Nella Snc tutti i soci hanno responsabilità illimitata e in caso di insolvenza della società rispondono con i beni personali. Nella Srl i soci hanno responsabilità limitata agli apporti conferiti in società. Nella Sas i soci sono di due tipi.
Quando si parla di società di persone occorre fare subito presente come siano differenti le forme giuridiche di impresa ovvero le soluzioni concesso dall'ordinamento italiano. Srl, Snc e Sas sono alcune delle forme più usuali e ciascuna di loro presenta pro e contro da valutare.
Nella Snc (Società in nome collettivo) a differenza della Srl (Società a responsabilità limitata), l'elemento personale è preponderante rispetto a quello del capitale.
Nella Sas (Società in accomandita semplice) l' elemento personale è preponderante rispetto a quello del capitale per i soci accomandatari. Viceversa per i soci accomandanti. Sulla base delle differenze esigenze, conviene nel 2023 aprire l'una o l'altra. Approfondiamo quindi:
Snc, pro e contro nel 2023
Srl, pro e contro nel 2023
Sas, pro e contro nel 2023
Nella Snc tutti i soci hanno responsabilità illimitata e in caso di insolvenza della società rispondono con i beni personali. I creditori possono rivolgersi ad ogni singolo socio indipendentemente dagli altri. Sarà poi quest'ultimo a rivalersi sugli altri. Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci. Di solito la Snc viene vista dai terzi come società di piccole dimensioni. Non c'è alcun capitale sociale minimo. Non è possibile costituire la Snc con unico socio.
Se durante la vita sociale rimanesse un unico socio va ricostituita la pluralità. Il bilancio è in forma libera e non va depositato presso il Registro delle Imprese. I soci sono gli amministratori della società. L’amministrazione della società può essere configurata dai soci con la massima libertà. L'Irap viene pagata dalla società, mentre l'Irpef sul reddito societario va dichiarata direttamente dai soci indipendentemente dal fatto che gli utili siano loro distribuiti. In caso di accertamenti fiscali l'Iva e l'Irap vengono contestati alla società e l’Irpef viene contestata direttamente ai soci.
Nella Srl i soci hanno responsabilità limitata agli apporti conferiti in società. Tuttavia se la Srl viene considerata di tipo familiare, in caso di fallimento ai soci verranno ugualmente contestate responsabilità maggiori di quelle sopra citate. Gli amministratori rispondono personalmente in caso di fallimento se c'è dolo o colpa grave. Di solito la Srl viene percepita dai terzi come società di medie dimensioni e comunque più grande rispetto a una Snc. Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro. In caso di perdite che intacchino il capitale c'è l'obbligo di ripianamento oppure di scioglimento o trasformazione in società di persone.
È possibile costituire Srl a socio unico. In questo caso, se si vuole preservare la responsabilità limitata del socio, vanno rispettati appositi dettati normativi. È obbligatorio il bilancio in forma Ue ed il suo deposito presso il Registro delle Imprese. Può essere nominato amministratore anche chi non è socio. L'amministrazione della società va configurata adottando i sistemi previsti dal codice civile in tema di Srl. Le tasse (Ires e Irap) vengono pagate dalla società.
I soci nella propria dichiarazione dei redditi dichiarano solo gli utili distribuiti loro dalla società, sui quali pagano le imposte in misura ridotta. Tuttavia, ricorrendone le condizioni, si può scegliere di applicare lo stesso regime fiscale previsto per le Snc (cosiddetta trasparenza fiscale)
Nella Sas i soci sono di due tipi: accomandatari (hanno responsabilità illimitata come i soci di Snc) e accomandanti (hanno responsabilità limitata similarmente a quanto avviene per i soci di Srl). Di solito la Sas viene vista dai terzi come società di piccole dimensioni. Non c'è alcun capitale sociale minimo. Non è possibile costituire la Sas con unico socio; in sede di costituzione sono inoltre necessari almeno un accomandatario e un accomandante.
Se durante la vita sociale rimanesse un unico socio va ricostituita la pluralità con la presenza di almeno un accomandatario e un accomandante. Il bilancio è in forma libera e non va depositato presso il Registro delle Imprese.
I soci accomandatari sono gli amministratori della società. L'amministrazione della società può essere configurata dai soci con la massima libertà. L'Irap viene pagata dalla società, mentre l'Irpef sul reddito societario va dichiarata direttamente dai soci indipendentemente dal fatto che gli utili siano loro distribuiti. In caso di accertamenti fiscali l' Iva e l'Irap vengono contestati alla società e l'Irpef viene contestata direttamente ai soci.
E' una decisione fondamentale per non commettere errori che possono essere pagati a caro prezzo quella di scegliere la forma giuridica migliore tra impresa individuale, sas, snc e altre forme