La nuova Legge 106 2025 rappresenta un passo innovativo nell’ambito delle garanzie lavorative per chi esercita attività autonoma, inclusi titolari di partita IVA e professionisti con regimi fiscali vari. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e operativo dal 9 agosto 2025, risponde alle esigenze di chi affronta malattie oncologiche, croniche o invalidanti, riconoscendo nuove protezioni e tempistiche di sospensione delle attività rispetto ai precedenti riferimenti legislativi per un periodo massimo annuale di trecento giorni.
Sospensione dell’attività fino a 300 giorni: modalità, limiti e iter per la richiesta
La legge 106/2025 per autonomi e professionisti introduce la possibilità di sospendere per un massimo di 300 giorni per anno solare l’esecuzione delle prestazioni professionali o d’impresa in caso di gravi malattie.
Si tratta di una misura di sostegno superiore rispetto ai 150 giorni previsti dalla disciplina preesistente per malattia, infortunio o gravidanza. Il periodo di sospensione deve essere richiesto formalmente all’ente preposto (INPS per la Gestione Separata e casse di categoria), allegando la opportuna documentazione clinica che comprovi la gravità della condizione. Le caratteristiche della misura sono le seguenti:
- Durata massima: La sospensione non può superare i 300 giorni in ciascun anno solare, senza possibilità di frazionamento ulteriore nel biennio come accade per i dipendenti pubblici e privati.
- Ambito di applicazione: Destinatari sono lavoratori autonomi e professionisti iscritti a gestioni previdenziali, inclusi titolari di rapporti continuativi senza vincolo di subordinazione.
- Effetti sulla posizione lavorativa: Durante il periodo di sospensione, l’attività viene sospesa di diritto: ciò significa che i committenti non possono ritenere risolto o cessato il rapporto di collaborazione esclusivamente per l’assenza dovuta a motivi di salute certificati.
La domanda deve essere presentata tempestivamente all’ente competente, comunicando sia l’inizio che la fine del periodo di sospensione. Le modalità di invio, documentazione richiesta e aggiornamenti sulle procedure sono stabiliti da circolari applicative degli enti previdenziali di riferimento.
Chi sono i beneficiari: Partite IVA, autonomi e professionisti nelle gravi patologie
I destinatari delle nuove misure sono coloro che esercitano un'attività lavorativa autonoma, incluso chi svolge prestazioni occasionali ma in maniera continuativa per un committente. La legge specifica che il beneficio è riconosciuto a chi sia colpito da gravi condizioni mediche, in particolare:
- malattie oncologiche (sia in fase attiva che in follow-up precoce);
- patologie croniche o invalidanti, anche di natura rara, che comportino una percentuale di invalidità certificata almeno pari al 74%;
- condizioni riconosciute dalle commissioni mediche per l’invalidità secondo i criteri ufficiali INPS.
A differenza delle regole destinate al settore del lavoro subordinato, le tutele si estendono anche ai professionisti iscritti agli ordini e alle casse di previdenza autonoma, nonché a chi gestisce attività con partita IVA senza altro datore di lavoro. Ulteriori benefici sono previsti, ad esempio, per i familiari che assistono minori affetti da queste patologie, ma la sospensione prolungata dell’attività riguarda solo il diretto interessato che si trova nella condizione sanitaria accertata.
Le condizioni mediche e i requisiti per usufruire della sospensione
Ai fini del riconoscimento della sospensione dell’attività, la legge richiede il rispetto di precisi requisiti sanitari e formali, come:
- una diagnosi accertata e documentata di malattia oncologica (in qualsiasi stadio dalla fase attiva al follow-up precoce);
- una condizione cronica o invalidante che abbia determinato il riconoscimento di invalidità pari o superiore al 74%;
- malattie rare, documentate secondo le tabelle delle commissioni medico-legali e valutazioni INPS;
- assenza di possibilità di svolgimento, anche parziale, dell’attività lavorativa in modalità agile laddove non compatibile con la patologia.
Inoltre, la sospensione può essere attivata solo se non sono già in corso altri periodi di assenza o permessi straordinari per la medesima causa che determinino la già piena copertura del perimetro tutelato dalla nuova legge 106.
Sono escluse le situazioni in cui il lavoratore abbia, per la stessa patologia e durante lo stesso anno solare, usufruito di altri strumenti che coprono integralmente la sospensione, come congedi parentali equiparati.
Certificazioni e procedura: cosa serve per ottenere i benefici
Affinché la domanda di sospensione venga accolta, il lavoratore autonomo deve allegare alla richiesta:
- Certificato medico dettagliato, rilasciato dal medico di medicina generale o da uno specialista operante presso struttura pubblica o accreditata;
- Documentazione della percentuale di invalidità riconosciuta dalle commissioni competenti secondo i parametri INPS o della specifica patologia, se trattasi di malattia rara;
- Dichiarazione che attesti la prosecuzione della sospensione solo per la durata strettamente necessaria, con aggiornamento tempestivo qualora la condizione sanitaria migliori prima del termine massimo;
- Modulo di domanda predisposto dall’ente previdenziale competente (INPS o casse professionali);
- Eventuali altri allegati richiesti da circolari o istruzioni degli enti di categoria.
Tutti i documenti diagnostici devono essere firmati digitalmente o comunque depositati tramite canali telematici. L’INPS e le casse professionali sono tenute a istruire la pratica e notificare tempestivamente l’esito all’interessato. Sono, inoltre, previsti controlli a campione sulla veridicità delle certificazioni.
Di seguito gli effetti principali sul piano previdenziale, contributivo e lavorativo:
- Il rapporto professionale o il mandato autonomo resta in essere e il lavoratore conserva il diritto a riprendere pienamente l’attività al termine del periodo previsto;
- Il periodo di sospensione non viene conteggiato ai fini della maturazione di contributi previdenziali obbligatori, ma è data facoltà di riscatto a pagamento volontario secondo la normativa vigente;
- I committenti e le controparti contrattuali non possono ritenere cessato il rapporto per la mera assenza dovuta a ragioni di salute debitamente certificate;
- Per tutte le prestazioni previdenziali e di welfare accessorio, resta fermo il riferimento alle regole della cassa/ente a cui si è iscritti;
- Al termine della sospensione e al venir meno della condizione invalidante, la ripresa dell’attività è automatica senza oneri aggiuntivi, salvo diversa comunicazione dell’interessato.
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