L’attesa della consegna di una auto nuova acquistata può trasformarsi in una grave situazione di disagio qualora i tempi previsti non siano rispettati. In questi casi, la normativa nazionale offre numerosi strumenti di tutela, per far valere i propri diritti e le modalità corrette per annullare il contratto d’acquisto di un’automobile in caso di ritardo nella consegna.
I ritardi nella consegna delle automobili sono oggi più frequenti per una serie di motivi strutturali e congiunturali. Tra i fattori più comuni figurano le difficoltà di approvvigionamento delle componenti elettroniche, i disagi nella logistica globale e la crescente domanda di veicoli. Altri elementi che possono influire sono la transizione tecnologica verso auto elettriche e le problematiche relative a eventi internazionali quali conflitti o blocchi delle catene di fornitura. Questi ostacoli, pur essendo spesso estranei alla volontà del concessionario, non annullano i diritti attribuiti al consumatore, i quali derivano dal Codice del Consumo e dal codice civile.
L’annullamento del contratto d’acquisto auto per ritardo di consegna è consentito dalla normativa italiana solo al termine di un periodo di tolleranza. In genere, la prassi riconosce come periodo congruo due mesi dalla data fissata per il ritiro del veicolo, salvo diversa previsione contrattuale più favorevole. Al termine di tale periodo, il cliente può esercitare il diritto di recesso per inadempimento.
La procedura richiede l’invio di una comunicazione scritta al venditore, preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indicando chiaramente la volontà di sciogliere il vincolo negoziale per mancata consegna. Qualora il contratto preveda il versamento di una caparra, il consumatore può chiedere la restituzione del doppio di quanto già pagato, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile.
| Passaggi operativi | Dettagli essenziali |
| Verificare la data di consegna riportata nel contratto | Solitamente presente nella documentazione sottoscritta |
| Attendere il periodo di tolleranza (circa 60 giorni) | Può variare in base alle clausole specifiche |
| In assenza di consegna, inviare diffida formale | Prediligere raccomandata A/R o PEC |
| Richiedere rimborso e, se dovuto, il doppio della caparra | Solo in caso di versamento a titolo di caparra confirmatoria |
È essenziale distinguere fra recesso e rescissione del contratto. Il recesso rappresenta la possibilità di sottrarsi unilateralmente al contratto, generalmente solo quando previsto in modo esplicito dalle clausole contrattuali o nei casi tassativamente stabiliti dalla legge (ad esempio, acquisti a distanza). La rescissione, invece, si verifica per gravi motivi quali l’inadempimento significativo, come il ritardo eccessivo nella consegna.
Nella pratica, per l’acquisto di auto presso concessionario fisico il recesso non è automatico: deve sussistere una giusta causa o una specifica clausola contrattuale, spesso collegata al versamento di una penale o caparra penitenziale. In caso di acquisto a distanza (ad esempio, online), il diritto di ripensamento consente di recedere senza penali entro 14 giorni dalla firma. In assenza di riferimento esplicito, il consumatore può comunque agire per la risoluzione del contratto in applicazione degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, ottenendo la restituzione delle somme pagate e, se dovuto, il risarcimento dei danni patiti.
Il Codice del Consumo tutela in modo dettagliato chi acquista beni e servizi come persona fisica per fini privati, garantendo standard elevati di protezione. In caso di ritardo di consegna, il consumatore ha diritto:
Ove siano emersi vizi occulti dopo la consegna, è possibile optare per altri rimedi quali riparazione, sostituzione del veicolo o una proporzionale riduzione del prezzo, in conformità agli articoli 128-135 del Codice del Consumo. In situazioni di inadempimento strutturale e rilevante, la risoluzione del contratto è un rimedio riconosciuto sia dalla normativa consumeristica che dal codice civile.
Un aspetto centrale nell’annullamento del contratto riguarda la gestione delle somme anticipate. La caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 c.c., offre una tutela supplementare: se è il venditore ad essere inadempiente, l’acquirente può richiedere il doppio di quanto versato; se invece la colpa è dell’acquirente, il venditore può trattenere la caparra.
Se invece è prevista una cauzione semplice (ovvero un mero deposito a garanzia), i meccanismi di restituzione seguono le disposizioni di legge e le previsioni contrattuali. È importante distinguere la caparra dalla cauzione, poiché solo la prima attribuisce la facoltà di ottenere un importo maggiore in caso di mancato rispetto del contratto da parte del venditore.
Per esercitare in modo corretto il diritto alla risoluzione del contratto d’acquisto per ritardo nella consegna occorre attenersi a una puntuale sequenza di atti:
Nel quadro degli strumenti a disposizione del consumatore figura anche la possibilità, laddove previsto dalle condizioni contrattuali o con accordo tra le parti, di ottenere uno sconto sul prezzo a fronte di ritardo nella consegna. Questa opzione può essere negoziata attraverso una comunicazione formale in cui si chiede la riduzione del corrispettivo, soprattutto nei casi in cui il veicolo sia ancora di interesse per l’acquirente ma i tempi di attesa siano divenuti onerosi.
Alcuni concessionari, per ovviare ai disagi, mettono a disposizione, anche temporaneamente, un’auto di cortesia in comodato d’uso gratuito fino all’arrivo della vettura acquistata. Inoltre, in presenza di ritardi generalizzati che interessano molti acquirenti, l’associazione tra consumatori può avviare azioni collettive (class action), per il recupero di somme o il risarcimento di danni derivanti dall’inadempienza massiva di costruttori e concessionari.
Nei casi in cui la compravendita sia avvenuta a distanza (attraverso canali online, telefonici o presso fiere), il diritto di recesso si può esercitare anche senza giustificazione entro 14 giorni dalla sottoscrizione, secondo l’articolo 52 del Codice del Consumo. In tal caso non è prevista alcuna penale a carico dell’acquirente, né possono essere trattenute somme versate a titolo di caparra.
Nell’eventualità di contratti di finanziamento legati all’acquisto dell’auto, il ripensamento è consentito nei primi 14 giorni dalla firma dell’accordo di credito, tramite comunicazione esplicita all’istituto finanziatore.
Le associazioni dei consumatori svolgono un ruolo centrale nell’assistere chi si trova a gestire ritardi nella consegna o problematiche contrattuali. Offrono informazioni, consulenza e, in caso di contenzioso, rappresentanza nelle procedure individuali e collettive. Attraverso campagne di sensibilizzazione e supporto giuridico, aiutano a chiarire i diritti riconosciuti e a facilitare la risoluzione delle controversie con i concessionari e le case automobilistiche.