Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i figli non possono contestare e bloccare un prestito richiesto da un genitore anziano se quest’ultimo risulta pienamente capace di intendere e volere. E’ possibile chiederne l’annullamento solo se risulta incapace ed esclusivamente con la prova del pregiudizio.
I figli possono contestare e bloccare un prestito richiesto da un genitore anziano? Può capitare a chiunque di ritrovarsi nella condizione economica di aver necessità di ulteriore liquidità, che sia per affrontare una spesa extra, per sostenere acquisti generici o per avere semplicemente più soldi a disposizione per le spese quotidiane e mensili per cui il solo stipendio o la sola pensione non basti più.
In tale situazione possono ritrovarsi persone di ogni età, più o meno giovani, compresi i nostri genitori. Ma spesso ci si chiede se una persona anziana può chiedere un prestito, entro quali importi e se eventualmente i figli possono opporsi a tale decisione. Vediamo di seguito cosa prevede la normativa in merito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, ciò che determina la possibilità o meno dei figli di opporsi e contestare un prestito richiesto da un genitore anziano è la sua capacità di intendere e di volere al momento della firma.
Se il genitore è, infatti, pienamente capace di intendere e volere, ha piena facoltà di sottoscrivere un prestito e compiere ogni altro genere di atto giuridico e nessuno può contestarlo.
In questo caso i figli non hanno alcun potere di interferire nè di opporsi alla scelta del padre di richiedere un prestito, pur non essendone d'accordo.
La situazione cambia quando il genitore anziano che decide di chiedere un prestito è incapace di intendere e volere.
Il Codice Civile prevede, infatti, che prevede che gli atti compiuti da una persona in tale condizione accertata al momento del compimento dell’atto stesso possono essere annullati.
Per rispondere, dunque, alla domanda iniziale, i figli non possono decidere al posto del genitore anziano e contestare le sue decisioni economiche e quella di chiedere un prestito se lui ha la piena capacità di intendere e di volere. Ma, al contrario, possono intervenire con l’annullamento.
Precisiamo, comunque, che nel caso di accettazione della richiesta di prestito, se il genitore è anziano, l’importo da concedere non può essere di importo esageratamente alto. Inoltre, per alcuni istituti di credito o finanziarie, l'età massima alla scadenza del prestito non deve superare i 75 anni.
Contestare e bloccare un prestito richiesto da un genitore anziano che non risulta nelle sue piene capacità di intendere e volere si può fare tramite l’annullamento, che può essere richiesto o dallo stesso soggetto, se e quando recupera la capacità, o dai figli o altri suoi eredi, generalmente, però, dopo la morte del genitore.
I figli possono agire quando il genitore è ancora in vita solo se dimostrano un interesse per la conservazione del patrimonio del genitore, per esempio per tutelare i suoi bisogni primari.
Per ottenere l’annullamento bisogna presentare al giudice la prova certa e inconfutabile sia dello stato di incapacità di intendere o di volere del genitore proprio nel momento specifico in cui ha firmato il contratto di prestito, per esempio, con certificati medici relativi a quel periodo, perizie medico-legali, o testimonianze; e sia del grave pregiudizio che l’atto ha arrecato o può arrecare al genitore incapace.
Il giudice può annullare e bloccare il contratto di prestito solo se entrambe le condizioni sopra riportate vengono soddisfatte.
Inoltre, anche dopo la morte del genitore anziano e l’apertura della successione, i figli, in qualità di eredi legittimari, possono continuare l’azione revocatoria iniziata dal defunto o iniziarne una nuova se ne ricorrono i presupposti.