La società in accomandita semplice (SAS) è una delle strutture più utilizzate dalle imprese italiane di dimensioni medio-piccole per la sua versatilità e per le prerogative concesse in tema di amministrazione e responsabilità. Si caratterizza per la presenza di due categorie distinte di soci: accomandatari, incaricati della gestione e amministrazione, e accomandanti, che partecipano sostanzialmente come finanziatori senza funzioni operative. Profonda attenzione deve essere posta alle conseguenze delle obbligazioni della società, in particolare rispetto ai debiti e alle altre inadempienze, poiché la legislazione vigente nel 2025 conferma una disciplina rigorosa in merito ai doveri e alla responsabilità dei soci nelle differenti categorie.
La SAS, in quanto società di persone, non possiede piena personalità giuridica autonoma, ma gode di autonomia patrimoniale solo imperfetta. Per essere validamente costituita è necessario un atto notarile, che certifichi la composizione dei soci, la distinzione tra accomandatari e accomandanti, la divisione delle quote sociali in proporzione ai conferimenti di ciascuno, l’apertura della partita IVA, l’iscrizione alla Camera di Commercio e la registrazione presso il registro imprese. Tale assetto consente una notevole flessibilità gestionale ma comporta, come vedremo, importanti ricadute sugli obblighi e sulle responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Le quote rappresentano le parti ideali di capitale a ciascun socio spettanti, garantendo il diritto proporzionale agli utili e regolando la futura liquidazione in caso di scioglimento o recesso.
I soci accomandatari nella SAS, ai sensi dell’art. 2313 c.c. e confermato da più recenti pronunce e aggiornamenti normativi, sono sottoposti a una responsabilità illimitata e solidale per tutti i debiti contratti dalla società, inclusi quelli fiscali (ad es. IVA, IRPEF, IRES e altri tributi), nonché per debiti bancari, fornitori, dipendenti e altri obblighi assunti.
Il creditore sociale, in base al beneficium excussionis (art. 2304 c.c.), può agire contro il patrimonio personale del socio accomandatario solo dopo che il patrimonio della società si sia rivelato incapiente. Se più soci accomandatari risultano coinvolti, ciascuno è responsabile solidalmente per l’intero ammontare del debito nei confronti dei creditori esterni. Le intese interne che limitino la responsabilità di uno o più accomandatari sono valide solo tra i soci stessi e non possono essere opposte ai terzi.
La giurisprudenza del 2025 sottolinea che il mancato rispetto di tali obblighi, come la confusione tra beni privati e sociali, può aggravare la posizione del socio di fronte a eventuali azioni esecutive.
I soci accomandanti rispondono esclusivamente nei limiti dell’apporto effettuato, purché si astengano dall’intervento diretto nella gestione quotidiana della società. L’intervento attivo senza specifiche deleghe fa cadere il beneficio della responsabilità limitata, rendendo la loro posizione analoga a quella degli accomandatari. È inoltre previsto il diritto dell’accomandante a ricevere informativa annuale sui rendiconti e sui libri societari, nonché a partecipare alle deliberazioni relative a specifiche materie, come previsto dallo statuto e dalle norme di legge (artt. 2319, 2320 c.c.).
La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente l’estinzione delle passività. La normativa aggiornata al 2025, coerente con la prassi tribunale e con la Cassazione (es: sentenze n. 11683/2016, 31933/2019), prevede che dopo la cancellazione i creditori possano agire contro i soci, in proporzione alla loro responsabilità (illimitata o limitata), per i debiti sorti durante il periodo di carica. Per i soci accomandanti, la responsabilità è limitata ai capitali riscossi in sede di liquidazione, mentre gli accomandatari restano responsabili in misura illimitata anche dopo l’estinzione, se la natura del debito e la loro posizione lo richiedano.
Il liquidatore può essere ritenuto responsabile personalmente solo in caso di accertata colpa o dolo nella gestione della liquidazione, soprattutto in caso di preferenza indebita tra creditori o dispersione di attivi.
In presenza di debiti personali del socio accomandatario, i creditori particolari possono tentare di aggredire la quota societaria, ma non il patrimonio aziendale, salvo che non venga dimostrata confusione patrimoniale. La normativa in vigore e le sentenze più recenti chiariscono che è possibile procedere con il pignoramento della quota secondo una procedura specifica in tribunale. Gli altri soci possono esercitare diritti di prelazione per evitare l’ingresso di terzi.
E’ sempre consigliabile che la SAS mantenga rigorosamente distinta la sfera societaria da quella privata dei soci, poiché l’utilizzo di beni aziendali a fini personali può fornire argomenti ai creditori per estendere il pignoramento ai beni formali della società.
Quando le obbligazioni della SAS non vengono regolarmente adempiute, i creditori possono intraprendere azioni giudiziarie sia nei confronti della società sia, in seconda battuta, dei soci accomandatari. Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera in favore degli accomandatari solo in fase esecutiva: una volta constatata l’insufficienza dei beni societari, può essere avviata l’esecuzione sui beni personali del socio.
L’accomandatario può essere dichiarato fallito anche dopo il fallimento della società, in base alle regole di estensione della liquidazione giudiziale, qualora sia rimasto associato formalmente (soprattutto se il nome figura ancora nella ragione sociale).
I creditori particolari dei soci possono intervenire per ottenere la liquidazione della quota solo se dimostrano l’insufficienza degli altri beni e possono pignorare utili o ricorrere al sequestro conservativo in sede di liquidazione (art. 2270 c.c.), senza alterare l’intuitus personae caratteristico delle società di persone.
L’accomandatario che commetta gravi inadempienze – ad esempio uso illecito di fondi sociali, mancata comunicazione dei rendiconti, violazione di obblighi amministrativi o comportamenti lesivi dell’interesse sociale – può essere escluso dalla compagine sociale o revocato dal ruolo di amministratore a seguito di delibera dell’assemblea o procedimento giudiziale (artt. 2286, 2259 c.c.). Nel caso di esclusione o di revoca dell’unico accomandatario, i soci accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio per la gestione ordinaria fino a ricostituzione della categoria necessaria.
Le azioni di responsabilità per danni possono essere esercitate dalla società o dal singolo socio, se il danno è diretto e personale, secondo i principi della responsabilità aquiliana.