La possibilità di pignorare un conto corrente rappresenta una delle leve più efficaci che un creditore può utilizzare per recuperare un credito non saldato. Tuttavia, il quadro normativo italiano prevede una serie di tutele e limiti specifici che proteggono alcuni tipi di conti e somme, al fine di garantire la sostenibilità economica e la dignità del debitore.
La normativa prevede che il pignoramento del conto corrente avvenga secondo regole stringenti e in presenza di un titolo esecutivo valido. Tuttavia, non tutte le somme presenti sui conti bancari o postali possono essere aggredite. Le principali categorie di conti correnti non pignorabili comprendono:
In nessun caso possono essere pignorate integralmente le somme necessarie a garantire la sopravvivenza dignitosa del titolare, secondo quanto stabilito dagli articoli 545 e 599 del Codice di procedura civile e dai più recenti interventi legislativi.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la definizione dei limiti di pignoramento. La legge impedisce di pignorare somme che abbiano natura di minimo vitale. In concreto, non si possono sottrarre disponibilità derivanti da pensioni, assistenza sociale, trattamento di invalidità e altri crediti assimilati per un importo che scenda al di sotto del doppio dell'assegno sociale vigente, e comunque mai sotto la soglia di 1.000 euro. Per somme accreditate come stipendio o pensione prima della notifica del pignoramento, è impignorabile il triplo dell'assegno sociale; se l’accredito è successivo, vale il limite di un quinto della somma eccedente la cifra non aggredibile.
Questa disciplina intende garantire che, anche in caso di debiti, il debitore mantenga i mezzi minimi per un’esistenza dignitosa, a tutela del diritto al sostentamento, come prescritto dall’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Il pignoramento dei conti correnti si inserisce nell’ambito dell’esecuzione forzata presso terzi. Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo, notificare l’atto di precetto al debitore e, successivamente, notificare l’atto di pignoramento sia alla banca (terzo pignorato) sia al debitore. Dal 2025, con le ultime riforme, è previsto un significativo snellimento procedurale: la cosiddetta digitalizzazione del pignoramento consente notifiche e accessi agli atti tramite posta elettronica certificata, mentre il pignoramento telematico, introdotto di recente, permette all’Agenzia delle Entrate Riscossione di verificare direttamente e in tempo reale la disponibilità di fondi ed effettuare blocchi automatici sopra una soglia minima di 1.000 euro.
Nel caso in cui il conto risulti a saldo negativo, il pignoramento resta inefficace fino al momento in cui sopraggiungano nuove disponibilità tali da rendere il saldo attivo. In queste evenienze, il vincolo di pignoramento si attiverà solo per le nuove somme, rispettando sempre i limiti di legge.
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 e il successivo D.Lgs. 164/2024 hanno apportato modifiche significative al regime del pignoramento:
L’introduzione del pignoramento telematico e la definizione più precisa di limiti e cause di estinzione del pignoramento rafforzano le tutele sia per il creditore sia per il debitore, garantendo una maggiore protezione delle somme impignorabili e una procedura più rapida ed efficiente per il recupero dei crediti dovuti.
Nel caso di conto corrente cointestato, la quota pignorabile è quella riferibile al solo debitore esecutato, generalmente la metà, a meno che non venga dimostrato che le somme appartengano in toto o in misura superiore a uno degli intestatari. In presenza di accrediti misti o in situazioni di difficoltà nell’attribuzione delle quote, la banca può essere tenuta a bloccare l’intero saldo, demandando al giudice la separazione effettiva delle spettanze.
Possono inoltre verificarsi casi di concorrenza tra più creditori oppure di doppia trattenuta, in cui il giudice provvede sia a non superare la soglia consentita dalla legge sia ad attribuire le somme raccolte in proporzione ai crediti concorrenti e con vigilanza rispetto al superamento del limite massimo di pignorabilità del 50% sulle somme proteggibili.
Un tema particolarmente rilevante, alla luce della globalizzazione finanziaria, è quello dei conti correnti esteri e delle carte di pagamento prepagate. L’apertura e il mantenimento di conti all’estero sono perfettamente legali, a condizione che vengano dichiarati nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e non siano strumento di frode o sottrazione fraudolenta ai creditori dopo la notifica di atti esecutivi. In taluni ordinamenti esteri, le procedure di pignoramento possono risultare particolarmente complesse a causa di specifiche barriere normative, ma ciò non implica automaticamente impignorabilità. Anche le carte prepagate (comprese PayPal e analoghe) registrate a nome di persona fisica sono teoricamente pignorabili secondo le stesse procedure dei rapporti bancari ordinari.
Da segnalare che la protezione preventiva, se legittima e documentabile, è lecita, ma in caso di atti di trasferimento dopo la notifica del pignoramento, si rischia l’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.).
Il debitore dispone di diverse possibilità per opporsi a un pignoramento illegittimo o agire per la sua limitazione, dal ricorso per vizi formali nella procedura (opposizione agli atti esecutivi), all’attivazione di soluzioni quali la rateizzazione del debito, la conversione del pignoramento o l’adesione a procedure di sovraindebitamento presso Organismi di Composizione della Crisi (OCC).