L’adozione del regime forfettario per la partita IVA rappresenta una soluzione fiscale semplificata che permette di accedere a vantaggi economici e gestionali rilevanti.
Tuttavia, sorgono spesso dubbi tra chi opera, o vuole operare, in regime agevolato e allo stesso tempo desidera detenere una partecipazione societaria o fondare una società.
I requisiti oggi richiesti per aderire al regime forfettario sono i seguenti:
Per l’apertura in qualità di libero professionista o ditta individuale, non è richiesta la costituzione di una società, salvo i casi disciplinati per attività particolari.
Un ulteriore vantaggio per chi rientra nel regime forfettario è l’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata, fissata al 15%, o ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza delle condizioni richieste.
Secondo la normativa vigente, la partecipazione in società di persone è una causa ostativa assoluta: chi detiene anche una sola quota in società di persone (S.n.c., S.a.s., associazioni professionali, imprese familiari) al primo gennaio dell’anno di applicazione non può accedere o permanere nel regime forfettario. La cause di esclusione valgono anche per le società trasparenti
Diverso è, invece, il discorso per chi ha partecipazioni in società di capitali (quali S.r.l. oppure S.r.l.s.). In questo caso, il possesso di quote non costituisce di per sè ostacolo, ma si deve escludere che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
Dunque, solo quando sussista sia il controllo sia la riconducibilità delle attività, si verifica la decadenza dal regime agevolato.
Relativamente a quote di minoranza in società a responsabilità limitata, la normativa consente la loro detenzione purché non sia integrato il requisito del controllo.
Ciò significa che se il titolare di partita IVA forfettaria possiede una partecipazione inferiore al 50% delle quote (e non esercita un’influenza dominante di fatto o per vincoli contrattuali), può mantenere il regime anche se la società opera in settori affini o identici.
Un caso particolare è quello delle società inattive o in liquidazione: l’assoluta mancanza di attività economica nella società rende irrilevante la detenzione di quote, anche di controllo, consentendo il mantenimento del regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplice partecipazione a una srl inattiva non costituisce causa ostativa.
| Situazione | Compatibilità con regime forfettario |
| Quota di minoranza in SRL, attività diversa | Sì |
| Quota di controllo in SRL, attività diversa | Sì |
| Quota di minoranza in SRL, attività riconducibile | Sì |
| Quota di controllo in SRL, attività riconducibile | No |
| Società di persone | No |
| Società inattiva | Sì |
Chi riveste la carica di amministratore di una SRL può mantenere il regime forfettario solo se, in presenza del controllo, la prevalenza della propria attività individuale è rivolta verso soggetti diversi dalla società amministrata; in caso contrario, si verifica una causa ostativa, equiparata ai rapporti prevalenti con il datore di lavoro.
Quanto alla partecipazione in società di persone, essa impedisce in modo netto l’accesso al regime agevolato. È ammesso, invece, per chi esce dalla compagine sociale l’adesione al regime a partire dall’anno d’imposta successivo a quello di cessione della quota.
Si segnala inoltre che la partecipazione ad imprese familiari può rappresentare causa ostativa se coesiste con l’applicazione del regime forfettario, ad eccezione di chi è solo titolare della medesima.
Il mantenimento del regime agevolato è subordinato al rispetto dei limiti stabiliti per ricavi, compensi e costi per personale.
Il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi comporta l’uscita dal forfettario dal periodo d’imposta successivo.
Se la soglia di 100.000 euro viene superata durante l’anno, la decadenza dal regime avviene immediatamente, con obbligo di applicazione dell’IVA e delle regole ordinarie dalla stessa operazione che determina lo sforamento.
Allo stesso modo, il mancato rispetto dei limiti sulle spese per lavoratori o collaboratori (20.000 euro), sulla quota di reddito da lavoro dipendente (35.000 euro) o la sopravvenuta acquisizione di partecipazioni ostative comportano la perdita dell’agevolazione.