Il tema della responsabilità in caso di lesioni occorse durante lo svolgimento dell’attività lavorativa è tra i più analizzati in ambito giuridico, anche per le rilevanti ricadute economiche e sociali che comporta. In particolare, uno dei quesiti più frequenti riguarda l’accesso al risarcimento per infortunio lavorativo per colpa del dipendente: è possibile che il lavoratore ottenga compensi e tutele anche qualora venga accertata una sua responsabilità, anche solo parziale, nella genesi dell'incidente? Il diritto del lavoro italiano e il sistema previdenziale prevedono risposte articolate, fondando la tutela su norme imperative e principi consolidati della giurisprudenza. La disciplina si articola su una doppia direttrice: da un lato la copertura assicurativa gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), dall’altro la responsabilità diretta del datore di lavoro per omessa applicazione delle misure di sicurezza. Comprendere l’intreccio tra responsabilità individuale e collettiva rappresenta un passaggio essenziale per orientarsi fra diritti risarcitori, obblighi assicurativi e possibili eccezioni alla regola della tutela.
Nel panorama normativo italiano, la responsabilità nei casi di incidenti lavorativi si fonda su principi volti a garantire la tutela del lavoratore, quale che sia la dinamica dell’evento. L’INAIL svolge un ruolo centrale, in quanto la legge impone a ogni datore di lavoro la stipula di una polizza assicurativa obbligatoria. Questa copertura assicura, nei limiti stabiliti dalla normativa, un sostegno economico in caso di danni derivanti da infortunio verificatosi nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative.
Tipo di danno | Copertura INAIL |
Inabilità temporanea | Sì, in percentuali crescenti dal 4° giorno di assenza |
Danno biologico dal 6% al 15% | Sì, indennizzo una tantum |
Danno biologico dal 16% al 100% | Sì, rendita vitalizia |
Danno permanente < 6% | No |
È importante sottolineare come la responsabilità datoriale si regga sull’art. 2087 del Codice Civile, che impone alla dirigenza aziendale la prevenzione di tutti i rischi prevedibili e il costante monitoraggio dei processi produttivi per la tutela dell’integrità fisica e morale dei dipendenti. Il semplice errore umano, imprudenza o negligenza non elimina automaticamente il diritto al risarcimento: l’INAIL, infatti, tende a liquidare l’indennizzo salvo ipotesi di comportamenti totalmente slegati dal contesto lavorativo, circostanza, come vedremo, tutt’altro che comune.
Non in ogni situazione di colpa o imprudenza del lavoratore si assiste a una decadenza dai diritti assicurativi e risarcitori. L’esclusione dell’indennizzo si verifica solo in presenza di comportamenti giudicati "abnormi" o in caso di rischio elettivo. Si parla di abnormità quando la condotta del dipendente è del tutto autonoma, imprevedibile dal datore e priva di qualsiasi collegamento con le attività assegnate.
L’INAIL esclude l’indennizzo solo ove la condotta sia causa esclusiva dell’infortunio, interrompendo ogni nesso con le misure organizzative e preventive dovute dal datore. Si tratta comunque di ipotesi residuali, a tutela della previsione normativa che attribuisce un ruolo centrale alla prevenzione datoriale. Viceversa, comportamenti imprudenti pur inseriti nell’ordinaria dinamica lavorativa (ad esempio utilizzo improprio, ma non abnorme, di strumenti aziendali) non fanno venire meno la copertura assicurativa e risarcitoria.
L’istituto del concorso di colpa disciplina le situazioni in cui sia il lavoratore sia il datore abbiano concorso, ciascuno con le proprie condotte, all’insorgere del danno. Sebbene tra gli operatori giuridici vi siano interpretazioni non sempre uniformi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto, in sentenze recenti, l’orientamento secondo cui eventuali errori del dipendente non sempre determinano una proporzionale riduzione del risarcimento infortunio lavorativo colpa dipendente accordato.
In particolare:
La valutazione concreta resta affidata al giudice, che pondera il grado della responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. Restano ferme le tutele minime previste per legge e garantite dal sistema assicurativo obbligatorio, salvo i casi di corresponsabilità così definiti dalla giurisprudenza.
L’evoluzione giurisprudenziale ha fornito indicazioni puntuali sui limiti della responsabilità datoriale, chiarendo che la semplice imprudenza o colpa del dipendente raramente solleva interamente il datore dall'obbligo di indennizzo o risarcimento infortunio lavorativo colpa dipendente.
Il principio consolidato è che la responsabilità datoriale decade solo quando la condotta del dipendente soddisfa congiuntamente criteri di abnormità, totale imprevedibilità ed estraneità alle mansioni. In caso contrario, nonostante imperizia o disattenzione del lavoratore, il datore resta esposto a responsabilità civile e penale.
In presenza di un incidente sul luogo di lavoro, il dipendente leso conserva il diritto di accedere alle tutele previste dalla normativa e dalla copertura INAIL, con alcune procedure essenziali da rispettare. Il datore è tenuto:
Qualora il danno subito superi gli importi riconosciuti dall’INAIL (in caso di danno differenziale), il lavoratore può agire direttamente contro il datore per il risarcimento della quota residua che non abbia trovato copertura assicurativa. Il procedimento può realizzarsi sia mediante una domanda giudiziale sia, in alcuni casi, tramite accordo stragiudiziale se il datore riconosce la propria responsabilità. L’onere della prova dell’inadempimento datoriale grava tuttavia sul lavoratore, che deve specificare le condizioni di rischio non presidiate e il collegamento causale fra quelle e l’accaduto.
La disciplina di settore garantisce inoltre assistenza sanitaria gratuita presso le strutture pubbliche e tutela della retribuzione nei termini fissati. Ogni violazione delle procedure da parte del datore può comportare sanzioni amministrative e penali, con ulteriori obblighi risarcitori a favore del lavoratore.