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Se l'infortunio sul lavoro colpa del dipendente stesso, risarcimenti e diritti gli spettano lo stesso?

L'infortunio sul lavoro causato da una colpa del dipendente solleva dubbi su risarcimenti e diritti. Il ruolo dell'INAIL, le limitazioni ai risarcimenti, il concorso di colpa e le recenti sentenze

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Se l'infortunio sul lavoro  colpa del d

Il tema della responsabilità in caso di lesioni occorse durante lo svolgimento dell’attività lavorativa è tra i più analizzati in ambito giuridico, anche per le rilevanti ricadute economiche e sociali che comporta. In particolare, uno dei quesiti più frequenti riguarda l’accesso al risarcimento per infortunio lavorativo per colpa del dipendente: è possibile che il lavoratore ottenga compensi e tutele anche qualora venga accertata una sua responsabilità, anche solo parziale, nella genesi dell'incidente? Il diritto del lavoro italiano e il sistema previdenziale prevedono risposte articolate, fondando la tutela su norme imperative e principi consolidati della giurisprudenza. La disciplina si articola su una doppia direttrice: da un lato la copertura assicurativa gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), dall’altro la responsabilità diretta del datore di lavoro per omessa applicazione delle misure di sicurezza. Comprendere l’intreccio tra responsabilità individuale e collettiva rappresenta un passaggio essenziale per orientarsi fra diritti risarcitori, obblighi assicurativi e possibili eccezioni alla regola della tutela.

Il principio della responsabilità e il ruolo dell'INAIL, tutele per il lavoratore colpevole

Nel panorama normativo italiano, la responsabilità nei casi di incidenti lavorativi si fonda su principi volti a garantire la tutela del lavoratore, quale che sia la dinamica dell’evento. L’INAIL svolge un ruolo centrale, in quanto la legge impone a ogni datore di lavoro la stipula di una polizza assicurativa obbligatoria. Questa copertura assicura, nei limiti stabiliti dalla normativa, un sostegno economico in caso di danni derivanti da infortunio verificatosi nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative.

  • L’indennizzo INAIL non comporta un ristoro totale di tutti i danni subiti, ma garantisce un aiuto economico (principio indennitario), che può variare in funzione di inabilità temporanea o danno permanente.
  • L'assistenza INAIL resta valida anche in presenza di condotte colpose riconducibili al lavoratore, come ad esempio la mancata osservanza di alcune procedure di sicurezza o l’inadempimento rispetto all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
  • Solo una condotta particolarmente anomala, esorbitante rispetto all’ordinario processo lavorativo (cd. "comportamento abnorme"), può escludere la copertura INAIL e le relative tutele.
Tipo di danno Copertura INAIL
Inabilità temporanea Sì, in percentuali crescenti dal 4° giorno di assenza
Danno biologico dal 6% al 15% Sì, indennizzo una tantum
Danno biologico dal 16% al 100% Sì, rendita vitalizia
Danno permanente < 6% No

È importante sottolineare come la responsabilità datoriale si regga sull’art. 2087 del Codice Civile, che impone alla dirigenza aziendale la prevenzione di tutti i rischi prevedibili e il costante monitoraggio dei processi produttivi per la tutela dell’integrità fisica e morale dei dipendenti. Il semplice errore umano, imprudenza o negligenza non elimina automaticamente il diritto al risarcimento: l’INAIL, infatti, tende a liquidare l’indennizzo salvo ipotesi di comportamenti totalmente slegati dal contesto lavorativo, circostanza, come vedremo, tutt’altro che comune.

I casi in cui il risarcimento può essere negato o ridotto: comportamenti abnormi e rischio elettivo

Non in ogni situazione di colpa o imprudenza del lavoratore si assiste a una decadenza dai diritti assicurativi e risarcitori. L’esclusione dell’indennizzo si verifica solo in presenza di comportamenti giudicati "abnormi" o in caso di rischio elettivo. Si parla di abnormità quando la condotta del dipendente è del tutto autonoma, imprevedibile dal datore e priva di qualsiasi collegamento con le attività assegnate.

  • Comportamento abnorme: Condizione in cui il dipendente agisce fuori da ogni regola e mansione assegnata, creando un rischio completamente nuovo e non prevedibile. Classico esempio: un impiegato amministrativo che, senza motivo lavorativo, opera macchinari pericolosi senza permesso.
  • Rischio elettivo: Si verifica quando il lavoratore, per scelta personale o per finalità estranee all'organizzazione aziendale, si espone deliberatamente a un pericolo, estraneo sia alle mansioni che all’attività produttiva. Ad esempio, una scommessa personale tra colleghi che porta a una sfida rischiosa negli ambienti di lavoro.

L’INAIL esclude l’indennizzo solo ove la condotta sia causa esclusiva dell’infortunio, interrompendo ogni nesso con le misure organizzative e preventive dovute dal datore. Si tratta comunque di ipotesi residuali, a tutela della previsione normativa che attribuisce un ruolo centrale alla prevenzione datoriale. Viceversa, comportamenti imprudenti pur inseriti nell’ordinaria dinamica lavorativa (ad esempio utilizzo improprio, ma non abnorme, di strumenti aziendali) non fanno venire meno la copertura assicurativa e risarcitoria.

Concorso di colpa del lavoratore: quando la colpa incide sui diritti e sulle somme

L’istituto del concorso di colpa disciplina le situazioni in cui sia il lavoratore sia il datore abbiano concorso, ciascuno con le proprie condotte, all’insorgere del danno. Sebbene tra gli operatori giuridici vi siano interpretazioni non sempre uniformi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto, in sentenze recenti, l’orientamento secondo cui eventuali errori del dipendente non sempre determinano una proporzionale riduzione del risarcimento infortunio lavorativo colpa dipendente accordato.

In particolare:

  • Se il datore di lavoro ha gravemente violato le norme di sicurezza (ad esempio imponendo prassi pericolose), il comportamento imprudente del lavoratore è generalmente ritenuto irrilevante ai fini della diminuzione delle somme spettanti, perché il dovere dell'azienda è soprattutto ponere rimedio anche agli errori umani prevedibili.
  • Nelle ipotesi in cui la colpa del datore non sia determinante o esclusiva, può trovare invece applicazione l’art. 1227 c.c, consentendo una parziale decurtazione dell’indennizzo a seconda della gravità della negligenza accertata in capo al dipendente.
  • Tale riduzione interviene però soltanto quando la condotta del lavoratore abbia effettivamente inciso sul danno e sia stata estranea alle misure di sicurezza imposte dal datore.

La valutazione concreta resta affidata al giudice, che pondera il grado della responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. Restano ferme le tutele minime previste per legge e garantite dal sistema assicurativo obbligatorio, salvo i casi di corresponsabilità così definiti dalla giurisprudenza.

La responsabilità civile e penale del datore di lavoro alla luce delle sentenze recenti

L’evoluzione giurisprudenziale ha fornito indicazioni puntuali sui limiti della responsabilità datoriale, chiarendo che la semplice imprudenza o colpa del dipendente raramente solleva interamente il datore dall'obbligo di indennizzo o risarcimento infortunio lavorativo colpa dipendente.

  • La responsabilità civile è presunta dal combinato disposto dell’art. 2087 c.c. e delle normative specifiche in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), salvo che il datore non provi di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire l’evento.
  • Sul piano penale, se l’infortunio configura reato (ad esempio lesioni colpose), la responsabilità datoriale è esclusa solo nei casi di comportamenti imprevedibili e abnormi del lavoratore. La restante casistica vede spesso la coesistenza di responsabilità concorrente.
  • Sentenze recenti (Cassazione n. 21714/2025) hanno ribadito che l’azienda deve vigilare attivamente sull’utilizzo delle corrette procedure in azienda, sanzionando le prassi scorrette e garantendo l’effettivo impiego delle dotazioni di sicurezza. L’omessa organizzazione o il mancato controllo possono generare una responsabilità autonoma anche in presenza di gesti sconsiderati o imprudenti del lavoratore.

Il principio consolidato è che la responsabilità datoriale decade solo quando la condotta del dipendente soddisfa congiuntamente criteri di abnormità, totale imprevedibilità ed estraneità alle mansioni. In caso contrario, nonostante imperizia o disattenzione del lavoratore, il datore resta esposto a responsabilità civile e penale.

Diritti e tutele pratiche del lavoratore infortunato: obblighi del datore e procedura di richiesta risarcimento

In presenza di un incidente sul luogo di lavoro, il dipendente leso conserva il diritto di accedere alle tutele previste dalla normativa e dalla copertura INAIL, con alcune procedure essenziali da rispettare. Il datore è tenuto:

  • A trasmettere denuncia di infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
  • A garantire il pagamento integrale della retribuzione per il giorno dell’incidente e al 60% per i tre giorni successivi; dal quarto giorno interviene l’indennità INAIL.
  • A conservare il posto di lavoro per il periodo d’inabilità temporanea certificato.
  • Ad assicurare la piena osservanza e l’aggiornamento costante delle misure di sicurezza, con la consegna e il controllo dell’effettivo utilizzo dei DPI.

Qualora il danno subito superi gli importi riconosciuti dall’INAIL (in caso di danno differenziale), il lavoratore può agire direttamente contro il datore per il risarcimento della quota residua che non abbia trovato copertura assicurativa. Il procedimento può realizzarsi sia mediante una domanda giudiziale sia, in alcuni casi, tramite accordo stragiudiziale se il datore riconosce la propria responsabilità. L’onere della prova dell’inadempimento datoriale grava tuttavia sul lavoratore, che deve specificare le condizioni di rischio non presidiate e il collegamento causale fra quelle e l’accaduto.

La disciplina di settore garantisce inoltre assistenza sanitaria gratuita presso le strutture pubbliche e tutela della retribuzione nei termini fissati. Ogni violazione delle procedure da parte del datore può comportare sanzioni amministrative e penali, con ulteriori obblighi risarcitori a favore del lavoratore.

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