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Se ho una partita iva forfettaria posso avere anche una società o una quota? Regole e limiti sui guadagni massimi

Quali sono i casi previsti dall legge in cui chi ha una Partita Iva forfettaria può anche avere una società o solo una quota e le esclusioni
Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Se ho una partita iva forfettaria posso avere anche una società o una quota? Reg

L’adozione del regime forfettario per la partita IVA rappresenta una soluzione fiscale semplificata che permette di accedere a vantaggi economici e gestionali rilevanti.

Tuttavia, sorgono spesso dubbi tra chi opera, o vuole operare, in regime agevolato e allo stesso tempo desidera detenere una partecipazione societaria o fondare una società.

Regime forfettario: requisiti e limiti per l’accesso

I requisiti oggi richiesti per aderire al regime forfettario sono i seguenti:

  • Ottenere ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro;
  • Sostenere spese annue per personale, collaboratori o lavoratori dipendenti non oltre 20.000 euro lordi;
  • Avere la residenza fiscale in Italia o, per i residenti UE/SEE, almeno il 75% del reddito prodotto in Italia;
  • Avere redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (salvo ipotesi di cessazione per licenziamento o dimissioni, senza percezione di redditi pensionistici o altri rapporti dipendenti attivi);
  • Incompatibilità con regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Cause ostative riguardanti la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o possesso di controllo in società di capitali con attività riconducibili.

Per l’apertura in qualità di libero professionista o ditta individuale, non è richiesta la costituzione di una società, salvo i casi disciplinati per attività particolari.

Un ulteriore vantaggio per chi rientra nel regime forfettario è l’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata, fissata al 15%, o ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza delle condizioni richieste.

Possesso di società o quote societarie: regole generali e cause ostative

Secondo la normativa vigente, la partecipazione in società di persone è una causa ostativa assoluta: chi detiene anche una sola quota in società di persone (S.n.c., S.a.s., associazioni professionali, imprese familiari) al primo gennaio dell’anno di applicazione non può accedere o permanere nel regime forfettario. La cause di esclusione valgono anche per le società trasparenti

Diverso è, invece, il discorso per chi ha partecipazioni in società di capitali (quali S.r.l. oppure S.r.l.s.). In questo caso, il possesso di quote non costituisce di per sè ostacolo, ma si deve escludere che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Il soggetto controlla direttamente o indirettamente la società;
  • L’attività svolta dalla società è direttamente o indirettamente riconducibile all’attività individuale con partita IVA.

Dunque, solo quando sussista sia il controllo sia la riconducibilità delle attività, si verifica la decadenza dal regime agevolato. 

Eccezioni: quando una quota in SRL è compatibile con il regime forfettario

Relativamente a quote di minoranza in società a responsabilità limitata, la normativa consente la loro detenzione purché non sia integrato il requisito del controllo.

Ciò significa che se il titolare di partita IVA forfettaria possiede una partecipazione inferiore al 50% delle quote (e non esercita un’influenza dominante di fatto o per vincoli contrattuali), può mantenere il regime anche se la società opera in settori affini o identici.

  • È consentito essere soci di S.p.A. o S.a.p.A., poiché la normativa non prevede limitazioni alla detenzione di quote in tali società per il regime forfettario.
  • In presenza di controllo, si può comunque mantenere il forfettario se le attività esercitate dalla società e quelle individuali sono totalmente distinte: né condividono lo stesso codice ATECO né presentano elementi di concreta sovrapposizione.

Un caso particolare è quello delle società inattive o in liquidazione: l’assoluta mancanza di attività economica nella società rende irrilevante la detenzione di quote, anche di controllo, consentendo il mantenimento del regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplice partecipazione a una srl inattiva non costituisce causa ostativa.

Situazione Compatibilità con regime forfettario
Quota di minoranza in SRL, attività diversa
Quota di controllo in SRL, attività diversa
Quota di minoranza in SRL, attività riconducibile
Quota di controllo in SRL, attività riconducibile No
Società di persone No
Società inattiva

Casi particolari: amministratore, lavoro dipendente e società di persone

Chi riveste la carica di amministratore di una SRL può mantenere il regime forfettario solo se, in presenza del controllo, la prevalenza della propria attività individuale è rivolta verso soggetti diversi dalla società amministrata; in caso contrario, si verifica una causa ostativa, equiparata ai rapporti prevalenti con il datore di lavoro.

Quanto alla partecipazione in società di persone, essa impedisce in modo netto l’accesso al regime agevolato. È ammesso, invece, per chi esce dalla compagine sociale l’adesione al regime a partire dall’anno d’imposta successivo a quello di cessione della quota.

Si segnala inoltre che la partecipazione ad imprese familiari può rappresentare causa ostativa se coesiste con l’applicazione del regime forfettario, ad eccezione di chi è solo titolare della medesima.

Limiti sui guadagni e permanenza nel regime forfettario

Il mantenimento del regime agevolato è subordinato al rispetto dei limiti stabiliti per ricavi, compensi e costi per personale.

Il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi comporta l’uscita dal forfettario dal periodo d’imposta successivo.

Se la soglia di 100.000 euro viene superata durante l’anno, la decadenza dal regime avviene immediatamente, con obbligo di applicazione dell’IVA e delle regole ordinarie dalla stessa operazione che determina lo sforamento.

Allo stesso modo, il mancato rispetto dei limiti sulle spese per lavoratori o collaboratori (20.000 euro), sulla quota di reddito da lavoro dipendente (35.000 euro) o la sopravvenuta acquisizione di partecipazioni ostative comportano la perdita dell’agevolazione. 

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