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Quando scatta la responsabile penale (e reato) del datore di lavoro per infortunio dipendente secondo leggi 2025

Datore di lavoro e infortuni: quando scatta la responsabilitŕ penale? Cosa prevedono le leggi su reati, sanzioni e obblighi verso i dipendenti

Autore: Chiara Compagnucci
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Quando scatta la responsabile penale (e

La responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni dei dipendenti, nel quadro normativo attuale e secondo le più recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali aggiornata al 2025, costituisce uno dei temi centrali in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. La prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali nelle aziende, rafforzata da un costante impegno del legislatore e da sentenze della Corte di Cassazione, impone un rigido sistema di tutela fondato su specifici obblighi giuridici, doveri di diligenza e rigorosi protocolli di formazione e controllo.

Quadro normativo e principi generali: obblighi e responsabilità penale del datore di lavoro

La normativa principale di riferimento è costituita dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), integrato dal D. Lgs. 106/2009 e dalle modifiche successive, nonché dall’art. 2087 c.c., che impone l’adozione di tutte le misure necessarie, in base alla particolarità del lavoro, per garantire la salute fisica e morale dei lavoratori. Secondo la giurisprudenza più recente (ad es. Cass. pen., Sez. IV, n. 12326/2024), il datore di lavoro riveste una posizione di garanzia che lo obbliga non solo ad adottare precauzioni tecniche, ma anche a organizzare un sistema di vigilanza attiva mirato a individuare, valutare e prevenire i rischi in ambiente lavorativo.

  • Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Programmare la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori;
  • Dotare i dipendenti di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati;
  • Sorveglianza sanitaria e controllo periodico dei luoghi, impianti e attrezzature;
  • Promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto delle norme.

Oltre alle responsabilità personali (penali e civili), il D. Lgs. 231/2001 prevede anche la responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati commessi nel loro interesse o vantaggio, in materia di sicurezza sul lavoro.

I presupposti della responsabilità penale: condotta colposa, evento e nesso causale

Affinché sorga la responsabilità penale del datore di lavoro a seguito dell’infortunio di un dipendente, devono emergere precisi elementi:

  1. Condotta colposa (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme anti-infortunistiche specifiche);
  2. Verificarsi di un evento dannoso (infortunio o malattia professionale);
  3. Nesso causale diretto tra la condotta datoriale e il danno subito dal lavoratore (ex arti. 40 e 41 c.p.).

Non impedire un evento potenzialmente lesivo che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. In particolare, la Cassazione ha confermato che la mera imprudenza, inesperienza o anche leggerezza del lavoratore non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità, se questa si inserisce nell’area di rischio prevedibile e prevenibile attraverso le misure dovute (Cass. Pen., Sez. IV, n. 39765/2015; n. 27787/2019).

Eccezione: l’unica circostanza che può escludere la responsabilità del datore è il così detto "comportamento abnorme" del lavoratore, cioè quando l’evento sia stato causato da condotte completamente eccentriche o imprevedibili, non riconducibili all’ordinaria sfera di rischio gestita dal garante della sicurezza.

Deleghe, ruoli e responsabilità concorrenti: dirigente, RSPP, preposto e altri soggetti

La responsabilità penale non è sempre circoscritta al datore di lavoro, ma può coinvolgere anche altre figure aziendali come i dirigenti, i preposti e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). La delega di funzioni (ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08) è possibile, purché sia:

  • Formale, inequivoca e affidata a una persona tecnicamente idonea;
  • Accompagnata da poteri organizzativi, gestionali e di spesa effettivi;
  • Oggetto di un sistema di verifica e controllo effettivo da parte del datore di lavoro (culpa in vigilando ed eligendo);
  • Pubblicizzata adeguatamente all’interno e verso terzi.

Persistono obblighi indelegabili in capo al datore di lavoro, come la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP. La responsabilità di tali soggetti non è mai esclusiva, ma concorrono con quella datoriale, salvo dimostrazione di una corretta organizzazione e controllo delle attività delegate (Cass. pen., sez. IV, n. 38913/2023).

Di rilievo, infine, la recente estensione della responsabilità penale anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in specifici casi di mancata promozione delle misure preventive (Cass. pen., 38914/2023).

Obblighi in materia di prevenzione: strumenti e procedure

Tra gli adempimenti cardine richiesti dalla normativa penale e antinfortunistica, si ricordano:

  • Analisi dettagliata dei rischi lavorativi e aggiornamento del DVR (Documentazione di Valutazione dei Rischi);
  • Formalizzazione delle procedure di primo soccorso, evacuazione e lotta antincendio;
  • Definizione di relazioni tecniche specifiche (es. rischio chimico, biologico, stress lavoro correlato);
  • Verifica periodica di impianti e macchinari e fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • Promozione di processi di formazione continua e linguaggio accessibile anche in presenza di lavoratori stranieri, come ribadito dalla Cassazione (n. 2557/2025).
  • Monitoraggio e audit periodici sull’efficacia delle azioni preventive.

Una corretta applicazione di questi strumenti permette al datore di lavoro di dimostrare, anche in ambito processuale, di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire danni ai lavoratori.

Responsabilità nei confronti di terzi estranei all’organizzazione lavorativa

La tutela antinfortunistica si estende, in presenza di rischi lavorativi, anche ai terzi che si trovano nei luoghi aziendali. Il datore di lavoro è ritenuto responsabile se la sua condotta ha violato obblighi preventivi e il danno subito da un estraneo è riconducibile alla stessa sfera di rischio prevista per i lavoratori, salvo il caso di “volontaria esposizione a pericolo” (vedi Trib. Catanzaro, 1539/2023).

Conseguenze penali, sanzioni e profili risarcitori

Se ritenuto colpevole, il datore di lavoro rischia condanne a pene detentive (fino alla reclusione), sanzioni pecuniarie significative, sospensione o interdizione dall’attività, e l’obbligo di risarcire tutti i danni patrimoniali e biologici patiti dal lavoratore o dai suoi eredi. Inoltre la responsabilità dell’ente societario può sommarsi a quella personale dell’amministratore/delegato (D.Lgs. 231/2001).

Per difendersi da contestazioni penali, occorre dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli, idonee e specifiche previste dalla normativa vigente, documentando formazione, DPI consegnati, sorveglianza sanitaria e procedure di verifica continua. L’assistenza di un legale penalista specializzato è indispensabile per predisporre la strategia difensiva più efficace, inclusa l’esibizione di perizie tecniche e la verifica della corretta implementazione delle deleghe e dei modelli organizzativi.

FAQ: quesiti frequenti sulla responsabilità penale in caso di infortunio

  • Il datore di lavoro è sempre responsabile penalmente in caso di infortunio? Solo se sono violate precauzioni antinfortunistiche od obblighi previsti dalla legge. In presenza di comportamenti abnormi ed estemporanei del lavoratore, il nesso può essere interrotto.
  • Come viene valutato il nesso causale in giudizio? Mediante il criterio della condizione sine qua non e dell’eliminazione mentale della condotta omissiva/attiva, supportato da eventuali perizie tecniche.
  • La delega di funzioni esonera sempre il datore di lavoro? No, restano in capo al datore obblighi indelegabili e quello di controllo effettivo sull’operato dei delegati.
  • Quali sono le principali sanzioni penali? Reclusione, multa e interdizione. Può aggiungersi la responsabilità amministrativa dell’ente.
  • Le ultime novità normative incidono sulla responsabilità? Sì, gli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi rafforzano gli obblighi di prevenzione e il potere sanzionatorio in caso di omissioni.

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