Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Se falsifico le ore di straordinario fatto, cosa rischio? Richiamo, sanzione o licenziamento?

Quali sono i rischi e le conseguenze per i lavoratori che falsificano le ore di straordinario a lavoro: cosa prevede la normativa vigente

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Se falsifico le ore di straordinario fat

La questione della falsificazione delle ore di straordinario solleva interrogativi di natura sia disciplinare sia penale.

L'attribuzione indebita di ore lavorate in eccesso, per ottenere un vantaggio economico non spettante, incide sul rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro e può avere ripercussioni sia sul piano organizzativo interno, sia sulla reputazione dell'azienda.


Per evitare che ci siano conseguenze e rischia, tanto per i dipendenti, quanto per i datori di lavoro, è necessario che le imprese adottino sistemi di controllo idonei a prevenire abusi.

Falsificazione delle ore di lavoro: inquadramento giuridico e tipologie di falso

Dal punto di vista normativo, la falsificazione dei dati relativi alle presenze o agli straordinari sul lavoro rappresenta una violazione significativa delle regole contrattuali e generali che disciplinano il rapporto di lavoro.

Questa alterazione si inserisce nel più ampio ambito dei falsi documentali, distinguendosi a seconda delle modalità con cui viene realizzata e della natura dei documenti oggetto di manipolazione.

  • Falso materiale: consiste nell’alterazione fisica di un documento (ad esempio modificare un registro delle ore lavorate, falsificare la firma di un responsabile).
  • Falso ideologico: il documento rimane integro materialmente, ma il suo contenuto venga volontariamente dichiarato non veritiero (ad esempio, attestare ore di lavoro straordinarie mai svolte o svolte in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato).

La falsificazione delle ore di straordinario a lavoro rappresenta una violazione suscettibile di gravi conseguenze disciplinari, ponendo le basi per azioni sanzionatorie da parte del datore di lavoro e per eventuali richieste risarcitorie in caso di danni patrimoniali subiti dall’azienda.

La distinzione tra falso materiale e falso ideologico è essenziale per comprendere le diverse casistiche e le rispettive conseguenze giuridiche.

Nel falso materiale, la manipolazione si concentra sulla forma del documento: viene creato ex novo, alterato, o vi si appone una firma falsa.

Nel caso del falso ideologico, invece, il documento risulta formalmente regolare, ma la condotta illecita riguarda il contenuto dichiarato o certificato: chi dispone della legittimità a redigere il documento inserisce informazioni non rispondenti alla realtà, ad esempio dichiarando presenze o straordinari inesistenti.

  • Settore pubblico: la rilevanza penale è accentuata dalla presenza di pubblici ufficiali quali responsabili delle timbrature o della certificazione delle presenze; in questi casi, il falso ideologico si configura anche come reato, a tutela della fede pubblica e della veridicità degli atti amministrativi.
  • Settore privato: il falso può comunque integrare un illecito civile e/o penale, soprattutto se la condotta determina un profitto indebito o danneggia l’azienda. Rileva, in particolare, se la falsificazione sia stata funzionale ad ottenere pagamenti non dovuti.

Le conseguenze disciplinari: richiamo, sanzione e progressione delle misure aziendali

Nell’ambito del diritto del lavoro, la falsificazione delle ore di straordinario viene generalmente gestita dal sistema disciplinare aziendale. La normativa, la prassi e le previsioni contrattuali aziendali prevedono un percorso graduale e proporzionato:

  • Richiamo scritto e verbale: quando la condotta appare isolata, di lieve entità, o si configura come errore occasionale senza danni economici rilevanti, la reazione tipica si traduce in un ammonimento formale. Questo serve come strumento di correzione e monito per prevenire future recidive.
  • Sanzioni di tipo conservativo: in caso di reiterazione, di maggiore gravità della condotta o di effetti negativi sulla produttività aziendale, si può procedere con misure più severe: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo determinato, esclusione da incarichi fiduciari, demansionamento.
  • Risarcimento del danno: qualora l’azienda subisca un pregiudizio patrimoniale diretto dalla falsificazione, può richiedere il risarcimento del danno, purché sia in grado di dimostrare la correlazione causale tra condotta e danno economico.

L'applicazione delle misure disciplinari avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, nonché delle previsioni del codice disciplinare, che impone l’obbligo di contestazione tempestiva e la garanzia del diritto di difesa del dipendente.

Quando la falsificazione può portare al licenziamento per giusta causa

In alcuni casi, falsificare i dati delle ore di straordinario può configurare una violazione talmente grave da giustificare la risoluzione immediata e in tronco del rapporto di lavoro. Il licenziamento per giusta causa è, infatti, previsto dalla legge quando il dipendente commette un atto che rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo.

I presupposti per tale misura massima si verificano generalmente nei seguenti casi:

  • Falsificazioni reiterate e sistematiche, di un modo di fare consolidato e non di un episodio isolato;
  • Condotte dalle quali derivano danni economici rilevanti o gravi alterazioni della fiducia tra azienda e lavoratore;
  • Prove documentali e testimoniali certe, capaci di dimostrare senza ambiguità l’intervento doloso del dipendente;
  • Particolare posizione di responsabilità o ruoli chiave del soggetto autore della violazione (ad esempio personale amministrativo che gestisce le buste paga o responsabili delle risorse umane);
  • Coinvolgimento di terzi, quali la complicità di colleghi nella copertura dell’illecito.

Quando la falsificazione costituisce grave inadempimento agli obblighi di diligenza e lede in modo irreparabile la fiducia, il datore di lavoro può interrompere il rapporto senza preavviso né indennità sostitutiva.

Nel caso di settore pubblico, tali comportamenti possono assumere particolare gravità, in quanto oltre all’illecito disciplinare trova inevitabile applicazione la responsabilità amministrativo-contabile verso l’ente.

Le recenti pronunce dei tribunali dimostrano che l’apparato sanzionatorio è in linea con le esigenze di tutela dell’integrità delle organizzazioni e della fiducia sociale nel corretto funzionamento delle stesse.

Profili penali della falsificazione delle ore di straordinario e applicazione degli articoli 479 e 646 c.p.

La falsificazione delle ore di straordinario assume rilievo penale qualora la condotta integri gli estremi dei reati previsti dagli articoli 479 e 646 del Codice Penale.

Tali disposizioni trovano applicazione a seconda delle modalità e degli scopi della manipolazione, nonché della natura dei soggetti coinvolti.

Articolo 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale: punisce chi, nell’esercizio di funzioni pubbliche, attesta falsamente fatti destinati a provare la verità, proteggendo la fede pubblica e la genuinità degli atti amministrativi.
Articolo 646 c.p. Appropriazione indebita: riguarda chi si appropria, per ingiusto profitto, di somme di denaro o altri beni di cui abbia il possesso. Se la falsificazione degli straordinari determina il pagamento di retribuzioni non spettanti, è possibile la contestazione di questo reato.

Nel settore pubblico, il rischio è maggiore: la falsità ideologica o materiale è oggetto di procedimenti sia disciplinari che penali con severe sanzioni.

Nel contesto privato, quando l’alterazione delle presenze comporta un arricchimento illecito del lavoratore a danno dell’azienda, l’aspetto penale può concorrere a quello civilistico.

Onere della prova e ruolo dell’azienda nel rilevamento e contestazione del falso

L’accertamento della falsificazione degli straordinari richiede strumenti rigorosi e rispetto delle garanzie difensive del dipendente.

L’azienda è chiamata a svolgere un’attività investigativa interna, talvolta avvalendosi di strumentazioni tecnologiche (come badge elettronici, software di controllo accessi, videosorveglianza) e di indagini supportate da testimoni, documentazione o verifiche incrociate sugli orari di lavoro.

  • Prova documentale: analisi dei registri orari, report delle presenze, testimonianze scritte.
  • Videosorveglianza: le registrazioni possono costituire prova, purché utilizzate al solo fine di accertare fatti illeciti.
  • Indagini informatiche: controllo dei log di accesso a sistemi aziendali, timbrature telematiche, eventuali disallineamenti tra le dichiarazioni e gli effettivi dati estrapolabili.