Le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas) rappresentano due forme societarie molto diffuse nel panorama imprenditoriale italiano, ciascuna con caratteristiche distintive che le rendono adatte a specifiche esigenze aziendali. Scegliere la struttura societaria più appropriata è una decisione strategica che può influenzare significativamente il futuro dell'attività, sia in termini di responsabilità dei soci che di gestione operativa.
Entrambe appartengono alla categoria delle società di persone e presentano vantaggi e svantaggi che è necessario valutare attentamente prima di costituire una nuova impresa o modificare la forma giuridica di un'attività esistente.
La Società in Nome Collettivo rappresenta una delle forme societarie più semplici previste dall'ordinamento giuridico italiano. Questa tipologia di società è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del Codice Civile e presenta specifiche peculiarità che la distinguono dalle altre forme societarie.
Una Snc non possiede personalità giuridica, il che significa che non costituisce un soggetto giuridico completamente separato dai soci che la compongono. Questo aspetto ha importanti ripercussioni sulla responsabilità dei membri della società.
Tutti i soci di una Snc sono caratterizzati da:
Un aspetto particolarmente vantaggioso della Snc è l'assenza di un capitale sociale minimo richiesto per la costituzione, rendendo questa forma societaria accessibile anche a chi dispone di risorse finanziarie limitate.
Nella Snc, la gestione dell'impresa è generalmente affidata a tutti i soci, salvo diverse disposizioni contenute nell'atto costitutivo. Questo comporta che ciascun socio ha il diritto di amministrare la società e di rappresentarla nei rapporti con i terzi.
Per quanto riguarda le modifiche al contratto sociale, la normativa vigente prevede che sia necessario il consenso unanime di tutti i soci, a meno che l'atto costitutivo non stabilisca diversamente. Non è prevista un'assemblea formale dei soci come avviene nelle società di capitali.
I soci possono prelevare capitali dalla società in qualsiasi momento senza necessità di particolari formalità o accordi scritti tra loro, offrendo una notevole flessibilità nella gestione finanziaria personale.
Dal punto di vista fiscale, la Snc opera secondo il principio di trasparenza: il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, la Snc può beneficiare del regime contabile semplificato se non supera determinati limiti di ricavi, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione degli obblighi amministrativi e di tenuta delle scritture contabili.
La Società in Accomandita Semplice è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del Codice Civile e rappresenta una forma societaria caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di soci, elemento che la distingue nettamente dalla Snc.
Come per la Snc, anche la Sas non ha personalità giuridica e non prevede un capitale sociale minimo per la costituzione. Tuttavia, la sua peculiarità risiede nella divisione dei soci in due categorie:
Questa struttura duale permette una netta separazione tra chi gestisce attivamente l'impresa e chi partecipa principalmente come investitore, offrendo maggiore flessibilità nella distribuzione di ruoli e responsabilità.
I soci accomandatari sono i veri e propri gestori dell'impresa. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di una Snc, rispondendo illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Sono loro gli unici che possono amministrare la società e rappresentarla nei rapporti con i terzi.
I soci accomandanti, invece, fungono principalmente da investitori. Non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari. Se violano questo divieto, assumono responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Questa distinzione di ruoli e responsabilità rappresenta il principale elemento distintivo rispetto alla Snc, dove tutti i soci sono nella medesima posizione giuridica.
Nella Sas, a differenza della Snc, i prelievi di denaro da parte dei soci accomandanti richiedono generalmente l'approvazione di un socio accomandatario. Questa restrizione riflette la limitata partecipazione degli accomandanti alla gestione aziendale.
Per quanto riguarda la costituzione, la normativa del 2025 non consente la creazione di una Sas con un unico socio, essendo necessaria la presenza di almeno un socio accomandatario e un socio accomandante. Questo rende la Sas particolarmente adatta per attività che richiedono la partecipazione di più soggetti con ruoli distinti.
La scelta tra Snc e Sas dipende da numerosi fattori, tra cui la struttura di governance desiderata, il livello di rischio che i soci sono disposti ad assumersi e le specifiche esigenze operative dell'attività. Ecco le principali differenze che distinguono queste due forme societarie:
La distinzione più rilevante tra Snc e Sas riguarda la gestione e l'amministrazione della società:
Questa differenza si riflette anche nelle modalità di prelievo di capitali dalla società: nella Snc qualsiasi socio può effettuare prelievi senza particolari formalità, mentre nella Sas i soci accomandanti necessitano generalmente dell'approvazione di un socio accomandatario.
Riguardo alla responsabilità per le obbligazioni sociali:
Questa differenziazione nella responsabilità rappresenta uno degli aspetti più significativi nella scelta tra le due forme societarie, specialmente per attività con elevati profili di rischio.
Un'altra differenza sostanziale riguarda la possibilità di limitare la responsabilità:
Questa diversa impostazione influenza significativamente la distribuzione del rischio all'interno della compagine sociale.
La scelta tra Snc e Sas nel 2025 deve basarsi su un'attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna forma societaria in relazione alle specifiche esigenze dell'attività che si intende svolgere.
La Società in Nome Collettivo risulta particolarmente adatta nei seguenti casi:
Con le nuove disposizioni fiscali del 2025, la Snc può risultare vantaggiosa anche per la semplicità degli adempimenti amministrativi e contabili, specialmente per le piccole attività che possono beneficiare del regime contabile semplificato.
La Società in Accomandita Semplice rappresenta invece la scelta migliore quando:
Nel contesto economico del 2025, la Sas può rappresentare un buon compromesso tra la semplicità delle società di persone e la limitazione della responsabilità tipica delle società di capitali.