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Quali attività o professionisti non possono rientrare nella partita Iva forfettaria? E quali codici Ateco?

Una delle peculiarità del regime forfettario è che non pone limiti al numero di codici Ateco che si possono associare alla Partita Iva.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quali attività o professionisti non poss

Il codice Ateco, che identifica l'attività economica di un'impresa o di un professionista, è centrale nel panorama fiscale italiano. Secondo la normativa 2024, la scelta del codice giusto non è solo una formalità burocratica: incide direttamente su tasse, contributi e, in alcuni casi, sulla possibilità di aderire a regimi fiscali agevolati come il regime forfettario.

Il codice Ateco serve a classificare le attività economiche ai fini fiscali e statistici. Questo codice, composto da una serie di cifre, descrive in dettaglio il tipo di attività svolta da un'impresa o un lavoratore autonomo. La corretta identificazione del codice Ateco è fondamentale perché determina l'inquadramento fiscale e contributivo dell'attività. Vediamo in questo articolo:

  • Partita Iva forfettaria 2024, quali attività o professionisti non rientrano

  • Quali soluzioni se non si può aderire al regime forfettario 2024

Partita Iva forfettaria 2024, quali attività o professionisti non rientrano

Una delle peculiarità del regime forfettario è che non pone limiti al numero di codici Ateco che si possono associare alla Partita Iva. Questo significa che è possibile aggiungere tutti i codici necessari per riflettere le diverse attività che svolgi. Ad esempio, se gestisci una consulenza informatica e vendi prodotti artigianali, puoi registrare entrambe le attività con i rispettivi codici Ateco.

Non tutte le attività possono beneficiare del regime forfettario. Alcuni codici Ateco, infatti, escludono la possibilità di aderire a questo regime, principalmente perché coinvolgono settori con agevolazioni Iva incompatibili. Si tratta di:

  • 47.26.00 - Vendita di sali e tabacchi: Questa categoria è esclusa dal regime forfettario a causa delle specifiche regolamentazioni fiscali e delle agevolazioni Iva applicabili;

  • 47.99.10 - Vendite a domicilio: Anche questa attività, tipicamente regolata da specifiche normative, non può rientrare nel regime forfettario;

  • 47.78.31 - Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione: L’attività di agenzia d’asta, che spesso comporta transazioni complesse e fiscalmente specifiche, è esclusa;

  • 46.77.10 - Commercio di rottami e materiali di recupero: Le particolarità fiscali di questo settore non permettono l'adesione al regime forfettario;

  • 79.11.00 - Agenzie di viaggio e turismo: Le agenzie di viaggio, per la complessità delle operazioni e delle normative Iva applicabili, non possono utilizzare il regime forfettario;

  • 56.10.12 - Agriturismi: Anche l’attività agrituristica, regolata da norme specifiche in termini di Iva e gestione fiscale, è esclusa;

  • 58.11.00 - Attività editoriali: Le imprese che operano nel settore editoriale, a causa delle particolari agevolazioni fiscali a loro disposizione, non possono aderire al regime forfettario.

Quali soluzioni se non si può aderire al regime forfettario 2024

Aprire un'attività comporta diverse scelte, una delle quali è il regime fiscale da applicare. Se il codice Ateco rientra tra quelli non compatibili con il regime forfettario, occorre optare per il regime ordinario. Ma cosa significa questo in termini di tassazione?

Il regime ordinario prevede una tassazione progressiva sul reddito, con aliquote che variano dal 23% al 43%.

Il regime ordinario, con la sua tassazione progressiva, può sembrare oneroso rispetto al regime forfettario, ma è l’unica opzione per molte attività con codici Ateco specifici.