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Quando le festività vengano pagate il doppio in busta paga

Quali sono i casi in cui i lavoratori hanno diritto ad un pagamento quasi raddoppiato in busta paga se prestano servizio in giorni di festività

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Quando le festività vengano pagate il do

Quando le festività vengano pagate il doppio in busta paga?

Stando a quanto previsto dalla normativa in vigore, le festività possono essere pagate il doppio in busta paga quando cadono di domenica ma il dipendente lavora. In questo caso, al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione giornaliera con l'aggiunta di un'ulteriore retribuzione equivalente all'aliquota giornaliera. 
 

Quali sono i casi in cui le festività vengono pagate il doppio in busta paga? La normativa italiana stabilisce alcuni giorni all’anno come festività, al di là delle domeniche, perché si tratta di giornate specifiche dedicate alla celebrazione di ricorrenze civili e religiose.

La legge prevede giornate infrasettimanali considerate festive, a cui si aggiungono altre ricorrenze individuate dalla contrattazione collettiva.

I giorni festivi hanno la duplice finalità di permettere al lavoratore la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa, nonché di usufruire di riposi per garantire la possibilità di riprendere le proprie energie fisiche e psichiche. 

Tuttavia, sempre secondo la stessa legge vigente, è anche possibile che i dipendenti debbano prestare servizio proprio nei giorni delle cosiddette festività ma in questo caso sono previste per loro maggiorazioni degli stipendi che variano in base a diversi fattori. Cerchiamo di seguito di far chiarezza in merito. 

  • Quando le festività si pagano il doppio
  • Quali sono le retribuzioni spettanti per il lavoro durante le festività


Quando le festività si pagano il doppio 

Stando a quanto previsto dalla normativa in vigore, le festività vengono pagate il doppio in busta paga quando cadono di domenica ma il dipendente lavora.

In questo caso, al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione giornaliera con l'aggiunta di un'ulteriore retribuzione equivalente all'aliquota giornaliera. 

Dunque, quando il lavoratore presta servizio in una giornata festiva, ha diritto a ricevere una maggiorazione retributiva, la cui percentuale precisa è stabilita dal contratto nazionale di lavoro Ccnl di riferimento, ma generalmente oscilla tra il 50% e il 100% della retribuzione oraria.

Quali sono le retribuzioni spettanti per il lavoro durante le festività

Se, come spiegato, ci sono casi in cui il lavoro durante le festività può essere pagato fino al doppio, è anche bene sapere che è prevista comunque una specifica normativa retributiva per chi lavora durante le festività e a seconda dei giorni in cui queste cadono.

Quando una festività coincide con un normale giorno lavorativo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria, pur non prestando servizio.

Se la festività cade in giorni non lavorativi o di riposo, il trattamento economico può variare e si può avere diritto ad una retribuzione aggiuntiva, cioè il lavoratore riceve una quota aggiuntiva pari a una giornata lavorativa, oltre alla normale retribuzione settimanale, o si può usufruire del riposo compensativo.

Anche se il lavoratore presta servizio in un giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, riceve una maggiorazione per lavoro festivo, stabilita dal Cccnl, o può avere un giorno di riposo compensativo, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione.

Particolare attenzione meritano poi le cosiddette festività soppresse: ci sono, infatti, feste civili che sono state soppresse ma per cui i lavoratori continuano a beneficiare di permessi retribuiti in sostituzione di queste giornate e i trattamenti sono regolati dai Ccnl, che stabiliscono il numero di ore di permesso retribuito spettanti.

Le festività soppresse includono in particolare:

  • San Giuseppe (19 marzo);
  • l'Ascensione (39 giorni dopo Pasqua);
  • il Corpus Domini (39 giorni dopo Pasqua);
  • Santi Pietro e Paolo (29 giugno, tranne che a Roma);
  • la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale (4 novembre);