Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Posso rifiutarmi di fare straordinari sul lavoro? Cosa rischio?

Quando possibile rifiutarsi di fare gli straordinari, quali sono i rischi che si corrono e cosa prevedono i Ccnl la normativa vigente

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Posso rifiutarmi di fare straordinari su

Il tema dell'obbligo di prestare lavoro straordinario solleva dubbi rilevanti tra i lavoratori dipendenti e all'interno delle aziende.

Comprendere se ci si può rifiutare di fare gli straordinari e i rischi è essenziale per garantire il rispetto dei diritti individuali e delle prerogative del datore di lavoro in base a quanto previsto dalla normativa in vigore, dai CCNL aggiornati al 2025 e dalla recente giurisprudenza.

Definizione di lavoro straordinario e limiti orari previsti dalla legge e dai CCNL

Il lavoro straordinario si configura come l'esecuzione di ore oltre il normale orario contrattuale, generalmente fissato a 40 ore settimanali dalla normativa vigente. Alcuni settori prevedono limiti inferiori, stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL). 

  • L’orario totale di lavoro, incluse le ore straordinarie, non può superare 48 ore settimanali di media su un periodo di quattro mesi, estendibile a dodici mesi da specifici accordi collettivi.
  • Il tetto massimo di ore straordinarie annuali è solitamente fissato a 250, salvo deroghe dei CCNL.
  • E' obbligatorio garantire 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, ponendo così un limite oggettivo all’esigibilità delle prestazioni aggiuntive.
Limite Settimanale 48 ore incluse le straordinarie (media su 4-12 mesi)
Limite Annuale 250 ore straordinarie salvo diverse previsioni dei CCNL
Riposi 11 ore ogni 24 e riposo settimanale di 24 ore consecutive

Quando il datore di lavoro può richiedere straordinari: obblighi, eccezioni e preavviso

La richiesta di lavoro straordinario da parte dell’azienda è subordinata a precise condizioni legali e contrattuali. Tra i motivi di legittimità si evidenziano:

  • Eccezionali esigenze tecnico-produttive non differibili e non gestibili con nuove assunzioni.
  • Forza maggiore o rischio di danno grave e immediato a persone o produzione.
  • Eventi particolari (manifestazioni, fiere) preventivamente comunicati all'Ispettorato del Lavoro e, ove previsto, alle rappresentanze sindacali.

Casi in cui il lavoratore può rifiutare lo straordinario: limiti, motivazioni e categorie tutelate

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore può rifiutarsi di fare gli straordinari nei seguenti casi:

  • La richiesta superi i limiti orari stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo.

  • Non siano rispettati i riposi giornalieri o settimanali previsti per legge.
  • Manchi un preavviso congruo, a meno che non si tratti di emergenze.
  • Sussistano giustificazioni personali o familiari rilevanti (ad es. gravi esigenze di salute proprie o di un familiare, documentate temporaneamente), che possono, in taluni casi, prevalere sull’obbligo di eseguire la prestazione.

Particolare attenzione viene rivolta a categorie protette:

  • Lavoratori disabili o con necessità di assistenza (benefici legge 104/1992).
  • Lavoratrici in gravidanza e nel periodo di maternità.
  • Studenti-lavoratori, qualora l’attività extra interferisca con la frequenza scolastica o universitaria.

In ogni caso, il lavoratore è tenuto a motivare e, se possibile, documentare il proprio rifiuto, specialmente laddove non sussistano gli automatismi di esclusione previsti dalla legge o dal contratto applicato.

Conseguenze e rischi disciplinari in caso di rifiuto dello straordinario

Un rifiuto ingiustificato a prestare lavoro straordinario può esporre il dipendente a sanzioni disciplinari, proporzionali alla gravità e alla recidiva del comportamento. Le misure possono variare:

  • Richiamo scritto o verbale, per violazione degli obblighi contrattuali.
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di recidiva.
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei casi di rifiuto sistematico e immotivato, che produca gravi disagi organizzativi all’azienda.

La giurisprudenza, con riferimento alla sentenza n. 22459/2024 della Corte di Cassazione, ha comunque chiarito che il licenziamento non è legittimo se il lavoratore oppone motivi validi o la richiesta aziendale eccede i limiti legali o contrattuali.

Anche la mancanza di preavviso o l’arbitrarietà della richiesta comportano l’illegittimità di una eventuale sanzione.

Diritti dei lavoratori sugli straordinari: retribuzione, riposi compensativi e tutele

Lo svolgimento di lavoro straordinario comporta specifiche tutele economiche e di riposo:

  • Maggiorazione retributiva, la cui percentuale è determinata dal CCNL applicabile (solitamente, dal 15% fino a oltre il 50% per lavoro notturno o festivo). L'esatta misura va verificata in base al comparto di appartenenza.
  • Riposi compensativi, riconosciuti in alternativa alle maggiorazioni, attraverso meccanismi come la banca ore o specifici periodi di recupero, sempre delimitati dai CCNL.
  • Registrazione e trasparenza: le ore straordinarie vanno annotate nel Libro Unico del Lavoro, garantendo trasparenza e protezione nelle controversie.
  • Il compenso straordinario non concorre, salvo indicazione diversa contrattuale, nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Giurisprudenza e casi recenti su rifiuto e abuso di lavoro straordinario

Le recenti pronunce giudiziarie hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle prestazioni di lavoro straordinario. Tra i casi più significativi:

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 22459/2024: dichiarato illegittimo il licenziamento per rifiuto di straordinario disposto con breve preavviso e non giustificato da urgenze tecniche.
  • Tribunale di Padova, sentenza n. 171/2024: riconosciuto un danno risarcibile al dipendente cui è stato imposto un carico extra superiore ai limiti (388 ore in un anno), in violazione del diritto al riposo e della salute.
  • Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 10623/2023: ammesso che il rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire prestazioni entro i limiti di legge possa legittimare la risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo.