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Un testamento è legale e valido se chi lo scrive è aiutato a sorreggere la penna o con atti simili o è illegale

Non è legale un testamento scritto con l’aiuto di qualcuno che sostiene la penna o compie atti simili: i motivi e cosa dice la Cassazione

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Un testamento è legale e valido se chi l

Il testamento è un atto giuridico che permette ad un soggetto ancora in vita di disporre dei propri beni e patrimoni in favore degli eredi legittimi, e non solo, e che deve essere sempre stilato secondo regole specifiche, a partire dal rispetto delle cosiddette quote legittime, che rappresentano una percentuale di eredità che spettano sempre, per legge, a tutti gli eredi legittimi secondo specifiche percentuali che variano in base al grado di parentela sussistente tra defunto e relativo erede. 

Un testamento può essere olografo (scritto a mano per intero), pubblico e segreto ma in qualsiasi caso è considerato legale solo se si rispettano specifici requisiti di stesura.

  • Il testamento scritto con l’aiuto di qualcuno che sorregge la penna e compie atti simili non è valido
  • Ma la situazione cambia per altre forme di aiuti di stesura di un testamento 

Il testamento scritto con l’aiuto di qualcuno che sorregge la penna e compie atti simili non è valido

Quando un testamento viene scritto con l’aiuto di qualcuno che sorregge la pena o compie atti simili, non ha validità. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5505 del 6 marzo 2017, ha spiegato che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona per la redazione di un documento olografo, il testamento non risulta valido perché viene escluso il requisito dell’autografia, che è indispensabile per accertare la validità di un testamento olografo, a prescindere dal fatto che sia stata effettivamente espressa la sola volontà del testatore.

Secondo la normativa vigente, perché, infatti, un testamento olografo, cioè steso a mano di proprio pugno, sia effettivamente valido e legale, deve riportare data, testo dell’atto e sottoscrizione riportate esclusivamente dal testatore.

Se, quindi, il de cuius, per redigere il testamento olografo ha avuto aiuto materiale da un’altra persona che ne ha sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, viene escluso il requisito della autografia, per cui il testamento non risulta valido. 

Il Codice Civile riporta, infatti, che un testamento deve essere sempre scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore e sussiste la validità di un testamento olografo solo se sono presenti tre elementi contemporaneamente, che sono olografia (scrittura da parte del testatore), data e sottoscrizione.

Ma la situazione cambia per altre forme di aiuti di stesura di un testamento 

Un testamento scritto con qualcuno che sorregge la penna del testatore o facendo atti simili è illegale, dunque, al contrario di un testamento orale o fatto a monosillabi, sempre se rispettate le specifiche condizioni fissate.

Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n.9534 del 14 aprile 2025, un testamento è valido anche se il de cuius esprime la propria volontà solo a monosillabi o con i gesti della testa o delle mani.

Per affermare tale principio, i giudici hanno spiegato come l’incapacità del defunto fosse prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere e di stendere un testamento, per cui la non si può negare validità al consenso manifestato attraverso monosillabi o movimenti del capo, se si tratta dell’unica forma di comunicazione compatibile con lo stato fisico del testatore e se esprime una chiara volontà.

Vale, quindi, un testamento pur se espresso a monosillabi solo nel caso in cui il soggetto testatore abbia una accertata forte difficoltà o infermità di natura motoria ma non di intendere e volere.


 

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