte ricordato che non sempre il denaro appartiene pro quota a ciascuno: se i versamenti provengono solo da un soggetto e manca l'animus donandi, l'altro cointestatario può essere obbligato a restituire. Con la delega, invece, la titolarità delle somme rimane in capo al solo intestatario, e il delegato non ha alcuna facoltà di appropriarsene.

Conseguenze per banche, clienti ed eredi

Per gli istituti di credito, la sentenza ribadisce che la banca non risponde se esegue correttamente un ordine impartito da un delegato regolarmente registrato, perché la responsabilità non riguarda l'esecuzione tecnica ma l'assetto sostanziale dei rapporti interni tra titolare e delegato. Le banche sono però chiamate a informare i clienti sui rischi di un uso improprio della delega e possono consigliare limiti di importo o di operatività.

Per i correntisti, la lezione è chiara: la delega va concessa con cautela, definendo in forma scritta eventuali limiti o finalità, così da prevenire conflitti futuri. È buona prassi documentare i mandati affidati al delegato, annotando causali precise nei bonifici o nelle disposizioni, in modo che la natura delle operazioni non resti ambigua.

Quando il titolare muore, gli eredi possono contestare prelievi sospetti compiuti dal delegato in vita e, in assenza di giustificazioni, chiedere la restituzione per indebito. La sentenza di Siracusa offre una base forte per queste azioni, chiarendo che non è necessario dimostrare l'opposizione del defunto: è il delegato a dover provare che le somme gli spettavano a titolo valido.