Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Quante assemblee sindacali si possono fare all'anno e ore massime permessi nel 2025?

Quante assemblee sindacali si possono fare nel 2025, le ore massime di permessi retribuiti e le regole previste per lavoratori e aziende

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quante assemblee sindacali si possono fa

Il diritto di assemblea sindacale è garantito dalla normativa italiana e dalle principali fonti contrattuali. La partecipazione alle assemblee sindacali consente ai lavoratori di confrontarsi, esprimere istanze comuni e informarsi sulle principali novità di interesse sindacale e lavorativo, senza subire penalizzazioni economiche entro limiti stabiliti dalla legge e dai contratti. La disciplina si applica tanto al settore privato quanto al comparto pubblico, con regole specifiche per ciascun ambito.

Diritto di partecipazione alle assemblee sindacali, normativa di riferimento

Il diritto di riunirsi in assemblea sindacale affonda le proprie radici nell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), applicabile alle imprese che rispettano determinati requisiti dimensionali: sedi, filiali, o reparti autonomi con oltre quindici dipendenti per le imprese industriali e commerciali, e con più di cinque dipendenti per le aziende agricole. La stessa normativa è richiamata per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Così, anche i dipendenti pubblici godono delle stesse prerogative previste per i lavoratori privati.

  • Il diritto di assemblea può essere esercitato sia durante sia al di fuori dell’orario di servizio.
  • Durante l’orario di lavoro, le assemblee sindacali sono retribuite per un massimo di dieci ore annue per ogni lavoratore.
  • Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale.

Le norme applicabili al settore pubblico sono integrate dai contratti collettivi nazionali dei diversi comparti e tutti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali, senza distinzione di iscrizione a organizzazioni sindacali specifiche.

Chi può indire le assemblee sindacali e comunicazione al datore di lavoro

La convocazione delle assemblee è prerogativa riconosciuta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Dal 1993, la gran parte dei poteri delle RSA è transitata alle RSU. Il potere di indire assemblee può essere esercitato dalla RSU in modo collegiale o, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza (Cass. S.U. 6 giugno 2017, n. 13978), anche da singoli componenti della RSU qualificati secondo criteri di rappresentatività. L’assemblea può riguardare l’intera forza lavoro o solo specifici gruppi o categorie.

La richiesta di indizione dovrà indicare il luogo, la durata, l’ordine del giorno e gli eventuali dirigenti sindacali esterni che parteciperanno, comunicandola al datore almeno sei giorni prima dell’evento. Il datore di lavoro, in assenza di motivi ostativi legittimi, è tenuto a garantire locali idonei e accessibili, e a agevolare la partecipazione dei lavoratori nei limiti previsti.

  • Le assemblee sono convocate con un ordine del giorno predefinito e devono essere comunicate secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
  • La presenza di dirigenti sindacali esterni è consentita, previa comunicazione.
  • La partecipazione del datore di lavoro è invece subordinata a esplicito invito da parte di chi ha indetto l’assemblea.

Numero massimo e durata delle assemblee sindacali nel 2025

Il limite delle dieci ore retribuite annuali è stabilito dall’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori ed è recepito e dettagliato dai contratti collettivi nazionali, senza distinzione fra personale con contratto a tempo pieno che per chi è contratto part-time, con un riproporzionamento delle ore in base all’orario effettivo. Ulteriori limiti possono essere fissati dai contratti collettivi.

Il calcolo delle dieci ore annuali di assemblea retribuita viene realizzato considerando ogni partecipazione durante l’orario di lavoro effettivo. 

L’adesione all’assemblea da parte dei lavoratori in servizio in quella fascia oraria si comunica per iscritto, e la dichiarazione risulta irrevocabile ai fini del conteggio delle ore. Non esiste obbligo di produrre ulteriore documentazione a dimostrazione della presenza.

Le assemblee sindacali possono essere convocate anche al di fuori dell’orario lavorativo. In questo caso:

  • Non è previsto alcun limite massimo annuo di partecipazione;
  • Non viene riconosciuta la retribuzione per il tempo dedicato all’assemblea.

Le assemblee “territoriali” ovvero quelle che si svolgono su base provinciale, regionale o inter-aziendale, sono disciplinate con accordi locali e prevedono il computo anche delle ore per gli spostamenti necessari.

Oggetto e finalità delle assemblee sindacali

L’oggetto delle assemblee, secondo la legge, può riguardare ogni tema di interesse sindacale e lavorativo: condizioni di lavoro, piattaforme rivendicative, modifiche normative, referendum su questioni aziendali o collettive, contrattazione di secondo livello, sicurezza e salute sul lavoro. L’ampiezza della definizione tutela la libertà di discussione e la funzione partecipativa dell’istituto.

  • La convocazione deve chiarire sempre le materie iscritte all’ordine del giorno.
  • Ogni nuova problematica a rilevanza collettiva può essere posta all’attenzione tramite assemblea.
  • Le assemblee sono spesso utilizzate anche per il confronto su proposte di rinnovo contrattuale e per decisioni sulla partecipazione a scioperi.

Qualunque materia viene considerata “di interesse sindacale e lavorativo” per dichiarazione delle organizzazioni sindacali titolate.

Modalità operative delle assemblee: convocazione, idoneità locali e partecipazione

La comunicazione di convocazione va presentata per iscritto. Essenziale è la trasparenza nelle tempistiche e nelle modalità, affinché tutti gli aventi diritto possano partecipare in modo consapevole:

  • La comunicazione va inviata al datore di lavoro con almeno sei giorni di anticipo.
  • Contestualmente, la convocazione viene affissa negli appositi spazi dell’azienda/ente o pubblicata digitalmente.
  • Il dirigente invia una informativa interna al personale e raccoglie, con almeno due giorni di anticipo, la dichiarazione individuale di partecipazione, senza possibilità di revoca dopo la comunicazione.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione locali idonei alla riunione. L’idoneità viene valutata in base a ubicazione, capienza, accessibilità e rispetto della riservatezza. Se non esiste accordo tra le parti, la controversia può essere risolta dal giudice del lavoro.

Oltre ai lavoratori subordinati dell’unità produttiva, possono partecipare anche dirigenti sindacali esterni, previ avvisi opportuni, e, nei casi previsti, personale sospeso, impiegati in somministrazione e lavoratori in cassa integrazione.

FAQ sulle assemblee sindacali

  • Chi può partecipare alle assemblee retribuite? Tutti i lavoratori subordinati dell’unità produttiva convocati, indipendentemente dal fatto di essere iscritti a un sindacato.
  • Come viene comunicata la convocazione? Tramite affissione all’albo, pubblicazione digitale e circolare interna, almeno 6 giorni prima della data.
  • Come si conteggiano le ore nei casi di part time? Le dieci ore sono riproporzionate in funzione dell’orario effettivo lavorato.
  • Le assemblee fuori orario sono illimitate? Sì, ma non c’è diritto alla retribuzione per queste ore.
  • Quante assemblee posso fare al mese? Non più di due per ogni categoria nella stessa istituzione o azienda.

Leggi anche
Puoi Approfondire