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Quanto costa fare ricorso per multa auto al prefetto nel 2025

Il ricorso per una multa presa guidando una auto può avvenire in diversi modi. Tra i più economici vi è il ricorso al Prefetto, ma occorre considerare bene anche le altre condizioni e regole che comporta e possibili alternative

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quanto costa fare ricorso per multa auto

Il ricorso contro una multa automobilistica rivolto al prefetto rappresenta una delle principali strade percorribili da chi ritiene infondata o irregolare una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Tale procedura, alternativa rispetto all’azione presso il giudice di pace, si distingue per un iter più snello e per l’assenza di costi rilevanti, ma comporta anche rischi specifici dal punto di vista economico.  esiti.

Quanto costa il ricorso al prefetto per una multa auto nel 2025

Il costo del ricorso al prefetto contro una multa automobilistica rimane tra i più contenuti rispetto alle alternative disponibili. La presentazione dell’istanza, infatti, non richiede il pagamento di tasse giudiziarie, bolli o altri oneri amministrativi: le uniche spese sostenute dal ricorrente riguardano l’invio della domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che generalmente non supera i pochi euro. Altro elemento distintivo di questa procedura è che non è prevista la necessità di farsi assistere da un avvocato, il che esclude ulteriori costi professionali. Tuttavia, nel caso di rigetto dell’istanza, il prefetto ordinerà il pagamento di una somma pari almeno al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di notifica e procedura, come stabilito dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada.

Tabella riassuntiva dei costi e rischi:

Fase Costo
Invio ricorso (raccomandata/PEC) 4-10 € circa
Eventuali spese accessorie (copie documenti ecc.) Variabili e generalmente modeste
In caso di rigetto (doppio sanzione + spese) Almeno il doppio della multa originaria + spese notifica

Esempio pratico: Per una sanzione di 60 euro, il rischio è di doverne pagare almeno 120 in caso di responso sfavorevole.

Ricorso al prefetto: chi può presentarlo e quando conviene

Può accedere al ricorso amministrativo al prefetto ogni soggetto che risulti:

  • intestatario del verbale (proprietario del veicolo),
  • trasgressore materiale (se riportato nel verbale),
  • obbligato solidale (es. locatario, usufruttuario, tutore legale per minori).

Non può presentare ricorso chi ha già pagato la multa in misura ridotta o chi non sia specificamente indicato nel verbale come responsabile. Inoltre, il termine perentorio di presentazione è di 60 giorni dalla notifica della sanzione; decorso questo termine, ogni ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 203 Codice della Strada).

La procedura è particolarmente consigliata per contestazioni che presentano vizi formali (errori nell’anagrafica, notifica oltre i 90 giorni dall’infrazione, inesattezze nei dati della vettura) o quando il fatto sanzionato sia di semplice valutazione, come divieti di sosta o mancata esposizione del ticket. Per questioni tecniche o interpretazioni complesse (ad esempio, accertamenti su autovelox o contestazioni basate su difetti normativi), il ricorso al giudice di pace può risultare più indicato, sebbene presenti costi superiori e iter più articolati.

Come presentare il ricorso: modalità, procedura e documentazione

Il ricorso al prefetto va redatto in carta libera e deve contenere:

  • Generalità complete del ricorrente,
  • Estremi del verbale di accertamento (numero, data, autorità accertatrice),
  • Descrizione dettagliata delle motivazioni per cui si ritiene ingiusta la sanzione,
  • Elenco degli allegati (verbale, eventuali fotografie, dichiarazioni testimoni, permessi o altri documenti utili),
  • Richiesta eventuale di audizione personale,
  • Sottoscrizione autografa.

La domanda può essere inoltrata:

  • tramite raccomandata a/r all’organo che ha emesso il verbale o direttamente al prefetto,
  • tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale,
  • personalmente presso l’ufficio protocollo competente.

Una volta ricevuta l’istanza, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, che può richiedere controdeduzioni e, se necessario, convocare il ricorrente per l’audizione. La decisione dovrà essere adottata entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte del prefetto. Decorso inutilmente tale termine senza risposta amministrativa, si applica il principio del silenzio-assenso: il ricorso si intende accolto e la sanzione è annullata senza dover pagare la multa (art. 204 Codice della Strada).

Esiti del ricorso e rischio del raddoppio della sanzione

L’istruttoria può concludersi in due modi:

  • Accoglimento: il prefetto dispone l’archiviazione e non è dovuta alcuna somma;
  • Rigetto: il prefetto emette ordinanza ingiunzione con cui stabilisce la corresponsione di una somma pari almeno al doppio della sanzione minima prevista per la violazione contestata, oltre alle spese.

In caso di rigetto, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza. È comunque possibile proporre opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia, secondo quanto previsto dagli articoli 204-bis e 205 del Codice della Strada.

Attenzione: il pagamento della sanzione in misura ridotta preclude la possibilità di ricorso amministrativo. Nei casi di violazione con soli preavvisi lasciati sul veicolo (ad esempio cartellino sul parabrezza per divieto di sosta), il ricorso è ammissibile solo dopo la notifica del verbale vero e proprio.

Alternative e confronti: ricorso al giudice di pace e conciliazione amministrativa

Il ricorso al prefetto non è l’unica via percorribile. La normativa prevede anche la possibilità di:

  • effettuare il pagamento in misura ridotta entro 5 giorni dalla notifica, beneficiando di una riduzione del 30% sull’importo, salvo specifiche esclusioni (come sospensioni patente o confische veicolo)
  • presentare ricorso al giudice di pace nel termine ridotto di 30 giorni, con costi significativi legati al contributo unificato e all’eventuale assistenza tecnica, ma con minor rischio di sanzioni raddoppiate in caso di rigetto, in quanto il giudice può mantenere la sanzione entro i limiti fissati dal verbale iniziale.

La conciliazione amministrativa resta preclusa se si è optato per la proposizione del ricorso, mentre presentare istanza di pagamento rateale implica la rinuncia a ogni azione amministrativa o giudiziale contro la multa contestata.

Rateizzazione e altri diritti del ricorrente in caso di difficoltà economica

La legge consente, in presenza di particolari situazioni di disagio economico, di richiedere la rateizzazione della sanzione qualora l’importo complessivo superi i 200 euro e il reddito annuo imponibile non ecceda i 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. L’istanza va presentata entro 30 giorni e comporta la rinuncia al ricorso amministrativo e giudiziale (art. 202-bis Codice della Strada, legge 689/81), e può articolarsi fino a un massimo di 60 rate mensili per importi superiori a 5.000 euro. L’importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro.

In caso di accoglimento, la Prefettura o l’ente accertatore comunicherà al richiedente le modalità di pagamento e monitorerà i versamenti. La decadenza dal beneficio si verifica dopo il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive.

La richiesta di rateizzazione è da valutare con attenzione, poiché blocca definitivamente ogni possibilità di ricorso sulla multa.

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