Il diritto di assemblea sindacale è garantito dalla normativa italiana e dalle principali fonti contrattuali. La partecipazione alle assemblee sindacali consente ai lavoratori di confrontarsi, esprimere istanze comuni e informarsi sulle principali novità di interesse sindacale e lavorativo, senza subire penalizzazioni economiche entro limiti stabiliti dalla legge e dai contratti. La disciplina si applica tanto al settore privato quanto al comparto pubblico, con regole specifiche per ciascun ambito.
Il diritto di riunirsi in assemblea sindacale affonda le proprie radici nell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), applicabile alle imprese che rispettano determinati requisiti dimensionali: sedi, filiali, o reparti autonomi con oltre quindici dipendenti per le imprese industriali e commerciali, e con più di cinque dipendenti per le aziende agricole. La stessa normativa è richiamata per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Così, anche i dipendenti pubblici godono delle stesse prerogative previste per i lavoratori privati.
Le norme applicabili al settore pubblico sono integrate dai contratti collettivi nazionali dei diversi comparti e tutti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali, senza distinzione di iscrizione a organizzazioni sindacali specifiche.
La convocazione delle assemblee è prerogativa riconosciuta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Dal 1993, la gran parte dei poteri delle RSA è transitata alle RSU. Il potere di indire assemblee può essere esercitato dalla RSU in modo collegiale o, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza (Cass. S.U. 6 giugno 2017, n. 13978), anche da singoli componenti della RSU qualificati secondo criteri di rappresentatività. L’assemblea può riguardare l’intera forza lavoro o solo specifici gruppi o categorie.
La richiesta di indizione dovrà indicare il luogo, la durata, l’ordine del giorno e gli eventuali dirigenti sindacali esterni che parteciperanno, comunicandola al datore almeno sei giorni prima dell’evento. Il datore di lavoro, in assenza di motivi ostativi legittimi, è tenuto a garantire locali idonei e accessibili, e a agevolare la partecipazione dei lavoratori nei limiti previsti.
Il limite delle dieci ore retribuite annuali è stabilito dall’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori ed è recepito e dettagliato dai contratti collettivi nazionali, senza distinzione fra personale con contratto a tempo pieno che per chi è contratto part-time, con un riproporzionamento delle ore in base all’orario effettivo. Ulteriori limiti possono essere fissati dai contratti collettivi.
Il calcolo delle dieci ore annuali di assemblea retribuita viene realizzato considerando ogni partecipazione durante l’orario di lavoro effettivo.
L’adesione all’assemblea da parte dei lavoratori in servizio in quella fascia oraria si comunica per iscritto, e la dichiarazione risulta irrevocabile ai fini del conteggio delle ore. Non esiste obbligo di produrre ulteriore documentazione a dimostrazione della presenza.
Le assemblee sindacali possono essere convocate anche al di fuori dell’orario lavorativo. In questo caso:
Le assemblee “territoriali” ovvero quelle che si svolgono su base provinciale, regionale o inter-aziendale, sono disciplinate con accordi locali e prevedono il computo anche delle ore per gli spostamenti necessari.
L’oggetto delle assemblee, secondo la legge, può riguardare ogni tema di interesse sindacale e lavorativo: condizioni di lavoro, piattaforme rivendicative, modifiche normative, referendum su questioni aziendali o collettive, contrattazione di secondo livello, sicurezza e salute sul lavoro. L’ampiezza della definizione tutela la libertà di discussione e la funzione partecipativa dell’istituto.
Qualunque materia viene considerata “di interesse sindacale e lavorativo” per dichiarazione delle organizzazioni sindacali titolate.
La comunicazione di convocazione va presentata per iscritto. Essenziale è la trasparenza nelle tempistiche e nelle modalità, affinché tutti gli aventi diritto possano partecipare in modo consapevole:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione locali idonei alla riunione. L’idoneità viene valutata in base a ubicazione, capienza, accessibilità e rispetto della riservatezza. Se non esiste accordo tra le parti, la controversia può essere risolta dal giudice del lavoro.
Oltre ai lavoratori subordinati dell’unità produttiva, possono partecipare anche dirigenti sindacali esterni, previ avvisi opportuni, e, nei casi previsti, personale sospeso, impiegati in somministrazione e lavoratori in cassa integrazione.