Il ricorso contro una multa automobilistica rivolto al prefetto rappresenta una delle principali strade percorribili da chi ritiene infondata o irregolare una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Tale procedura, alternativa rispetto all’azione presso il giudice di pace, si distingue per un iter più snello e per l’assenza di costi rilevanti, ma comporta anche rischi specifici dal punto di vista economico. esiti.
Il costo del ricorso al prefetto contro una multa automobilistica rimane tra i più contenuti rispetto alle alternative disponibili. La presentazione dell’istanza, infatti, non richiede il pagamento di tasse giudiziarie, bolli o altri oneri amministrativi: le uniche spese sostenute dal ricorrente riguardano l’invio della domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che generalmente non supera i pochi euro. Altro elemento distintivo di questa procedura è che non è prevista la necessità di farsi assistere da un avvocato, il che esclude ulteriori costi professionali. Tuttavia, nel caso di rigetto dell’istanza, il prefetto ordinerà il pagamento di una somma pari almeno al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di notifica e procedura, come stabilito dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada.
Tabella riassuntiva dei costi e rischi:
| Fase | Costo |
| Invio ricorso (raccomandata/PEC) | 4-10 € circa |
| Eventuali spese accessorie (copie documenti ecc.) | Variabili e generalmente modeste |
| In caso di rigetto (doppio sanzione + spese) | Almeno il doppio della multa originaria + spese notifica |
Esempio pratico: Per una sanzione di 60 euro, il rischio è di doverne pagare almeno 120 in caso di responso sfavorevole.
Può accedere al ricorso amministrativo al prefetto ogni soggetto che risulti:
Non può presentare ricorso chi ha già pagato la multa in misura ridotta o chi non sia specificamente indicato nel verbale come responsabile. Inoltre, il termine perentorio di presentazione è di 60 giorni dalla notifica della sanzione; decorso questo termine, ogni ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 203 Codice della Strada).
La procedura è particolarmente consigliata per contestazioni che presentano vizi formali (errori nell’anagrafica, notifica oltre i 90 giorni dall’infrazione, inesattezze nei dati della vettura) o quando il fatto sanzionato sia di semplice valutazione, come divieti di sosta o mancata esposizione del ticket. Per questioni tecniche o interpretazioni complesse (ad esempio, accertamenti su autovelox o contestazioni basate su difetti normativi), il ricorso al giudice di pace può risultare più indicato, sebbene presenti costi superiori e iter più articolati.
Il ricorso al prefetto va redatto in carta libera e deve contenere:
La domanda può essere inoltrata:
Una volta ricevuta l’istanza, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, che può richiedere controdeduzioni e, se necessario, convocare il ricorrente per l’audizione. La decisione dovrà essere adottata entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte del prefetto. Decorso inutilmente tale termine senza risposta amministrativa, si applica il principio del silenzio-assenso: il ricorso si intende accolto e la sanzione è annullata senza dover pagare la multa (art. 204 Codice della Strada).
L’istruttoria può concludersi in due modi:
In caso di rigetto, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza. È comunque possibile proporre opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia, secondo quanto previsto dagli articoli 204-bis e 205 del Codice della Strada.
Attenzione: il pagamento della sanzione in misura ridotta preclude la possibilità di ricorso amministrativo. Nei casi di violazione con soli preavvisi lasciati sul veicolo (ad esempio cartellino sul parabrezza per divieto di sosta), il ricorso è ammissibile solo dopo la notifica del verbale vero e proprio.
Il ricorso al prefetto non è l’unica via percorribile. La normativa prevede anche la possibilità di:
La conciliazione amministrativa resta preclusa se si è optato per la proposizione del ricorso, mentre presentare istanza di pagamento rateale implica la rinuncia a ogni azione amministrativa o giudiziale contro la multa contestata.
La legge consente, in presenza di particolari situazioni di disagio economico, di richiedere la rateizzazione della sanzione qualora l’importo complessivo superi i 200 euro e il reddito annuo imponibile non ecceda i 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. L’istanza va presentata entro 30 giorni e comporta la rinuncia al ricorso amministrativo e giudiziale (art. 202-bis Codice della Strada, legge 689/81), e può articolarsi fino a un massimo di 60 rate mensili per importi superiori a 5.000 euro. L’importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro.
In caso di accoglimento, la Prefettura o l’ente accertatore comunicherà al richiedente le modalità di pagamento e monitorerà i versamenti. La decadenza dal beneficio si verifica dopo il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive.
La richiesta di rateizzazione è da valutare con attenzione, poiché blocca definitivamente ogni possibilità di ricorso sulla multa.