Il licenziamento in tronco, noto anche come licenziamento senza preavviso, rappresenta l'interruzione immediata del contratto di lavoro per gravi violazioni degli obblighi da parte del dipendente.
Questo provvedimento ha ripercussioni significative non solo sulla posizione lavorativa del dipendente, ma anche sull'organizzazione interna e sulla sicurezza giuridica del datore di lavoro.
La risoluzione immediata del contratto, senza preavviso o periodo di transizione, si verifica unicamente in presenza di condotte di una gravità tale da rendere inevitabile l'allontanamento immediato del lavoratore.
Si distingue dal licenziamento ordinario per giustificato motivo, dove viene invece concesso un periodo di preavviso, e dal licenziamento collettivo, legato a esigenze organizzative o produttive dell'azienda.
La normativa nazionale e la giurisprudenziale hanno individuato una serie di condotte suscettibili di portare al licenziamento immediato, comportamenti che violano in modo irreparabile il rapporto fiduciario, rendendo impossibile la prosecuzione del avoro.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) svolgono una funzione centrale nell'individuazione dettagliata delle condotte sanzionabili.
Ogni settore, tramite il proprio CCNL, stabilisce le tipologie di comportamenti gravissimi e le relative punizioni.
Comportamento | Possibile conseguenza secondo CCNL |
Insubordinazione grave | Licenziamento in tronco |
Furto o danno volontario a beni aziendali | Licenziamento senza preavviso |
Assenze ingiustificate reiterate | Recesso immediato |
Violazione dolosa di norme di sicurezza | Allontanamento immediato |
La presenza e l'affissione del codice disciplinare nelle aree accessibili ai lavoratori è requisito essenziale per la legittimità di ogni sanzione espulsiva.
Il dipendente che ritenga illegittimo il licenziamento in tronco può procede con strumenti di tutela:
Gli esiti possibili sono: