L’ordinamento italiano disciplina in modo rigoroso i rapporti tra pubblica amministrazione e settore privato per quanto riguarda il conferimento di incarichi a dirigenti pubblici.
La normativa mira a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, prevenendo conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità, e stabilisce precise regole di incompatibilità tra incarichi pubblici e privati per i dirigenti della pubblica amministrazione.
Stando a quanto previsto, il dirigente pubblico non può accettare incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In particolare, è stabilito:
Il sistema delle incompatibilità individua casi in cui è permesso al dirigente pubblico svolgere attività in ambito privato.
Entrando più nel dettaglio, un dirigente pubblico può assumere i seguenti incarichi esterni nel privato:
E' ammessa anche la stipula di contratti di lavoro autonomo, sia abituali che occasionali, per incarichi autonomi riservati a situazioni eccezionali, per specifiche esigenze e per prestazioni ad elevata specializzazione.
Per svolgere incarichi esterni o accettare collaborazioni retribuite nel settore privato, il dirigente pubblico deve inoltrare richiesta motivata di autorizzazione alla propria amministrazione.
La domanda può essere presentata sia dal dipendente che dal soggetto che intende conferire l’incarico. L’amministrazione valuta:
Devono essere allegati: dettagli dell’incarico, durata, entità del compenso, motivazione e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.
Il termine di risposta per incarichi da pubbliche amministrazioni è di 30 giorni, decorso il quale si applica il silenzio-assenso (l’autorizzazione si considera concessa).
Per incarichi da privati, invece, l’assenza di risposta equivale al silenzio-diniego, e dunque al rigetto tacito della richiesta.
Nei casi di incarichi interamministrativi il termine può essere prorogato a 45 giorni, con possibile superamento della mancata risposta per decorrenza dei termini con intesa tra le amministrazioni coinvolte.
I soggetti che conferiscono l’incarico sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza del dirigente l’ammontare dei compensi erogati entro 15 giorni.
Gli enti pubblici e privati e le PA conferenti sono altresì obbligati a trasmettere in via telematica i dati degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica, inclusi oggetto e importi, nell’ottica di massima trasparenza e controllo a posteriori.
La violazione delle norme in materia di incompatibilità e conferimento di incarichi non autorizzati comporta diverse conseguenze disciplinari, amministrative e patrimoniali. Le principali sanzioni includono:
Tipologia di responsabilità | Descrizione |
Civile | Per danni causati a terzi o all’amministrazione stessa da atti illeciti |
Penale | Per condotte che integrano fattispecie di reato (corruzione, peculato, ecc.) |
Erariale | Per danno alle finanze pubbliche, valutata dalla Corte dei Conti |
Disciplinare | Per violazioni di obblighi di servizio, codici di comportamento o norme interne |
Dirigenziale | Per mancato raggiungimento obiettivi o inosservanza di direttive amministrative |