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E' valido un testamento orale fatto con monosillabi o gesti della testa o mani per sentenza n.9534/2025 Cassazione

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono le condizioni per cui un testamento orale fatto con monosillabi o gesti può essere valido: cosa afferma la recente sentenza della Cassazione

Un testamento orale fatto con monosillabi o gesti della testa o delle mani è valido? Il testamento è un documento che consente ad una persona, denominata testatore, di disporre del proprio patrimonio affidandolo ai suoi eredi legittimi secondo quote cosiddette legittime e fissate dalla legge.

Si tratta di percentuali di eredità di un de cuius che devono obbligatoriamente essere riconosciute agli eredi di un defunto, a prescindere dalle sue decisioni, anche di destinare parte di propri beni ad amici o altri parenti.

E sono diverse le tipologie di testamento che si possono redigere, da quello più tradizionale fatto presso un notaio, a quello olografo. La Cassazione si è espressa anche sulla eventuale validità di un testamento fatto con monosillabi o gesti.

  • Un testamento orale fatto con monosillabi o gesti della testa o delle mani è valido?
  • Le condizioni previste

Un testamento orale fatto con monosillabi o gesti della testa o delle mani è valido?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.9534/2025 dello scorso 14 aprile, ha affermato che un testamento è valido anche se il de cuius esprime la propria volontà solo a monosillabi o con i gesti della testa o delle mani.

Riprendendo il caso di alcuni ricorsi presentati dai fratelli di un testatore, di cui sostenevano l’invalidità dell’atto per la mancanza di una valida dichiarazione di assenso al testamento predisposto dal notaio, i giudici hanno in realtà confermato quanto già era stato affermato dalla Corte di Appello di Genova, che aveva già evidenziato come l’incapacità del defunto fosse prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere e di stendere un testamento.

Il testatore era, infatti, era apparso in possesso delle sue piene facoltà mentali e la modalità espressiva era perfettamente coerente con le sue condizioni fisiche, rappresentando la piena manifestazione della volontà testamentaria.

I giudici della Cassazione hanno, inoltre, confermato che non si può negare validità al consenso manifestato attraverso monosillabi o movimenti del capo, se si tratta dell’unica forma di comunicazione compatibile con lo stato fisico del testatore e se la sua volontà risulta chiara e coerente.

Le condizioni previste 

Le condizioni per cui il testamento di un soggetto affetto da una invalidità motoria risulta valido, se non scritto in maniera regolare e prevista dalla legge ma fatto con gesti di mani e testa o con accennati monosillabi, sono quelle in cui sia accertata la forte difficoltà o infermità di natura motoria e che quest’ultima non intacchi mai la capacità di intendere e volere.

Se, infatti, il soggetto in questione esprime le proprie volontà con le modalità appena riportate ma è nel suo pieno potere mentale e nella sua lucidità, significa che ben comprende le disposizioni che sta dando, per cui, pur se fatte con movimenti di testa e mani, il testamento risulta sempre valido e legale, come quello olografo, quello pubblico, in cui chi fa testamento detta le proprie volontà ad un notaio, che a sua volta redige il documento, lo fa firmare all’interessato e lo conserva, e quello segreto. 
    
In questo caso, il testatore scrive il testamento e poi lo consegna al notaio, il quale lo conserva.

L’unica forma testamentaria che il sistema italiano non conosce è quella del testamento solo e semplicemente orale fatto da una persona che ha il pieno delle capacità fisiche per scrivere un tradizionale testamento.

Essendo nullo, il testamento orale non è vincolante ai fini dell’eredità che si divide, dunque, come se non ci fosse alcun documento che riporta alcuna volontà del testatore. 
 

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