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Quando un dirigente pubblico puņ lavorare nel privato. Come ottenere l'autorizzazione per incarichi esterni

Quali sono i casi in cui un dirigente pubblico puņ assumere incarichi anche nel privato: cosa prevede la normativa in vigore

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Quando un dirigente pubblico puņ lavorar

L’ordinamento italiano disciplina in modo rigoroso i rapporti tra pubblica amministrazione e settore privato per quanto riguarda il conferimento di incarichi a dirigenti pubblici.

La normativa mira a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, prevenendo conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità, e stabilisce precise regole di incompatibilità tra incarichi pubblici e privati per i dirigenti della pubblica amministrazione. 

Stando a quanto previsto, il dirigente pubblico non può accettare incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In particolare, è stabilito:

  • Divieto di svolgere incarichi retribuiti non autorizzati: ogni incarico o prestazione remunerata non conferita dall’amministrazione richiede autorizzazione preventiva.
  • Impossibilità di assumere cariche in società a fine di lucro: il dirigente pubblico non può essere membro di organi amministrativi in società commerciali, salvo conferimento o autorizzazione esplicita da parte dell’amministrazione competente.
  • Divieto di attività commerciale e industriale: oltre alle cariche societarie, è preclusa l’attività di imprenditore, per contenere rischi di concorrenza e distrazione dalle funzioni pubbliche.
  • Incompatibilità con impieghi privati subordinati: non è consentito al dirigente svolgere parallelamente ruoli alle dipendenze di soggetti privati, data la possibile compromissione dell’imparzialità e dell’efficacia nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

Incarichi compatibili e casi in cui il dirigente pubblico può lavorare nel privato

Il sistema delle incompatibilità individua casi in cui è permesso al dirigente pubblico svolgere attività in ambito privato.

Entrando più nel dettaglio, un dirigente pubblico può assumere i seguenti incarichi esterni nel privato:

  • Collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie: non richiedono autorizzazione, purché non interferiscano con le mansioni istituzionali.
  • Partecipazione a convegni e seminari in veste di relatore o organizzatore: ammesse, con possibilità di percepire eventuali compensi.
  • Incarichi con rimborso spese documentato: sono esclusi dal divieto e non necessitano di autorizzazione.
  • Utilizzo economico di opere dell’ingegno o invenzioni industriali: il dirigente può beneficiare dei proventi, essendo attività svincolate dalla funzione pubblica.
  • Incarichi sindacali e attività formative per la PA: consentiti, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’ente di appartenenza.
  • Posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo: in questi casi vi è una temporanea sospensione della funzione pubblica che consente l’espletamento di incarichi esterni.

E' ammessa anche la stipula di contratti di lavoro autonomo, sia abituali che occasionali, per incarichi autonomi riservati a situazioni eccezionali, per specifiche esigenze e per prestazioni ad elevata specializzazione. 

Come ottenere l’autorizzazione per gli incarichi esterni: iter, criteri e documentazione necessaria

Per svolgere incarichi esterni o accettare collaborazioni retribuite nel settore privato, il dirigente pubblico deve inoltrare richiesta motivata di autorizzazione alla propria amministrazione.

La domanda può essere presentata sia dal dipendente che dal soggetto che intende conferire l’incarico. L’amministrazione valuta:

  • l’insussistenza di situazioni di effettivo o potenziale conflitto di interesse;
  • la coerenza tra incarico e compiti istituzionali;
  • eventuali limiti posti da norme specifiche di settore.

Devono essere allegati: dettagli dell’incarico, durata, entità del compenso, motivazione e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. 

Termini e silenzio-assenso: cosa succede se l’amministrazione non risponde

Il termine di risposta per incarichi da pubbliche amministrazioni è di 30 giorni, decorso il quale si applica il silenzio-assenso (l’autorizzazione si considera concessa).

Per incarichi da privati, invece, l’assenza di risposta equivale al silenzio-diniego, e dunque al rigetto tacito della richiesta.

Nei casi di incarichi interamministrativi il termine può essere prorogato a 45 giorni, con possibile superamento della mancata risposta per decorrenza dei termini con intesa tra le amministrazioni coinvolte.

Obblighi di comunicazione alle amministrazioni e controlli successivi

I soggetti che conferiscono l’incarico sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza del dirigente l’ammontare dei compensi erogati entro 15 giorni.

Gli enti pubblici e privati e le PA conferenti sono altresì obbligati a trasmettere in via telematica i dati degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica, inclusi oggetto e importi, nell’ottica di massima trasparenza e controllo a posteriori.

Sanzioni previste in caso di violazioni e responsabilità del dirigente

La violazione delle norme in materia di incompatibilità e conferimento di incarichi non autorizzati comporta diverse conseguenze disciplinari, amministrative e patrimoniali. Le principali sanzioni includono:

  • Diffida e richiamo: inviata immediatamente al dirigente in caso di incipit di attività incompatibile non autorizzata.
  • Licenziamento per giusta causa: applicabile se non si interrompe prontamente l’attività a seguito della diffida.
  • Multe, sospensioni e riduzioni di trattamento economico: comminate sulla base della gravità della violazione e dell’eventuale danno arrecato.
  • Responsabilità erariale: i compensi percepiti indebitamente devono essere versati al bilancio dell’amministrazione; l’omissione integra danno erariale soggetto a giudizio della Corte dei Conti.
  • Nullità dell’incarico e responsabilità della PA conferente: ogni incarico conferito in violazione della normativa è nullo; chi lo ha conferito risponde disciplinarmente.
Tipologia di responsabilità Descrizione
Civile Per danni causati a terzi o all’amministrazione stessa da atti illeciti
Penale Per condotte che integrano fattispecie di reato (corruzione, peculato, ecc.)
Erariale Per danno alle finanze pubbliche, valutata dalla Corte dei Conti
Disciplinare Per violazioni di obblighi di servizio, codici di comportamento o norme interne
Dirigenziale Per mancato raggiungimento obiettivi o inosservanza di direttive amministrative

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