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Quando si perdono le ferie in base normative, CCNL e sentenze Cassazione, Tar e tribunali

Ferie non godute: quando si perdono? Cosa prevedono normative 2025, CCNL e sentenze di Cassazione, TAR e tribunali su scadenze, prescrizione e casi di decadenza dei giorni di ferie

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quando si perdono le ferie in base norma

Il diritto alle ferie rappresenta una componente essenziale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tutelato sia dalla Costituzione che dal Codice Civile e dalla legislazione italiana ed europea. Le ferie annuali retribuite sono considerate un diritto assoluto e irrinunciabile per ogni lavoratore subordinato, non sostituibile da una prestazione economica durante il rapporto di lavoro. Questo diritto trova fondamento nell'articolo 36 della Costituzione e negli articoli 2109 del Codice Civile e 10 del Decreto legislativo n. 66/2003, che stabilisce almeno quattro settimane di riposo ogni anno. La normativa europea, con la Direttiva 2003/88/CE, rafforza il principio secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Gestione delle ferie, tra obblighi e opportunità

La programmazione delle ferie richiede un equilibrio tra esigenze aziendali e necessità del lavoratore di recuperare le energie psicofisiche. Il dipendente può proporre il periodo di assenza, ma l’ultima parola spetta al datore di lavoro, che deve comunque garantire il godimento pieno e reale delle ferie. Le modalità di richiesta possono variare a seconda della prassi interna all'azienda o alle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), potendo avvenire verbalmente, in forma scritta o mediante sistemi digitali certificati.

Non è possibile scegliere arbitrariamente quando usufruire delle ferie, dal momento che il datore di lavoro deve assicurare il regolare svolgimento delle attività produttive. Condizioni di eccezionale importanza, come esigenze di servizio, malattia, infortunio o maternità, possono giustificare posticipi o variazioni nei periodi di ferie già stabiliti.

Quando si rischia la perdita delle ferie

La perdita effettiva delle ferie maturate e non godute è limitata a situazioni particolari e specifiche, chiarite dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Ferie arretrate non possono essere automaticamente considerate perse né sostituite da indennità finanziarie, se non in due casi circoscritti:

  • Rinuncia consapevole e dimostrabile: Il lavoratore, messo effettivamente in grado di godere delle ferie e debitamente informato circa il rischio di perdere tale diritto, rifiuta volontariamente e in modo esplicito di usufruirne.
  • Casi di cessazione del rapporto di lavoro: In presenza di ferie maturate e non godute a causa della cessazione involontaria del rapporto (licenziamento, termine contratto a tempo determinato, pensionamento), è prevista la possibilità di percepire un’indennità sostitutiva che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, risarcisce la perdita del periodo di riposo non utilizzato per motivi non imputabili al dipendente.

Non è sufficiente la mancata richiesta delle ferie da parte del dipendente per far scattare la perdita automatica: il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare non solo di aver invitato tempestivamente il lavoratore a usufruire delle ferie, ma anche di averlo informato chiaramente delle conseguenze di una sua eventuale inerzia.

Sentenze e orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, attraverso sentenze di rilievo costante, ha ribadito che la decadenza del diritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva si verifica solo se il datore di lavoro fornisce una prova rigorosa dell’invito formale e tempestivo a godere delle ferie, specificando in modo inequivocabile il rischio di perdita. Analoga posizione è stata assunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-218/22), che ha posto l’accento sulla trasparenza e sulla responsabilità dell’amministrazione o dell’azienda nell’informare il dipendente.

Giurisprudenza amministrativa e civile, tra cui TAR, Consiglio di Stato e numerose pronunce della Cassazione, ha inoltre chiarito che in caso di impossibilità oggettiva a fruire delle ferie per motivi di servizio, assenza per malattia o aspettativa per grave infermità, il diritto all’indennità sostitutiva non viene meno.

Le ferie nei diversi Contratti Collettivi e settori

Ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) può prevedere specifiche modalità operative per la fruizione delle ferie, il numero di giorni spettanti e i termini di utilizzo, pur rispettando il minimo legale di quattro settimane all’anno. Contratti del terziario, credito, edilizia, pubblico impiego, trasporti, sanità e scuola talvolta disciplinano casi particolari su:

  • Monetizzazione delle ferie oltre il limite legale
  • Periodi di fruizione differiti e permessi specifici
  • Calcolo della retribuzione nei giorni di ferie, che deve essere pari a quella normalmente percepita durante il lavoro attivo

Per esempio, nei settori in cui la rotazione è complessa (sanità, scuola, trasporti) sono previste particolari procedure per la richiesta e il riconoscimento dei giorni non fruiti.

Monetizzazione delle ferie non godute

La monetizzazione delle ferie, ovvero la conversione dei giorni non fruiti in indennità economica, è vietata durante il rapporto di lavoro, salvo le eccezioni individuate dal D.L. 95/2012 e successivi interventi legislativi. Solo in determinate condizioni, quali la cessazione del rapporto senza la possibilità di utilizzo delle ferie per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio, malattia prolungata, aspettativa non retribuita o pensionamento per inidoneità), la normativa e la giurisprudenza prevedono la corresponsione dell’indennità sostitutiva.

Sentenze recenti della Cassazione e decisioni della Corte di Giustizia UE stabiliscono che il diritto all’indennità sostitutiva è imprescrittibile fino alla cessazione del rapporto e soggetto a prescrizione decennale, proprio per il suo carattere misto di risarcimento e retribuzione.

Onere della prova e ruolo del datore di lavoro

Spetta al datore di lavoro fornire prova circa la messa a disposizione del lavoratore delle ferie maturate e non godute, nonché della corretta informazione circa la possibile perdita. Il semplice invito generico a usufruire delle ferie o la previsione nel regolamento aziendale non sono ritenuti sufficienti dai giudici. Serve una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva, anche in forma scritta, sul rischio di decadenza, per rendere il lavoratore pienamente consapevole delle conseguenze di un rifiuto o di un’inerzia ingiustificata.

Solo nel caso in cui il lavoratore abbia, con consapevolezza e dopo opportuna informativa, scelto di non utilizzare le ferie, queste potranno venire meno. In tutte le altre situazioni, inclusi i periodi di servizio in cui la fruizione sia impossibile per ragioni organizzative o di malattia, il diritto resta tutelato e può essere convertito in indennità economica se non più fruibile.

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